Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8620 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 26/03/2021), n.8620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32834/19 proposto da:

-) C.A., elettivamente domiciliato a Bologna, via Urbana n.

5, difeso dall’avvocato Ettore Grenci, in virtù di procura speciale

apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 12.4.2019 n.

1259;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, rimasto orfano, era andato a vivere da uno zio che non lo aveva mai accettato all’interno della propria famiglia; lo aveva falsamente accusato di furto; lo aveva ferito in una colluttazione; lo aveva cacciato di casa e minacciato di morte se fosse ritornato.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento C.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che con ordinanza 14.6.2016 accordò al richiedente alla sola protezione umanitaria, sulla base dei due presupposti:

-) l’instabilità della regione di provenienza ((OMISSIS)); -) le condizioni di salute del richiedente, malato di cuore.

4. Tale ordinanza venne appellata dal Ministero dell’Interno, e la Corte d’appello di Bologna con sentenza 12.4.2019 accolse il gravame. Ritenne la Corte d’appello che:

-) l’instabilità della regione di provenienza non fosse presupposto di per sè sufficiente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-) le condizioni di salute del richiedente (che la Corte d’appello non descrive) non erano gravi, nè tale da non poter essere curate in (OMISSIS).

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da C. Abdoul con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è motivata “con affermazioni puramente lapidarie e eccessivamente sintetiche”.

Deduce che nella sentenza manca l’esposizione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice, e che comunque la Corte d’appello ha compiuto un esame “superficiale ed estremamente generico” delle condizioni soggettive del richiedente, senza approfondire la condizione sociopolitica del paese di provenienza.

1.1. La censura riguardante il vizio di motivazione è infondata.

La motivazione della sentenza impugnata non manca, per quanto non sia certo un modello letterario.

Infatti la Corte d’appello a pagina 7, secondo capoverso, ha rilevato che il tribunale aveva accordato la protezione umanitaria facendo leva sulla instabilità della regione di provenienza e sulle condizioni di salute del richiedente; ed alla successiva pagina 8, primo capoverso, ha ritenuto che la situazione di instabilità del paese di provenienza non era sufficiente ad accordare la protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva “neanche allegato” fatti che mettessero in correlazione la propria vicenda personale con la suddetta instabilità; e che le condizioni di salute del richiedente non fossero così gravi da giustificare un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.2. La censura concernente la “mancata valutazione della situazione soggettiva del richiedente e della condizione sociopolitica del paese di provenienza” è fondata.

Apprendiamo dal ricorso che il giudice di primo grado, nell’accordare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, aveva tenuto conto dell’età del ricorrente, della instabilità della regione di provenienza, delle sue condizioni di salute e della sua “integrazione sul nostro territorio”.

La sentenza d’appello, per contro, ha riformato la decisione di primo grado senza accertare quale fosse l’effettivo grado di integrazione raggiunto dal richiedente in Italia.

Così giudicando, la Corte d’appello ha violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice investito d’una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è tenuto a compiere una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

2. Anche col secondo motivo il ricorrente prospetta, nella intitolazione del motivo, il vizio di “carenza di motivazione” nonchè quello di omesso esame d’un fatto decisivo.

Deduce che la Corte d’appello si è limitata, nell’accogliere il gravame, a richiamare alcune decisioni di legittimità “senza alcuna disamina della situazione soggettiva/individuale” del richiedente.

Con una seconda censura, pure contenuta nel medesimo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato di valutare che la minaccia di un danno grave proveniente da un privato legittima la concessione della protezione internazionale, quando gli organi dello stato di provenienza del richiedente non siano in grado di apprestare una efficace tutela.

2.1. Nella parte da ultimo indicata il motivo è inammissibile, in quanto l’incapacità dello Stato di origine d’apprestare tutela alle persone esposte ad atti di violenza gravi è presupposto per la concessione della protezione sussidiaria, il cui rigetto da parte del giudice di primo grado non è stato impugnato.

Nella parte restante il motivo è fondato.

La Corte d’appello infatti ha affermato in astratto che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è necessaria una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese d’origine in Italia, ma poi – come già detto – si è astenuta dal compiere questa valutazione comparativa.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte della Corte d’appello, del dovere di acquisire informazioni sul paese di origine attendibili ed aggiornate.

3.1. Il motivo è fondato, dal momento che vanamente nella sentenza d’appello si cercherebbe il minimo riferimento alle condizioni sociali, politiche ed economiche del paese di provenienza del richiedente.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il motivo reitera le censure già formulate con gli altri tre, e cioè l’omesso esame da parte della Corte d’appello tanto della situazione oggettiva del paese di provenienza del richiedente, quanto della effettiva integrazione da lui raggiunta in Italia.

Esso resta perciò assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidati dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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