Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8629 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. I, 26/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29466/2015 proposto da:

Comune di San Gavino Monreale, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Caroleo, che lo rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., + ALTRI OMESSI, domiciliati in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato Salviano Urraci, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 310/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2021 dal Cons. Dott. Marco Marulli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di San Gavino Monreale impugna l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che, in riforma della decisione di primo grado, ha liquidato con metodo analitico-ricostruttivo il ristoro dovuto ai litisconsorti S.- G. per l’occupazione acquisitiva di alcuni fondi di loro proprietà, che il Comune dopo aver occupato in via d’urgenza, aveva destinato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica senza completare l’iter espropriativo.

Il ricorso è su due mezzi resistiti con controricorso dagli intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune impugnante lamenta che il giudice territoriale, dovendo orientare il proprio sindacato in ordine alla scelta della metodica indennitaria secondo il canone della maggiore effettività, abbia errato nel liquidare il ristoro in parola in applicazione del metodo analitico-ricostruttivo piuttosto che in applicazione del metodo sintentico-comparativo, non essendo al riguardo invocabile la mancanza di elementi di raffronto, quando, al contrario era stato individuato dal CTU un rogito di vendita di un appezzamento avente caratteristiche similari rispetto a quelli ablati.

3. Il motivo non ha pregio.

La scelta se utilizzare ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio secondo il criterio del valore di mercato – cui per identità di scopo va ragguagliato il quantum risarcitorio dovuto in caso di occupazione acquisitiva – il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo, o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee è invero rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass., Sez. I, 22/03/2013, n. 7288), sicchè, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione (Cass., Sez. VI-I, 31/03/2013, n. 6243), l’opzione esercitata dal medesimo è insindacabile in questa sede se sia come qui congruamente motivata (Cass., Sez. I, 14/10/1988, n. 5600).

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il duplice vulnus motivazionale di cui la decisione impugnata sarebbe infirmata: da un lato, essa non avrebbe chiarito le ragioni della scelta metodologica praticata, ignorando altresì le osservazioni dell’impugnante alla CTU, mentre dall’altro avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati per determinare il ristoro in misura difforme da quanto stimato dal CTU. Entrambe le deduzioni, che, pur se rubricate sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non integrano un fatto decisivo e che vanno perciò più opportunamente riqualificate in violazione di legge, non hanno fondamento, riposando su presupposti inveritieri.

La Corte d’Appello nel liquidare il ristoro dovuto ai litisconsorti S.- G. in base al metodo analitico-ricostruttivo ha motivato la propria scelta con la considerazione che il metodo sintetico-comparativo “nel caso in esame non può essere utilizzato, attesa la mancanza di elementi di raffronto”; non sussiste perciò il vizio indicato neppure se si considerasse l’elemento di raffronto, cui si è fatto cenno nel precedente motivo di ricorso, escludendo infatti il decidente la coincidenza dei periodi di riferimento.

Del pari non trova riscontro nella motivazione neppure l’omissione allegata con riguardo alle critiche alla CTU, poichè, seppur è vero che il giudice non possa in tal caso sposare acriticamente le conclusioni del proprio CTU, nondimeno va escluso il vizio lamentato se le conclusioni del CTU, fatte proprie dal decidente abbiano tenuto conto delle pregresse osservazioni critiche mosse dalle parti alla CTU; circostanza che nella specie risulta a pag. 8 della motivazione, che riporta la compiuta replica del CTU alle osservazioni del consulente del Comune. Neppure sussiste il vizio allegato in relazione al fatto che la Corte decidente abbia deliberato di discostarsi dalla stima del CTU riguardo al fondo allibrato al foglio (OMISSIS), precisando al riguardo la sentenza – e con ciò silenziando la critica – che è ragione di ciò la comproprietà di detto mappale con F.F..

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 5400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

 

 

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