Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8621 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 26/03/2021), n.8621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33606/19 proposto da:

-) Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege;

– ricorrente –

contro

-) F.Y.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 14.5.2019 n.

1574;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.Y., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, rimasto orfano, si trasferì con la madre a vivere con uno zio paterno il quale tuttavia lo maltrattava, lo sottoponeva ad angherie e a volte si rifiutava perfino di dargli da mangiare; aggiunse di non avere “mai pensato di andare dalla polizia perchè sapeva che in tal modo non avrebbe risolto nulla”.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento F.Y. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, il quale con ordinanza 5.4.2017 accolse la domanda di protezione umanitaria.

Il tribunale ritenne che nell’area di provenienza del richiedente mancava la presenza e l’effettività dell’intervento dell’autorità statale, in un contesto di “sostanziale evanescenza dei principi e delle regole dello Stato di diritto”; in tali circostanze, ritenne il tribunale, anche i conflitti endofamiliari come quello riferito dall’odierno ricorrente erano regolati solo dall’uso della forza, e ciò poneva il richiedente in una condizione di obiettiva vulnerabilità.

4. Tale ordinanza, appellata dal Ministero dell’interno, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 14.5.2019. Quest’ultima ritenne che:

a) la protezione umanitaria potesse essere accordata d’ufficio;

b) il racconto del richiedente era attendibile, in quanto specifico, dettagliato e coerente;

c) solo tardivamente, per la prima volta in appello, l’amministrazione dell’interno aveva eccepito l’impossibilità di identificare il richiedente;

d) la regione di provenienza del richiedente è “caratterizzata da una sostanziale latitanza delle autorità dello Stato”, con la conseguenza che il rimpatrio dell’odierno ricorrente lo avrebbe posto in una condizione speciale di vulnerabilità, desumibile “dal totale sradicamento da un contesto familiare in grado di fornirgli sostegno protezione”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’interno con ricorso fondato su un motivo. La controparte è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’amministrazione dell’interno lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il motivo contiene quattro censure così riassumibili:

-) la Corte d’appello ha erroneamente valorizzato l’integrazione sociale dello straniero;

-) la Corte d’appello ha erroneamente valorizzato la “generica compromissione dei diritti umani in (OMISSIS)”;

-) nella regione di provenienza del richiedente asilo non sussiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

-) la mera allegazione di una condizione di vulnerabilità non può legittimare la concessione della protezione.

1.1. Tutte le censure sono manifestamente inammissibili o infondate.

La prima e la terza sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, in quanto la Corte d’appello non si è affatto occupata della integrazione dello straniero in Italia, nè ha accordato al richiedente la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (con conseguente irrilevanza della circostanza che in (OMISSIS) esista o non esista una situazione di violenza indiscriminata).

La seconda e la quarta censura sono inammissibili in quanto investono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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