Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8628 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. I, 26/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4297/2017 proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniele Serapiglia,

in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Baldassarra,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Ippocrite, n. 92 (Studio

dell’Avv. Rosalba Genovese), giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 4588/2016,

pubblicata il 19 luglio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 19 luglio 2016, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da G.A. avverso la sentenza n. 308/2015 del Tribunale di Cassino che, previa pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data (OMISSIS), aveva respinto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’assegno divorzile, compensando le spese di lite.

2. La Corte di appello, a sostegno del provvedimento impugnato, ha affermato che il G. si era allontanato fin dal 2000 dalla casa familiare disinteressandosi della moglie e dei tre figli ancora minori e mostrando di essere in grado di provvedere a se stesso, nè aveva inteso coltivare alcun interesse professionale o lavorativo, verosimilmente godendo di altre risorse, laddove la patologia di cui soffriva avrebbe legittimato la pensione di invalidità; che la prova testimoniale chiesta per la prima volta in appello era inammissibile; che la C. aveva usufruito di un reddito da lavoro per l’anno 2013 di Euro 6.097,00 lordi, oltre ad Euro 544,00 versate dall’Inps per la cassa integrazione, e aveva la proprietà della casa coniugale che, in sede di separazione consensuale del (OMISSIS), il G. le aveva in parte ceduto a parziale ristoro dei contributi di mantenimento mai versati per i figli.

3. G.A. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato ad un unico motivo.

4. C.C. ha depositato controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e della L. n. 898 del 1070, art. 9 non avendo la Corte tenuto conto dell’obbligo da parte di uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha i mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; che il sopravvenire di giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio giustificava la revisione delle disposizioni relative alle misure e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge; che egli si era sempre interessato alla famiglia, pur avendo avuto una condizione lavorativa precaria ed avendo avuto degli impieghi a tempo determinato; che il peggioramento delle sue condizioni economiche era dipeso da vicende personali e lavorative dello stesso a causa dell’insorgenza di patologie tra cui un problema cardiovascolare particolarmente rilevante, oltre a diverse ernie discali; che in sede di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Cassino il (OMISSIS), egli aveva ceduto la proprietà della casa coniugale alla moglie e versato la somma di Euro 58.000,00.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto la corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili, trovandosi in una situazione economica grave e precaria, avendo un’età avanzata e diverse problematiche di salute che non gli consentivano di trovare e svolgere un lavoro idoneo e sufficiente al proprio mantenimento, avendo subito un intervento chirurgico al cuore per cardiopatia dilatatoria, tanto che si recava ogni giorno alla (OMISSIS) per consumare dei pasti.

2.1 Le esposte doglianze, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente correlate, sono inammissibili.

2.2 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, operando una riconsiderazione dell’intera materia, hanno affermato che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass., Sez. U., 11 luglio 2018, n. 18287).

Questa Corte ha, altresì, affermato che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, il parametro della conservazione del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema; l’onere di provare l’esistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno grava sul coniuge richiedente l’assegno; detta funzione assistenziale può anche concorrere con la funzione compensativa-perequativa o essere assorbita da quest’ultima, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale (Cass., 9 agosto 2019, n. 21234).

2.3 Tanto premesso, le censure sono inammissibili perchè trascurano di censurare il secondo iter argomentativo della Corte del merito, che con specifico riguardo alle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, ha precisato sostanzialmente che la C. aveva percepito un reddito annuale appena sufficiente a soddisfare le proprie esigenze di vita e di mantenimento.

2.4 Difatti, i giudici di secondo grado, oltre ad evidenziare che il G. si era allontanato fin dal 2000 dalla casa familiare mostrando di essere in grado di provvedere a se stesso e che lo stesso non aveva inteso coltivare alcun interesse professionale o lavorativo, hanno affermato che la C. aveva usufruito di un reddito da lavoro per l’anno 2013 di Euro 6.097,00 lordi e che percepiva dall’INPS la somma di Euro 544,00 per la cassa integrazione.

Circostanza quest’ultima che rende plausibile il ricorso alla disciplina dettata in tema di alimenti dagli artt. 433 c.c. e ss., tenuto conto anche dell’obbligo di prestare gli alimenti previsto dalla legge cui sono tenuti pure i figli maggiorenni.

2.5 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perchè il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato” (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).

3. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile e, tenuto conto della natura delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA