Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8624 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. I, 26/03/2021, (ud. 30/11/2020, dep. 26/03/2021), n.8624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3593/2018 proposto da:

B.E., T.A., T.F., T.G.,

T.L., T.M., T.S., elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Flavio Stilicone 264, presso lo studio

dell’avvocato Giacani Francesco, rappresentati e difesi dagli

avvocati Campione Bruno, e Riccardi Alfredo, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.C., (già B.C.), elettivamente domiciliato in Roma,

al Largo Dei Colli Albani 14, presso lo studio dell’avvocato Perri

Natale, rappresentato e difeso dall’avvocato Principato Antonio, con

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di

Cassazione;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4549/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 17.1.14 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accolse la domanda di B.C., nato il (OMISSIS), diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità di Tu.An. nei suoi confronti, sulla base di una consulenza genetica e di prove testimoniali.

B.E., A., F., G., L., M. e T.S. proposero appello che, con sentenza emessa il 22.12.16, dalla Corte d’appello di Napoli, fu rigettato, osservando che: il Tribunale aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni testimoniali rese da B.M.G. e da R.A., rispettivamente madre e sorella di B.C., in ordine alla relazione extraconiugale dalla prima intrattenuta con Tu.An., nato il (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS), ed alla nascita del figlio C., nonchè in ordine alla frequentazione tra il predetto C. e il padre naturale; tali dichiarazioni testimoniali avevano trovato conferma nella c.t.u. espletata che, in base all’esame del DNA, aveva accertato la paternità oggetto di causa con una percentuale di probabilità del 99,99%; la doglianza afferente al rigetto dell’eccezione di nullità della c.t.u.- per aver il consulente delegato a terzi collaboratori il prelievo delle cellule buccali dall’attore e dalla salma di Tu.An., e per aver affidato l’esame del polimorfismo del DNA ad un centro specializzato, senza autorizzazione del g.i., non indicando con quali mezzi e tempi i reperti furono trasportati al suddetto centro – era priva di pregio. Al riguardo, la Corte territoriale ha rilevato che la c.t.u. è del tutto valida, poichè il consulente può servirsi di un ausiliario, anche senza autorizzazione del g.i., purchè il c.t.u. valuti le conclusioni dell’esperto richiamandole nella propria relazione; inoltre, il c.t.u. fu presente ai vari prelievi e controllò le varie operazioni, non essendo peraltro emerso il contrario in punta di fatto.

Ricorrono in cassazione B.E., A., F., G., L., M. e T.S., formulando un unico motivo. Resiste T.C. (già B.C.) con controricorso, eccependo preliminarmente in rito il difetto di procura speciale in capo alla B.E..

Con ordinanza interlocutoria emessa il 12.12.19, la Corte ordinò l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti di B.E., fissando termine di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente, il ricorrente deduce la tempestività e l’ammissibilità del ricorso in quanto proposto nell’osservanza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., comma 1, nella versione previgente ratione temporis. L’unico motivo denunzia la violazione degli artt. 191,193 e 196, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte territoriale escluso erroneamente la fondatezza dell’eccezione di nullità della c.t.u., derivante dall’aver il consulente tecnico, senza autorizzazione del giudice, delegato a terzi lo svolgimento delle operazioni peritali, anche se limitatamente ad un settore della consulenza, non avendo il consulente elaborato un proprio documento, sicchè l’opera del delegato si è completamente sostituita a quella che avrebbe dovuto svolgere il c.t.u.

Resiste con controricorso T.C. (già B.C.).

Il ricorso è improcedibile, ex artt. 331 e 371bis c.p.c., in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver notificato l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto dalla Corte in data 12.12.19, non risultando depositata l’apposita relata (Cass., n. 8790/19; n. 15308/2020).

Tenuto conto che l’improcedibilità va imputata ad entrambe le parti, ricorrono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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