Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8622 del 29/04/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 8622 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: BERNABAI RENATO

OFtDINANZA
sul ricorso 3258-2014 proposto da:
BUCCI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GIOVANNI BORGNA, GUIDO BARZAZI, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE

Data pubblicazione: 29/04/2015

GIURISDIZIONALEE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente

per la declaratoria del difetto di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 13490/2013 della CORTE

udito l’avvocato Carlo ALBINI per delega dell’avvocato
Andrea Manzi;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmelo SGROI il quale, visti gli artt.
41, 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in camera di consiglio, rigetti il
ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei
Conti – sezione giurisdizionale regionale per il FriuliVenezia Giulia in odine al giudizio indicato in
premessa; con le conseguenze di legge.

DEI CONTI di TRIESTE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 Settembre 2013 il Pubblico
ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti del Friuli Venezia Giulia conveniva dinanzi a tale ufficio

Venezia Giulia, appartenente al gruppo politico

“Popolo della

Libertà”, per ottenerne la condanna al pagamento, in favore della
regione, della somma di euro 23.530,45 a titolo di rimborso di
contributi erogati a carico del bilancio consiliare, ex art.3 della
legge regionale 5 novembre 1973 n. 54, a fronte di spese di
rappresentanza rimaste non documentate.
Costituitasi ritualmente, il Bucci eccepiva in via pregiudiziale il
difetto assoluto di giurisdizione e nel merito l’infondatezza
dell’azione risarcitoria, in ragione della veridicità delle spese di
rappresentanza esposte.
Proponeva quindi regolamento preventivo di giurisdizione,
deducendo l’insindacabilità, da parte della Corte dei conti, delle
modalità di rendiconto delle spese autorizzate dall’Ufficio di
Presidenza, stante la prerogativa costituzionale di autonomia del
Consiglio regionale sancita dall’art. 16 della legge costituzionale
1/1963 1 approvativa dello statuto della regione, che, in analogia
con l’art.122, quarto comma della Costituzione, stabilisce che
consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni
espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
La Procura generale contabile resisteva alla ricorso.

i

giudiziario il sig. Maurizio Bucci, consigliere regionale del Friuli

Il P.G.presso la Corte di Cassazione concludeva per il rigetto
del ricorso.
All’udienza del 24 febbraio 2015 la causa passava in decisione
sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Le ragioni di diritto addotte dal ricorrente a sostegno della tesi
del difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti sono
sostanzialmente due e riposano, da un lato, sulla natura privata dei
partiti politici e dei gruppi consiliari che ne sono la emanazione e,
dall’altro, sull’insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi
nell’esercizio delle funzioni consiliari, (art.16 legge costituzionale 31
gennaio 1963, n.1 – Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia – e art.122, quarto comma, Costituzione).
L’intima contraddittorietà delle due argomentazioni – che
prefigurano, rispettivamente, soggetti privati non tenuti al rispetto
delle regole di contabilità generale e al relativo controllo da parte

della Corte dei conti (art.1, legge 14 gennaio 1994 n.20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti) e soggetti dotati, per contro, di prerogative di autonomia, in
quanto deputati all’esercizio di una funzione pubblica di natura
istituzionale – non conduce, peraltro, all’inammissibilità del ricorso,
per perplessità di contenuto, quanto piuttosto all’esame separato
delle due ricostruzioni alternative della normativa in tema di
contributi pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali e
autorganizzative dei gruppi consiliari.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Sotto il primo profilo, è vero che i gruppi consiliari sono
formazioni associative la cui attività, quando estranea alla sfera
istituzionale, è svolta in regime privatistico, secondo quanto
dispone l’art.1, secondo comma, legge regionale Friuli-Venezia
Giulia 28 ottobre 1980 n.52 (“Ai fini dello svolgimento delle attività
formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività
sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto
dalla presente legge”): norma, che benché inserita dall’art.4 della

legge regionale 9 agosto 2013 n.10, successiva ai fatti di causa, si
deve ritenere espressiva di un principio generale preesistente.
Nondimeno, è da escludere che l’allegata natura privata del
gruppo consiliare valga a sottrarre al sindacato contabile la materia
della gestione dei contributi mensili erogati ai sensi dell’art.3, legge
regionale Friuli- Venezia Giulia 5 novembre 1973 n. 54
(Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5
giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento
dei gruppi consiliari), di incontestabile natura pubblica e con vincolo

di impiego secondo finalità tassative fissate dalla legge: onde, il
loro maneggio costituisce presupposto giuridico per l’insorgenza
dell’obbligo della resa del conto in capo ai presidenti dei gruppi
consiliari ed ai componenti dei consigli regionali.
Al riguardo si osserva, in tesi generale, come tra il beneficiario
del contributo e lo Stato-amministrazione si instauri, a questa
stregua, un rapporto di servizio analogo a quello di un
amministratore pubblico: come tale, soggetto alla giurisdizione
della Corte dei conti. Il baricentro per discriminare la giurisdizione

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diverse da quelle di cui al comma 1, i gruppi consiliari sono

ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del
soggetto – che può ben essere un privato, o un ente pubblico non
economico – alla natura degli scopi perseguiti: cosicché, ove il
soggetto privato distolga da questi ultimi il contributo ricevuto, si
‘ rende autore di uno sviamento dalle fi nalità di legge e cagiona un

pubbliche a possibili obbiettivi alternativi; e di tale danno deve
rispondere davanti al giudice contabile. (Cass. sez. unite, 9 Maggio
2011 n.10.062).
Del pari infondata si palesa l’ulteriore argomentazione
difensiva dell’insindacabilità dell’azione dei consiglieri, in quanto
ancorata ad una prerogativa di rango costituzionale, addotta a
giustificazione dell’eccepito difetto di giurisdizione.
Al riguardo, giova richiamare, innanzitutto, il consolidato
orientamento della Corte costituzionale in ordine alla diversità di
posizione dei Consigli regionali e delle Camere: alla cui stregua il
livello di autonomia assicurato dall’art.122 Cost. alle funzioni
consiliari è altro e minore rispetto alle guarentigie che
contraddistinguono il potere di indirizzo politico generale spettante
al Parlamento ( Corte. cost. 22 gennaio 1970 n. 6; Corte cost. 26
– giugno 1970 n. 110; Corte. cost. 26 febbraio 1981 n. 35; Corte.
cost. 10 luglio 1981 n. 129; Corte. cost. 29 marzo 1989 n. 171;
Corte. cost. 2 giugno 1994 n. 209; Corte. cost. 16 giugno 1995 n.
245). L’analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e
parlamentari non significa, infatti, identità; e non toglie che le
prime si svolgano a livello di autonomia, anche se

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danno erariale, anche sotto il profilo della sottrazione di risorse

costituzionalmente garantita, e le seconde, invece, a livello di
sovranità.
Ne consegue che le deroghe alla giurisdizione – sempre di
stretta interpretazione – sono ammissibili soltanto nei confronti di
organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato; e

assoluta indipendenza e di reciproca parità (Corte costituzionale 22
gennaio 1970, n.110).
E’ vero che anche la funzione di autorganizzazione interna dei
Consigli regionali partecipa delle guarentigie apprestate dall’art.
122, comma 4, Cost. (“i consiglieri regionali non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell’esercizio delle loro funzioni”)- non emendato dalla riforma del
titolo quinto della parte seconda della Costituzione (legge
costituzionale 3/2001) – a tutela dell’esercizio delle funzioni
primarie (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali
l’organo di rappresentanza è investito, al fine di preservarle
dall’interferenza di altri poteri (Cass. sez. un. 14 maggio 2001
n.200).
Ma si tratta, comunque, di un’immunità limitata ad atti tipici,
posti in essere in occasione di dichiarazioni e votazioni strumentali
all’esercizio dell’attività legislativa e politica: in nessun modo
estensibile alla responsabilità civile, penale ed amministrativa
dipendente da uso illegittimo di denaro pubblico.
Pure rilevante, in subiecta materia, è il principio di tendenziale
generalità della giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di
contabilità pubblica, ex art.103, comma 2, Cost, salvo deroghe

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perciò situate ai vertici dell’ordinamento, in posizione apicale di

espresse con apposite disposizioni legislative (Corte costituzionale
30 dicembre 1987 n.641): giurisdizione, dotata, quindi, di
tendenziale vis expansiva sia nei giudizi di conto, che in quelli di
responsabilità per maneggio del pubblico denaro (Corte
costituzionale 30 luglio 1984 n. 241). Ne consegue che l’esenzione

analisi, un’eccezione non consentita, perché priva di fondamento in
norme costituzionali o di attuazione statutaria, anche alla luce della
ricordata inassimilabilità delle assemblee elettive regionali alle
assemblee parlamentari (Corte Costituzionale, 25/07/2001, n.
292): senza alcun

vulnus,

peraltro, alla loro autonomia

organizzativa e contabile, dal momento che il giudizio di conto non
impinge nelle prerogative di insindacabilità dei voti e delle opinioni
riferibili ai componenti – affatto estranee alla fattispecie in esame e che l’azione del Pubblico ministero presso la Corte dei conti è
attribuita nell’interesse oggettivo dell’ordinamento.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente
dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei
Conti.

Roma, 24 Febbraio 2015

IL PR

IL REL. EST.

dalla giurisdizione, in quest’ultimo ambito, costituirebbe, in ultima

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