Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8623 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 7313 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.V., (C.F.: (OMISSIS));

G.L., (C.F.: (OMISSIS));

GA.Vi., (C.F.: (OMISSIS))

L.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Angelo Corrado Di

Girolamo, (C.F.: DGR NLC 54E11 E974E);

– ricorrente –

nei confronti di:

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di ISLAND

REFINANCING S.r.l., (P.I.: (OMISSIS));

ZEUS FINANCE S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BCC GESTIONE CREDITI – Società Finanziaria per la Gestione dei

Crediti S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in rappresentanza di BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO G. TONIOLO DI SAN CATALDO Soc. Coop. a r.l. (P.I.:

(OMISSIS));

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

(P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

S.I.O.B. – SOCIETA’ ITALO OLANDESE S.r.l. in liquidazione, (C.F.: non

indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

CROSS FACTOR S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

S. FLORICOLTURA di S.E., (C.F.: non indicato);

H.R. ROSE S.r.l., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCA CARIGE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA ED IMPERIA S.p.A., (C.F.:

non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

1881/2017, pubblicata in data 18 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

MOTIVI

Impregiudicata ogni questione in ordine alla procedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, anche con riguardo alla regolarità delle attestazioni di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 9 bis, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, e della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, la Corte rileva che il ricorso risulta comunque notificato al difensore della S.I.O.B. – Società Italo Olandese S.r.l. costituito nel precedente grado di giudizio, pur essendo la predetta società rimasta contumace nel giudizio di appello.

Poichè la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla e va rinnovata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10817 del 29/04/2008, Rv. 603086 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022 – 02), il contraddittorio va regolarizzato con la notificazione del ricorso direttamente alla società rimasta contumace in secondo grado, nel termine indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso alla S.I.O.B. – Società Italo Olandese S.r.l., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA