Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8622 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.P.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI

PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

29/04/2008; n.930/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato P. FRISANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 29 aprile 2008 la Corte d’appello di Torino condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di O.P. la somma di Euro 4.500,00 a titolo di equa riparazione, ex art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del danno non patrimoniale da violazione per anni nove del termine ragionevole triennale del processo da lui promosso dinanzi al T.a.r. del Piemonte con ricorso depositato in data 18 gennaio 1995 e tuttora pendente, per ottenere l’annullamento di un provvedimento disciplinare di censura e di sospensione dall’attivita’ ispettiva irrogatogli dal direttore della sede Inps di Novara.

Avverso il decreto proponeva ricorso per Cassazione l’ O., deducendo la violazione di legge nella liquidazione troppo riduttiva di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, con indebita valorizzazione dell’omissione di istanze sollecitatorie e’ che nessun rilievo avevano nell’accertamento del danno non patrimoniale da patema d’animo e ansia per la pendenza prolungata del giudizio.

Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha piu’ volte precisato (Cass, sez 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. un. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, e’ segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che e’ configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica: onde, il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poiche’ la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Il suddetto parametro ordinario puo’ subire, peraltro, una riduzione contenuta per il ritardo relativo al primo triennio, quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta. In questo caso, appare infatti giustificati, in forza dei criteri suesposti, il minor indennizzo annuo di Euro 750,00 per il primo triennio e di Euro 1.000,00 per gli ulteriori anni di ritardo, tenuto conto del progressivo intensificarsi del patema d’animo, secondo l’id quod plerumque accidit, col trascorrere del tempo di pendenza del processo.

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua. In carenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, si puo’ decidere, sul punto, la causa nel merito e liquidare l’indennizzo dovuto in complessivi Euro 8.250,00 con gli interessi legali dalla domanda.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero complessita’ delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di O.P.A. della somma Euro 8.250,00 con gli interessi legali dalla domanda;

– condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti; nonche’ delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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