Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8620 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29606-2007 proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/10/2006; n. 1116/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 11 ottobre 2006 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore della signora S.A., della somma di Euro 4.500,00, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per il danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione, per cinque anni, del termine ragionevole triennale del processo da lei promosso dinanzi al T.a.r.

della Campania in data 20 giugno 1998, per ottenere il computo dell’indennità integrativa speciale nella base del calcolo del trattamento di fine rapporto, spettantegli quale dipendente comunale, dalla data di avviamento al lavoro fino alla data dell’inquadramento nel ruolo del personale del comune di Napoli, ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile):

processo, definito con sentenza 30 agosto 2005.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la signora S. deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’omessa applicazione dei principi elaborati dalla Corte Europea di Strasburgo in ordine all’entità dell’equo indennizzo, alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2000,00 dovuto rationae materiae ed alla liquidazione insufficiente delle spese processuali poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

Quest’ultima resisteva con controricorso.

All’udienza della 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass, sez 1, 1 Marzo 2007,n. 4845; Cass. sez. un. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica: onde, il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. Il suddetto parametro ordinario può, peraltro, subire una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta, o vi siano altre circostanze specifiche, richiamate in motivazione, che inducano a ritenere meno intenso l’interesse della parte alla pronta definizione del giudizio.

Alla luce di tali principi, si deve ritenere immune da mende la liquidazione nella misura di Euro 900,00 per ogni anno di ritardo.

Nella specie, la corte territoriale ha infatti motivatamente ritenuto modesto il patema d’animo connesso alla prolungata pendenza del processo presupposto, così da giustificare la lieve riduzione dell’equo indennizzo rispetto ai parametri ordinari.

Non è peraltro superfluo notare come la Corte d’appello di Napoli sia incorsa in un evidente errore materiale di calcolo, giacchè, detratto il termine ragionevole di tre anni dalla durata complessiva di anni sette (dal giugno 1998 all’agosto 2005), avrebbe dovuto determinare il ritardo nella differenza di anni quattro e mesi due; e non, come invece statuito, in anni cinque. Con l’ulteriore conseguenza che l’indennizzo liquidato, una volta rapportato all’effettivo ritardo, resta perfettamente in linea con il canone valutativo consolidato nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Inammissibile è l’ulteriore censura relativa al diniego del bonus di Euro 2000,00: voce di danno non menzionata nel decreto impugnato, nè oggetto, in questa sede, di uno specifico richiamo alla domanda introduttiva (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), così da dimostrare l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello di Napoli. Oltre al rilievo che il bonus richiesto non può discendere automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su puntuali criteri oggettivi di rilevanza della posta in gioco – nella specie modesta, come rilevato dalla corte territoriale – e, di riflesso, sul patema d’animo dovuto alla durata eccessiva del processo.

E’ invece fondata la censura in ordine alla liquidazione delle spese processuali, effettivamente inferiore ai minimi tabellari per i processi di cognizione applicabili nella specie.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere, cassato il decreto impugnato in parte qua, alla decisione nel merito, con la condanna della presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti.

La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione dei due terzi delle spese da fase di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 111,00, di cui Euro 77,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 111,00, di cui Euro 77,00 per onorari;

dispone la distrazione delle predette somme in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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