Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8628 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.03/04/2017),  n. 8628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 466/2012 proposto da:

Inc General Contractor S.p.a., ora S.E.P.I. – Studi Economici e

Progetti Integrati – S.p.a. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via del Corso n.4, presso l’avvocato

Manfredonia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Aragona Sergio, Grassi Severino, giusta procura in

calce al ricorso e procura per Notaio dott. C.A. di

(OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Anas S.p.a., M.P.G.L., Sitaf S.p.a., Studio

Bentley S.r.l. in Liquidazione;

– intimati –

e contro

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – Sitaf S.p.a.

(c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. D’Arezzo n.18,

presso l’avvocato Magrì Ennio, rappresentata e difesa dagli

avvocati Magrì Fabrizio, Prato Domenico, Scotti Camuzzi Sergio,

Vecchione Mario, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.P.G.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Sallustio n.9, presso l’avvocato Palermo

Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Anas S.p.a., Inc General Contractor S.p.a., Studio Bentley Srl in

Liquidazione;

– intimati –

e contro

M.P.G.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Sallustio n.9, presso l’avvocato Palermo

Gianfranco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Inc General Contractor S.p.a., ora S.E.P.I. – Studi Economici e

Progetti Integrati – S.p.a. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, Via del Corso n.4, presso l’avvocato

Manfredonia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Aragona Sergio, Grassi Severino, giusta procura in

calce al ricorso principale e procura per Notaio dott. C.A.

di (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Anas S.p.a., Sitaf S.p.a., Studio Bentley S.r.l. in Liquidazione,

M.P.G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 652/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati M. Manfredonia, S. Aragona e

S. Grassi che hanno chiesto l’inammissibilità dei ricorsi

incidentali, accoglimento del proprio ricorso (estinzione);

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale Sitaf spa,

gli Avvocati S. Scotti Camuzzi, F. Magrì e D. Prato che si

riportano;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale M.,

l’Avvocato G. Palermo che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso

principale, accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi

incidentali.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1999, la Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – SITAF s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la INC General Contractor s.p.a., in qualità di mandataria delle imprese mandanti riunite Armando Torri s.p.a., INC s.p.a., L.A. & Figli s.p.a., Itinera s.p.a., Fratelli Poscio, nonchè l’ing. M.P.G.L. e lo Studio Bentley s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di diverse inadempienze, poste in essere dai convenuti nel corso dei lavori di costruzione della (OMISSIS).

In particolare l’attrice aveva rilevato, a lavori ultimati, che la predetta galleria risultava inferiore a quella prescritta nel progetto e nel contratto di appalto, ed – a tratti – perfino inferiore a quella minima prevista dal codice della strada. Nel giudizio interveniva l’ANAS, chiedendo la condanna dei responsabili alla remissione in pristino della galleria in questione.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1641/2001, rigettava la domanda attorea e dichiarava inammissibile l’intervento dell’ANAS, che condannava, in solido con la SITAF s.p.a., al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti.

2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 689/2002, depositata il 14 maggio 2002, dichiarava la nullità della sentenza di prime cure, per omessa attivazione del contraddittorio sul thema decidendum e sul thema probandum, e disponeva – con separata ordinanza – per il prosieguo del giudizio. Nelle more del procedimento di secondo grado, peraltro, questa Corte, con sentenza n. 8493/2008, cassava con rinvio la sentenza n. 689/2002 della Corte di Appello di Torino.

3. Con sentenza n.525/2008, depositata il 15 aprile 2008, la Corte di Appello di Torino definiva, intanto, nel merito il giudizio di appello, accogliendo la domanda della SITAF s.p.a. e condannando la INC General Contractor s.p.a., nella qualità, ed i direttori dei lavori, ing. M.P. e Studio Bentley s.r.l. al risarcimento dei danni tutti, alcuni dei quali da liquidarsi in separato giudizio, subiti dalla società committente, oltre al pagamento delle spese di lite in favore della SITAF s.p.a. e dell’ANAS. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la INC General Contractor s.p.a.

4. A seguito della cassazione della sentenza non definitiva n. 689/2002, il giudizio veniva riassunto dalla SITAF s.p.a., con atto di citazione notificato il 13 maggio 2009, e si concludeva con la sentenza n. 652/2011, depositata il 5 maggio 2011, con la quale la Corte di Appello di Torino dichiarava inammissibili tutte le domande proposte dalle parti nel giudizio di rinvio, essendo già intervenuta la sentenza definitiva n. 525/2008, “statuente nel merito ed indipendente dalla pronuncia parziale annullata”, e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di rinvio e di quello di legittimità.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la INC General Contractor s.p.a. nei confronti della SITAF s.p.a., dell’ANAS s.p.a., dell’ing. M.P.G.L. e dello Studio Bentley s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi. La SITAF s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. L’ANAS ha replicato con controricorso. L’ing. M.P.G.L. ha replicato con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a otto motivi. L’intimato Studio Bentley s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

6. Con atto del 20 dicembre 2016, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e notificato alle parti costituite, la SEPI – Studi Economici e Progetti Integrati s.p.a. (già INC General Contractor s.p.a.) – essendo stata cassata senza rinvio da questa Corte, con sentenza 15/1/2015, n.487, la sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino n. 525/2008 – dichiarava di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c..

7. La SITAF s.p.a. depositava memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale dichiarava, tra l’altro, di non accettare la rinuncia al ricorso principale da parte della SEPI s.p.a. Depositava memoria anche l’ing. M.P.G.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’estinzione, per intervenuta rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., del ricorso principale proposto dalla SEPI- Studi Economici e Progetti Integrati s.p.a. (già INC General Contractor s.p.a.), non rilevando, al riguardo, la mancata accettazione della rinuncia al ricorso principale da parte della SITAF s.p.a.

Va osservato, infatti, che – secondo il costante insegnamento di questa Corte – la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza dell’accettazione delle altre parti, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione degli altri contraddittori per essere produttivo di effetti processuali, rivestendo l’accettazione da parte di questi ultimi un rilievo esclusivamente ai fini di escludere la condanna di chi vi ha dato causa alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, (Cass. 15/10/2009, n. 21894; Cass. 05/05/2011, n. 9857; Cass. 26/02/2015, n. 3971).

Il ricorso proposti dalla SEPI- Studi Economici e Progetti Integrati s.p.a. deve, pertanto, essere dichiarato estinto.

2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con l’unico motivo di ricorso la Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus -SITAF s.p.a. denuncia la violazione ed omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole la istante del fatto che la Corte di Appello, si sia pronunciata in sede di rinvio, dichiarando l’inammissibilità delle domande di merito proposte dalle parti, per essere intervenuta la sentenza definitiva della Corte di Appello di Torino n. 525/2008, già “statuente nel merito ed indipendente dalla pronuncia parziale annullata” (p. 19 della decisione n. 652/2011).

2.2. Osserva, invero, la SITAF s.p.a. che, essendo stata la suddetta sentenza n. 525/2008 impugnata con ricorso per cassazione dalla INC General Contractor s.p.a., la decisione della Corte torinese di dichiarare inammissibili in sede di rinvio le domande di merito delle parti avrebbe esposto la SITAF s.p.a. al rischio (divenuto, poi, realtà per effetto della cassazione della sentenza n. 525/2008, disposta da questa Corte con la pronuncia n. 487/2015) – per ovviare al quale la ricorrente aveva richiesto sia la riunione dei giudizi che la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento, poi definito con l’impugnata sentenza n. 652/2011 – di una denegata giustizia, qualora, come è poi accaduto, la decisione che decideva il merito fosse stata cassata da questa Corte. Tale decisione del giudice di rinvio si sarebbe, pertanto, tradotta – a parere della ricorrente – nella violazione dei principi del giusto processo e di unitarietà e speditezza del giudizio, espressi dal disposto dell’art. 111 Cost.

3. Con i primi quattro motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente – l’ing. M.P.G.L. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, artt. 39, 100 e 336 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello, nell’impugnata sentenza n. 652/2011, abbia erroneamente interpretato la sentenza n. 8493/2008 di questa Corte, che aveva rimesso la causa alla cognizione del giudice del rinvio anche per la trattazione del merito. Di più, affermando l’inammissibilità delle domande in sede di rinvio, per essere state le stesse già decise dalla sentenza definitiva n. 525/2008, la Corte di Appello di Torino sarebbe incorsa, altresì, nella violazione dell’art. 336 c.p.c., dovendo ritenersi detta sentenza caducata per effetto della cassazione della sentenza non definitiva n. 689/2002, sicchè la succitata decisione definitiva sarebbe insuscettibile di fare stato tra le parti, ai sensi dell’art. 2909 c.c..

3.2. La pronuncia n. 652/2011, impugnata con ricorso per cassazione, avrebbe, infine, leso il diritto dell’ing. M. di ottenere una pronuncia di merito, alla quale il medesimo avrebbe interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., al fine di vedere esaminate e, auspicabilmente accolte, le eccezioni di merito proposte in giudizio a fronte della domanda attorea.

4. Le doglianze suesposte sono fondate.

4.1. La Corte territoriale ha, invero, ritenuto che la cassazione della sentenza non definitiva n. 689/2002, disposta da questa Corte con la sentenza n. 8493/2008, non avesse comportato la caducazione, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche della pronuncia definitiva n. 525/2008, con la quale la medesima Corte di Appello di Torino aveva deciso il merito della vicenda, accogliendo la domanda proposta dalla SITAF s.p.a., e ciò in quanto tale pronuncia sarebbe stata del tutto indipendente da quella non definitiva. Ne sarebbe conseguito, ad avviso della Corte territoriale, che le domande di merito proposte dalle parti in sede di rinvio si sarebbe dovute considerare inammissibili, essendosi la stessa Corte già pronunciata con la predetta decisione n. 525/2008, “statuente nel merito ed indipendente dalla pronuncia parziale annullata”.

4.2. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di rinvio sono, peraltro, del tutto erronee, e non possono essere condivise.

4.2.1. Deve, invero, osservarsi che – la cassazione con rinvio della sentenza non definitiva, con cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, determina – ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, – l’inefficacia sopravvenuta dell’attività istruttoria svolta e la cessazione della “potestas iudicandi” del giudice d’appello. Ne consegue, pertanto, che la sentenza definitiva successivamente emessa è affetta da inesistenza per abnormità, che pur potendo essere denunciata in ogni momento con una azione di accertamento, può essere fatta valere anche con i mezzi ordinari di impugnazione, per l’interesse concorrente della parte e del sistema ad espellere dall’ordinamento un provvedimento abnorme (cfr. Cass. 487/2015).

Ebbene, è evidente che la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza n. 652/2011, non si è affatto attenuta a tali principi, avendo, per contro, erroneamente affermato che la sentenza definitiva di merito n. 525/2008 ben avrebbe potuto sopravvivere all’annullamento della decisione non definitiva n. 689/2002, con la quale la Corte aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sè, in quanto del tutto “indipendente” da questa.

4.2.2. Siffatta pronuncia – finendo col negare sia alla SITAF s.p.a. che all’ing. M. il diritto ad un processo di merito – si è, pertanto, tradotta in una violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, che, in coerenza con l’art. 6 CEDU, comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del giudizio, costituito dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito (Cass. 1/08/2013, n 18410).

Le censure in esame vanno, pertanto, accolte.

3. L’accoglimento del ricorso incidentale della SITAF e del M., comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della vicenda processuale oggetto di causa, facendo applicazione dei principi suesposti. Restano assorbiti i motivi dal quinto all’ottavo del ricorso incidentale del M. che, in quanto involgenti questioni di merito, vanno demandati all’esame del giudice di rinvio.

4. Quest’ultimo provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

dichiara estinto il ricorso proposto dalla SEPI- Studi Economici e Progetti Integrati s.p.a.; accoglie il ricorso incidentale proposto dalla SITAF s.p.a. ed il primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale proposto dal M.; dichiara assorbiti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo di detto ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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