Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8625 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. I, 26/03/2021, (ud. 30/11/2020, dep. 26/03/2021), n.8625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19409/2018 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Appia

Nuova n. 59, presso lo studio dell’avvocato Miceli Fabrizio,

rappresentata e difesa dagli avvocati Cancellier Enrico, e Liberati

Enrico, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D.; Procuratore Generale presso la Corte d’appello di

Venezia;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza emessa in data 27.10.17, il Tribunale per i Minorenni di Venezia dichiarò lo stato di adottabilità di N.K., nato il (OMISSIS), osservando che; il minore fu riconosciuto dalla sola madre, N.C., la quale aveva descritto il padre quale alcolista, ed aveva vissuto con la madre sino al (OMISSIS) in una struttura residenziale; successivamente ne fu disposto l’affido mentre la madre fu presa in carico dal servizio sociale per l’età adulta del comune di (OMISSIS); il minore incontrava la madre con cadenza mensile fino al (OMISSIS), poi la stessa madre entrò in una casa d’accoglienza, ma il progetto si concluse nel (OMISSIS) per problemi di coabitazione con le compagne, a causa dei suoi comportamenti aggressivi.

Il Tribunale escluse una prognosi favorevole in ordine al possibile recupero delle competenza genitoriali in tempi brevi, compatibili con le esigenze del bambino, in quanto: la madre del minore, seguita dal (OMISSIS) da un centro di salute mentale, aveva bisogno di massicci supporti per il conseguimento di una sufficiente autonomia compatibile con la sua patologia psichiatrica, presentando un disturbo della personalità schizoide con aspetti ossessivi, non avendo legami con la propria famiglia e con quella del padre del bambino; la stessa famiglia d’origine della madre presentava gravi lacune e i suoi membri erano inadeguati all’affido, avendo una visione superficiale della relazione con il bambino.

N.C. propose appello; si costituì il tutore del minore. L’appellante lamentò che: sarebbe stata necessaria una valutazione tecnica ai fini della dichiarazione di adottabilità, non essendo all’uopo sufficienti le relazioni e i documenti utilizzati; i servizi sociali non aiutarono la madre, in quanto la casa-famiglia in cui fu collocata con il figlio era inadeguata e precaria; non fu considerata l’ipotesi di un’adozione non legittimante.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 14.5.18, rigettò il gravame, osservando che gli elementi acquisiti, anche in mancanza di un accertamento tecnico, consentivano di affermare che il disturbo psicopatologico della madre era di natura non temporanea, impedendole l’accudimento del figlio. Al riguardo, la Corte territoriale rilevò che: i servizi sociali si erano interessati della N. da quando era in attesa del figlio, riscontrando una situazione di degrado igienico-ambientale; dalla relazione psichiatrica del (OMISSIS) era emersa la diagnosi di disturbo della personalità schizoide con aspetti ossessivi e la fragilità della persona; la relazione dei servizi sociali del (OMISSIS) era favorevole a che il minore crescesse in un’altra famiglia in modo esclusivo; i vissuti di tipo persecutorio e l’agire senza controllo della madre (come anche da relazione del (OMISSIS) della casa-famiglia) inducevano a presumere che la madre non fosse in grado di accettare il contatto con una famiglia che accogliesse il minore; la presenza di un sostegno costante da parte di struttura comunitaria non integrava le carenze materne; dall’ultima relazione del consultorio familiare del (OMISSIS) si evinceva un giudizio non positivo volto ad escludere le capacità di cura del bambino; pertanto, non fu considerata necessaria una c.t.u. perchè l’esame della situazione era stato condotto per un lungo periodo da specialisti; emerse altresì una elevata conflittualità con parenti e i genitori della N., apparsi inadeguati ad interagire con il bambino; non sussistevano i presupposti dell’adozione speciale “mite”, L. n. 184 del 1983, ex art. 44, comma 1, lett. d, tenuto conto della patologia da cui era affetta la madre del minore e della relativa inadeguatezza che escludeva ogni ipotesi di collaborazione con le nuove figure che avrebbero dovuto occuparsi del minore, ricorrendo una situazione di abbandono morale e materiale di quest’ultimo.

N.C. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si sono costituiti il tutore del minore e il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia.

Con ordinanza interlocutoria emessa il 12.12.19, il collegio, rilevando che all’interno del fascicolo di causa non si rinveniva l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita in data 15.6.2018 relativa alla notificazione del ricorso al tutore del minore, T.D., dispose la rinnovazione della notificazione del ricorso allo stesso tutore, a norma dell’art. 331 c.p.c., concesso termine di gg. 60 dalla comunicazione dell’ordinanza.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denunzia la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ravvisato una situazione di abbandono, venendo in rilievo, piuttosto, una difficoltà d’inserimento nelle strutture sociali dove la stessa ricorrente era seguita, nonchè degli artt. 2967 c.c., non essendo stata dimostrata l’incapacità genitoriale della ricorrente, art. 8 Cedu e L. n. 184 del 1983, art. 44 nella parte in cui tali norme tutelano la genitorialità seppur residua. In particolare, la ricorrente lamenta che non sia stata effettuata un’adeguata valutazione di professionalità secondo i criteri scientifici in materia.

Il ricorso è improcedibile, ex artt. 331 e 371bis c.p.c., in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver notificato l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte in data 12.12.19, non risultando depositata l’apposita relata (Cass., n. 8790/19; n. 15308/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Dispone che sia omessa l’indicazione dei nominativi e dei dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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