Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8625 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 03/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22323/2012 proposto da:

Ditta Ed. C. Fu C. S.a.s., già S.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso l’avvocato Sperati

Raffaele, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bassi

Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Sabotino n.2/A,

presso l’avvocato Paris Filippo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Volpe Gian Maria, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati R. SPERATI e R. BASSI che

hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. PARIS, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 26 aprile 2005 la società denominata Ditta Ed. C. fu C. s.r.l. agiva in giudizio per la declaratoria di inefficacia di tre disposizioni bancarie impartite a Deutsche Bank da un falsus procurator e determinanti l’addebito alla società stessa, quale correntista, di importi di cui la stessa domandava la restituzione.

In precedenza, con riferimento alla medesima vicenda, la stessa società aveva proposto nei confronti della banca due domande di condanna al pagamento: domande trattate nell’ambito di un unico giudizio, per effetto della disposta riunione dei procedimenti, e respinte nei due gradi di merito. I procedimenti riuniti erano poi pervenuti a questa S.C., la quale, con sentenza n. 19248 del 24 settembre 2004, aveva confermato la pronuncia della Corte di appello di Genova. Nella circostanza il giudice di legittimità, aveva osservato, per quanto qui rileva, che per effetto della situazione prospettata – secondo la quale C.E. avrebbe impartito alla Deutsche Bank disposizioni di bonifico, puntualmente eseguite dall’istituto di credito, senza averne i poteri -, la società C. avrebbe potuto in astratto agire contro la banca deducendo l’inefficacia nei propri confronti delle disposizioni date dal falsus procurator ai sensi dell’art. 1398 c.c., ovvero facendo valere l’inadempimento dell’istituto di credito rispetto all’obbligazione derivante dal contratto di conto corrente, disciplinato secondo le regole del mandato (art. 1856 c.c.). Nella specie, secondo la Corte, risultava che la società C. avesse fatto ricorso a quest’ultima azione poichè la sua richiesta di restituzione degli importi in contestazione era stata prospettata come effetto del preventivo accertamento che gli addebiti in questione erano stati operati dalla Deutsche Bank per errore o negligenza: condizione, questa, che era ininfluente rispetto ad una pretesa finalizzata all’accertamento dell’inefficacia dell’atto perchè non riferibile al soggetto legittimato a promuoverlo. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, doveva ritenersi che, essendo stata proposta un’azione di inadempimento contrattuale, correttamente il giudice di appello avesse subordinato l’accoglimento della domanda alla dimostrazione del pregiudizio subito dalla società Canali: pregiudizio del quale era stata esclusa l’esistenza, poichè non confortato dai riscontri probatori acquisiti.

In data 3 marzo 2007 il Tribunale di Genova rigettava le domande di Ditta Canali proposte nel secondo giudizio (quello originatosi nel 2005). Il giudice di prime cure respingeva l’eccezione di giudicato proposta dalla banca ma disattendeva pure la domanda attrice, ravvisando nel comportamento del falsus procurator gli estremi della negotiorum gestio.

2. – La sentenza era impugnata da entrambe le contendenti e la Corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata il 21 marzo 2012, accoglieva il gravame incidentale proposto da Deutsche Bank e vertente sul giudicato esterno dipendente dalla nominata pronuncia della Corte di cassazione; per l’effetto dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla società correntista nei confronti dell’istituto di credito.

3. – Ricorre per cassazione contro detta pronuncia Ditta Ed. C. fu C. s.a.s. (essendosi trasformata nelle more la società di capitali in società di persone); l’istante affida l’impugnazione a sei motivi. Resiste con controricorso Deutsche Bank. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata violazione degli artt. 112, 39 e 324 c.p.c. e connessa falsa applicazione degli artt. 2033, 1711, 1398, 1218, 2043 e 2697 c.c.. L’assunto di parte ricorrente è che la domanda di ripetizione dell’indebito fondata sull’inefficacia dell’atto che determinò il trasferimento di denaro oggetto di causa sia ontologicamente diversa da quella, avente ad oggetto il risarcimento del danno o l’adempimento contrattuale, trattata nel primo giudizio: con la conseguenza che la decisione resa su una di tali domande (di adempimento o risarcitoria) non preludeva l’esperimento di quella spiegata nel presente giudizio. La Corte del merito aveva quindi violato l’art. 112 c.p.c., pretendendo di decidere una domanda di contenuto risarcitorio e fondata sull’inadempimento contrattuale della banca, in realtà mai proposta e, nel contempo, aveva omesso di decidere sulla domanda effettivamente spiegata dalla società C., siccome basata sulla declaratoria di inefficacia degli atti in virtù dei quali l’istituto di credito aveva ritenuto di poter disporre delle somme depositate sul conto corrente di essa ricorrente. Il giudice distrettuale aveva altresì violato l’art. 39 c.p.c. e, in generale, i principi in tema di identificazione delle azioni, ritenendo che le domande proposte dalla stessa istante in questo giudizio partecipassero del petitum e della causa petendi della domanda spiegata per prima. Infine, la Corte distrettuale aveva mostrato di aver travisato la ratio e il contenuto delle norme sostanziali menzionate nella rubrica del motivo.

1.1. – Il secondo motivo denuncia omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione in punto di ricostruzione delle domande proposte da Ditta C. nel presente e nel pregresso giudizio, con riferimento agli artt. 1398, 1711 e 2909 c.c.. In sintesi, secondo la ricorrente, l’errato apprezzamento, da parte del giudice del gravame, della natura e del contenuto della domanda effettivamente proposta da essa C. in questo giudizio, anche in raffronto con quella spiegata dalla stessa odierna istante nel procedimento conclusosi nel 2004, costituiva l’effetto, e il sintomo, dell’errata interpretazione o falsa applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale di cui al primo motivo. Sebbene, dunque, l’istante ritenga “più appropriato inquadrare le censure che si muovono all’impugnata sentenza nel paradigma dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, essa reputa “per scrupolo di difesa di dover prospettare anche il vizio di motivazione”.

1.2. – Con il terzo motivo è lamentata la violazione dell’art. 324 c.p.c., con riferimento al giudicato formatosi in virtù delle sentenze rese tra le parti: e cioè della pronuncia n. 416/2001 della Corte di appello di Genova e della pronuncia n. 19248/2004 di questa Corte. Erroneamente – secondo la ricorrente – la Corte distrettuale aveva ritenuto di ravvisare una “collisione” tra la domanda proposta in questo giudizio da Ditta C. e il giudicato formatosi nel primo procedimento. La sentenza impugnata aveva infatti asserito che il pregresso giudicato avrebbe avuto ad oggetto proprio una domanda fondata sull’art. 1711 c.c., mentre la Corte di legittimità, nella sentenza del 2004, aveva chiarito che l’odierna ricorrente, pur richiamando la predetta norma, l’aveva apprezzata come semplice ed ulteriore elemento argomentativo a sostegno dell’assunto prospettato, senza averne invocato l’applicazione. Ne discendeva, secondo l’attuale ricorrente, che si era formato il giudicato sulla “estraneità del paradigma di cui all’art. 1711 c.c. alla causa petendi della domanda (o delle domande) azionate dalla C. nel precedente giudizio”. Aggiunge, poi, che l’astratta proponibilità della domanda di accertamento dell’efficacia delle disposizioni impartite dal faisus procurator era stata già riconosciuta dalla Corte di legittimità, sicchè il giudice del gravame non avrebbe potuto dubitare della sua esperibilità, nè ritenere che la domanda restitutoria spiegata nel secondo giudizio avesse natura risarcitoria.

2. – I tre motivi sono connessi e si prestano a una trattazione unitaria.

Le censure sollevate non sono fondate, ma si impone la correzione della motivazione in diritto della sentenza, giusta l’art. 384 c.p.c., comma 4.

La Corte di appello ha in sintesi osservato che nella citazione introduttiva del giudizio, l’odierna ricorrente aveva manifestato l’intenzione di promuovere un’azione diretta a far accertare l’inefficacia nei propri confronti ex art. 1398 c.c. delle disposizioni di bonifico impartite da C.E.. Ha rilevato altresì che Ditta C. aveva sostenuto che nel rapporto interno tra la banca ed il cliente la condotta della prima costituiva atto eccedente i limiti del mandato, con le conseguenze di cui all’art. 1711 c.c.. Il giudicato formatosi tra le parti del primo giudizio – ha aggiunto – concerneva proprio il rapporto contrattuale di conto corrente esistente tra le parti, che il giudice di secondo grado aveva ritenuto infatti assimilabile al mandato. In tal senso, dunque, secondo la Corte di merito, non era “in base ai principi del mandato” che Ditta C. poteva “eludere il giudicato formatosi nel primo giudizio tra le parti, atteso che la sentenza passata in giudicato in quel giudizio esaminava il rapporto contrattuale tra le parti proprio inquadrandolo nel mandato”. Con riferimento, invece, alla domanda di declaratoria di inefficacia basata sulla riconducibilità degli atti di disposizione al falso rappresentante, la Corte territoriale ha rilevato che l’art. 1398 c.c. riguardava la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole, e non la responsabilità del primo verso lo pseudo rappresentato. Ha evidenziato inoltre che con riferimento a quest’ultimo rapporto opererebbe il generale divieto del neminem laedere e che anche a ritenere che Deutsche Bank, eseguendo tre bonifici bancari ordinati dal falso rappresentante, avesse posto in essere un illecito ex art. 2043 c.c., “resterebbe ineludibile il giudicato tra le parti”, posto che la Corte di appello di Genova, con la sentenza resa nel primo giudizio, aveva accertato che i pagamenti erano stati disposti in favore di terzi creditori di Ditta C.: sicchè era escluso che la società correntista avesse sofferto alcun pregiudizio economico per effetto delle suddette operazioni.

La domanda della ricorrente intesa all’accertamento dell’inefficacia, nei proprio confronti, delle disposizioni di accreditamento impartite da C.E. quale falso rappresentante va letta in uno con l’altra domanda della stessa odierna istante, che è intesa ad ottenere la condanna della banca alla restituzione degli importi oggetto delle operazioni di bonifico poste in essere dal falsus procurator. La società correntista, come è del resto chiarito nel corpo del ricorso, non ha inteso dunque agire per far valere una responsabilità risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) di Deutsche Bank nei propri confronti (cfr. pag. 25 dell’atto di impugnazione), quanto il diritto ad ottenere il riaccreditamento delle somme che, in esecuzione delle disposizioni di bonifico impartite dal falso rappresentante, erano state indebitamente prelevate dal conto. La pretesa è cioè fondata sull’inefficacia, rispetto al titolare del conto, degli atti di disposizione compiuti dal soggetto non munito di potere rappresentativo (cfr. pagg. 30 s. del ricorso). Come ricordato dalla stessa ricorrente (sentenza impugnata, pag. 5), era stata la stessa Corte di legittimità a evidenziare, nella sentenza n. 19248/2004, che, nella situazione prospettata, tale azione (basata, si ripete, sull’inefficacia, nei confronti della correntista, delle disposizioni di bonifico impartite dal falsus procurator) sarebbe stata astrattamente proponibile, in alternativa con quella risarcitoria, che era basata sull’inadempimento della banca: e cioè con l’azione che, secondo la stessa Corte, Ditta C. aveva inteso concretamente proporre nel primo giudizio.

La domanda risarcitoria venne respinta per la mancata prova del danno.

Ciò significa che in quel giudizio fu accertato che l’inadempimento della banca, consistente nell’aver consentito ad un soggetto non munito del potere rappresentativo di eseguire operazioni sul conto della ricorrente, non aveva determinato, per quest’ultima, delle conseguenze pregiudizievoli. Il presupposto dell’azione risarcitoria era, dunque, proprio il compimento di atti – specificamente: disposizioni di bonifico che non potevano impegnare l’odierna ricorrente, in quanto provenienti da soggetto non legittimato e che, pertanto, la banca avrebbe dovuto impedire.

Nel presente giudizio rileva quel medesimo presupposto, anche se ai diversi fini dell’accertamento dell’inefficacia dell’atto compiuto dal falsus procurator e della neutralizzazione degli effetti che da esso sarebbero sortiti: neutralizzazione da operarsi attraverso il rimborso delle somma oggetto degli accreditamenti operati in favore di terzi.

Rispetto a una pronuncia di accoglimento della domanda proposta in questo secondo giudizio ha, però efficacia preclusiva l’accertamento compiuto nel primo.

Il rigetto della domanda risarcitoria implica, infatti, che gli atti dispositivi del falsus procurator, che la banca non ha impedito, fossero inidonei a determinare, in capo a Ditta C., un pregiudizio patrimoniale: pregiudizio che è stato escluso anche nella misura “minima” corrispondente all’ammontare delle operazioni di bonifico. Ma nella suddetta misura “minima” l’oggetto di quel pregiudizio patrimoniale (che nel primo procedimento era correlato all’inadempimento della banca) coincide con l’oggetto dell’obbligazione restitutoria che scaturirebbe dall’inefficacia, per la stessa istante, delle singole operazioni poste in atto dal falso rappresentante (operazioni che sono state infatti addebitate dalla banca alla stessa Ditta C.). Non si vede, allora, come poter ritenere ininfluente l’esito del primo giudizio sulla sorte del secondo. Se, infatti, alla società correntista non competeva alcun risarcimento del danno per la colpevole inerzia della banca a fronte delle iniziative poste in atto dal non legittimato – perchè, come ricorda la sentenza impugnata (pag. 4), nel primo giudizio era stato accertato che le somme di cui dispose C.E. furono versate a creditori della Ditta C. – la predicata inefficacia delle disposizioni bancarie impartite dal falso rappresentante non potrebbe portare al riaccredito all’odierna istante degli importi bonificati. Vero è, infatti, che il titolare del diritto non patisce le conseguenze dell’operato del faisus procurator che dichiari di agire in suo nome e per suo conto, non essendo a lui riferibile l’atto che questi abbia compiuto in suo danno, e che gli è, perciò, inopponibile. Ma se quell’atto non ha generato per lui conseguenze pregiudizievoli (come nel caso in esame è stato irretrattabilmente accertato), l’accoglimento della pretesa restitutoria finirebbe per generare un indebito arricchimento (e cioè comporterebbe, nella fattispecie, che il falso rappresentato sia beneficiato della riattribuzione della stessa somma che è stata impiegata per il pagamento di propri debiti).

Va rammentato, in proposito, che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. Sez. U. 17 dicembre 2007, n. 26482; in senso conforme, tra le tante: Cass. 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass. 19 novembre 2009, n. 24434; Cass. 10 novembre 2008, n. 26927). Nella circostanza, in ambedue i giudizi rileva la questione afferente le conseguenze patrimoniali scaturenti dall’operato del faisus procurator: pertanto l’accertamento, compiuto nel primo giudizio, della insussistenza di effetti pregiudizievoli per la società Ditta C. spiega incidenza anche in questa sede.

D’altra parte, ove si ritenesse che l’accertamento (circa gli effetti patrimoniali dell’atto compiuto dal falso rappresentante) compiuto nel giudizio risarcitorio sia privo di effetti nel successivo giudizio, vertente sulla restituzione degli importi di cui la banca, prestando esecuzione all’ordine impartito dal falsus procurator, ha in concreto disposto, dovrebbe ammettersi che il falso rappresentato possa conseguire due volte la stessa utilità economica. Ciò accadrebbe ove l’azione risarcitoria risulti fondata, sussistendo il pregiudizio patrimoniale che nella presente fattispecie è stato invece negato. Infatti, ove si ammetta che i due giudizi non interferiscano l’uno con l’altro, dovrà pure riconoscersi che il falso rappresentato possa ottenere sia il risarcimento del danno per l’inadempimento della banca, sia il rimborso di quanto costituisce oggetto delle disposizioni impartite dal falsus procurator. Tale conseguenza non si determina, invece, se si individua, nei due giudizi, un sostrato fattuale comune, consistente nella perdita patrimoniale derivante dall’atto del non legittimato, che è suscettibile di essere accertato solo una volta con effetto di giudicato.

Si impongono qui due brevi precisazioni. In primo luogo, è evidente che questa Corte indicò, a suo tempo, quali potessero essere, sul piano astratto, le azioni da esperire con riferimento alla vicenda per cui è causa, mentre ciò che si è chiamati ad esaminare, in questa sede, è la proponibilità di una di queste azioni in considerazione del giudicato formatosi con riferimento all’altra. In secondo luogo, è da escludere che con riferimento all’inefficacia degli addebiti si sia formato alcun giudicato, come invece sostenuto dalla ricorrente a pag. 37 del ricorso: infatti, nel primo giudizio (richiamato dalla stessa istante, che invoca, sul punto, la sentenza resa in grado di appello) ciò che è stato accertato, con effetto di giudicato, è l’assenza di fondamento della domanda risarcitoria, avendo la Corte di legittimità escluso che fosse stata proposta alcuna domanda volta alla declaratoria dell’inopponibilità dei bonifici alla società Ditta C..

La tematica afferente l’esorbitanza del mandato (art. 1711 c.c.) non appare infine pertinente rispetto al reale oggetto della controversia, posto che la domanda attrice, come si è visto, concerne l’accertamento dell’inefficacia delle disposizioni di accredito, in quanto poste in atto da soggetto non legittimato, e la conseguente condanna della banca alla restituzione dei relativi importi. Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, una pronuncia sull’eccesso di mandato risulterebbe preclusa in ragione del definitivo accertamento dell’infondatezza della domanda spiegata nel primo giudizio nei confronti della banca. Tale domanda aveva infatti natura contrattuale, basandosi sul contratto di conto corrente, e come è noto, nell’ambito del contratto di conto corrente la banca svolge un servizio di cassa equiparabile proprio al mandato senza rappresentanza.

I motivi in esame, con le precisazioni formulate, vanno quindi respinti.

3. – I restanti tre motivi, come evidenziato dalla stessa ricorrente, costituiscono riproposizione di quelli già proposti in appello: motivi che la Corte di Genova non ha esaminato, ritenendo assorbente, ai fini della definizione della controversia, la questione relativa al giudicato.

3.1. – Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., con riferimento al giudicato formatosi sulla qualificazione di C.E. come falsus procurator in forza del sentenze rese, in fase di. appello e in fase di legittimità, nel primo giudizio.

3.2. – Il quinto motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2028 c.c. e ss., come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che un vizio di motivazione: secondo la ricorrente avrebbe errato il Tribunale quanto alla individuazione, nella fattispecie, della negotiorum gestio.

3.3. – Il sesto motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; l’identificazione, in C.E., di un utile gestore poteva al più rilevare nel rapporto tra il predetto e la società C.: ma tale rapporto esulava dall’oggetto del giudizio.

3.4. – I tre motivi in questione sono inammissibili, in quanto non hanno ad oggetto statuizioni della sentenza impugnata.

4. – In conclusione, il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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