Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8629 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. un., 07/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 07/05/2020), n.8629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23034/2018 proposto da:

FONDAZIONE CASSAMARCA, in persona del Presidente pro tempore, APPIANI

1 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentate e difese

dall’avvocato LUDOVICA BERNARDI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TREVISO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANTONELLO CONIGLIONE e GIAMPAOLO DE PIAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3113/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 24/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Fondazione Cassamarca e Appiani 1 S.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, basato su un solo motivo, nei confronti del Comune di Treviso e avverso la sentenza n. 3113/2018 del Consiglio di Stato, depositata il 24/05/2018;

il Comune di Treviso ha resistito con controricorso;

considerato che:

in data 16 novembre 2019 è stato depositato, presso questa Corte, atto di rinuncia, a firma del difensore delle ricorrenti, avv. Ludovica Bernardi, munita di procura speciale – rilasciata su foglio materialmente congiunto alratto di costituzione di nuovo difensore”, depositato il 28 gennaio 2019 – che le conferisce espressamente anche il potere di rinunciare agli atti del giudizio; con tale atto le ricorrenti dichiarano di rinunciare al ricorso per cassazione all’esame, “a spese compensate”;

successivamente, in data 18 novembre 2018 è stato depositato il medesimo atto di rinuncia sottoscritto, “per accettazione, anche della compensazione delle spese”, dagli avv. Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi, per il Comune di Treviso;

rilevato che:

nel caso di specie, l’accettazione è stata sottoscritta dai difensori della parte controricorrente non muniti di specifico mandato speciale al riguardo, non essendo lo stesso desumibile dalla procura speciale ad litem comprendente “ogni più ampia facoltà di legge” apposta in calce al controricorso (arg. ex Cass. 11/03/1993, n. 2928); la rinuncia al ricorso per cassazione risulta, comunque, perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., ord., 24/12/2019, n. 34429, Cass., ord., 29/07/2014, n. 17187);

ritenuto che:

alla luce del richiamato atto di rinuncia al ricorso va, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e deve provvedersi in relazione alle spese del presente giudizio per cassazione in quanto, stante la rilevata non rituale adesione alla rinuncia in parola, non può applicarsi dell’art. 391 c.p.c., u.c.;

le predette spese ben possono essere compensate per intero tra le parti, avendo queste ultime formulato, da ultimo, concorde richiesta in tal senso;

pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, l’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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