Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8626 del 09/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8626 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 19252-2011 proposto da:
DEL FORNO ANTONIO DLFNTN52E03B829P, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MENICHELLA GIUSEPPE
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

Contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO
VINCENZO, STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA,
DE ROSE EMANUELE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/04/2013

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avverso la sentenza n. 4146/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 5/07/2010, depositata il 15/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato De Rose Emanuele difensore del controricorrente

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che non
ha nulla da osservare.
1 – Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380 bis e 375
cod. proc. civ.:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lucera, Antonio
Forno, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola per l’anno 1999. Il ricorrente, premesso che il suddetto
trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Ente
previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato
all’anno 1995, sosteneva che lo stesso dovesse essere invece calcolato,
ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito. L’adito
Tribunale con sentenza 2136/2007 del 29 maggio 2007, accoglieva la
domanda. A seguito dell’appello proposto dall’I.N.P.S., la Corte di
appello di Bari, con sentenza del 6 agosto 2010, n. 4167/2010, in
riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’azionata domanda
sul rilievo dell’intervenuta decadenza annuale del diritto, decorrente
dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da presentare – ai
sensi dell’art. 7, comma 4, del d.l. n. 338 del 1989 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 389 del 1989) – entro il 31 marzo dell’anno
Ric. 2011 n. 19252 sez. ML – ud. 28-02-2013
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che non ha nulla da osservare.

successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione. In
particolare, la Corte territoriale riteneva applicabile, anche all’ipotesi di
riliquidazione dell’indennità di disoccupazione nel settore agricolo, il
termine annuale di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 e successive modifiche. Conseguentemente, partendo dalla data

il procedimento amministrativo al massimo trecento giorno dopo tale
data (vedi, in proposito: Cass. S.U. 29 maggio 2009, n. 12718) e
dall’indicato momento faceva decorrere il termine di decadenza di un
anno, considerato quindi ampiamente scaduto alla data di proposizione
della presente azione in giudizio.
Contro la sentenza di appello ricorre l’interessato deducendo:
violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991
(convertito dalla legge n. 166 del 1991) nonché dell’art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la
Corte territoriale affermato che il termine di decadenza di cui al citato
art. 47 trovi applicazione nell’ipotesi, come quella del caso di specie, in
cui la domanda giudiziale sia volta ad ottenere solo l’adeguamento di
una prestazione previdenziale già riconosciuta.
Resiste alle domande l’Ente intimato con controricorso.
Il ricorso appare qualificabile come manifestamente fondato e,
pertanto, va trattato in camera di consiglio per essere accolto.
Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi
con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 – che
conferma le tesi della precedente Cass. Sez. un. n. 6491 del 1996 – , la
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, all’art. 6 del dl. n.
103 del 1991, convertito dalla legge n. 166 del 1991 e all’art. 4 del d.l. n.
384 del 1992 convertito dalla legge n. 438 del 1992, non trova
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa
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della domanda amministrativa della prestazione, valutato come esaurito

non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in
sé considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta,
perché riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a
quello dovuto. La correttezza della ricostruzione del quadro normativo
di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente

convertito in legge n. 111 del 2011, intervenuto nelle more del presente
giudizio ed interpretato da questa Corte (vedi Cass. n. 6959 del 2012 e
numerose successive conformi) nei sensi di cui al seguente principio di
diritto: “In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere
la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la
novella dell’art. 38 lett. d) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in 1. 111 del
2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui
all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad
oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il
pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa
con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza
che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di
giudizi pendenti in appello, o in cassazione alla data predetta, vale il
generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale”.
Non essendosi il giudice di merito – che ha applicato alla fattispecie
in esame la decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/70 e
successive modificazioni ed integrazioni -, attenuto a questo principio,
si propone raccoglimento del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art.
375 cod. proc. civ. n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
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avvalorata dall’art. 38, primo comma, lett. d) del d. 1. n. 98 del 2011,

presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memorie – e condivisa dal Procuratore generale, che
ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.

gli esatti termini del contenzioso, la causa, ex art. 384, comma 2, cod.
proc. civ., può decidersi nel merito.
4 – La questione di diritto sulla quale le parti, come si rileva dallo
stesso ricorso del Del Forno, si sono confrontate, è stata quella della
inclusione della quota di T.F.R nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola.
Alla stregua della recente giurisprudenza di questa S.C., ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da
porre a confronto con il salario medio convenzionale d.lgs. 16 aprile
1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine
rapporto. Ne consegue che la voce denominata quota di T.F.R. dai
contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, evidenziata
nei prospetti paga ma non erogata se non alla fine del rapporto di
lavoro, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in
considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è
vietato disattendere in forza della disposizione di cui al d.l. 14 giugno
1996, n. 318, art. 3, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, a
norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in
base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che
detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti
stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti
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Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e risultando chiari

legali da parte dell’autonomia collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio
2011, id n. 11152 del 20 maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n.
7118 del 10 maggio 2012 e numerose altre conformi). Recentemente,
peraltro, il significato della norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 146 del
1997, individuato dalla giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato

conv. nella legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato che «il d.lgs.
16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1,
comma 5 conv. con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si
interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle
prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.
5 – Da tanto consegue che deve essere rigettata la domanda di cui
al ricorso introduttivo in relazione alla inclusione della quota di T.F.R.
nella base di calcolo della indennità di disoccupazione agricola.
6 – L’esito complessivo del giudizio costituisce motivo per
compensare tra le parti spese dell’intero processo.

P . Q .M .
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo
in relazione alla inclusione della quota di T.F.R. nella base di calcolo
delle indennità di disoccupazione agricola. Compensa le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2013.

anche dal legislatore, che al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18,

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