Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8619 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 26/03/2021), n.8619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32425/19 proposto da:

-) H.A., elettivamente domiciliato a Forlì, v.le Giacomo

Matteotti n. 115, difeso dall’avvocato Rosaria Tassinari, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 22.5.2019 n.

1690;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, dopo aver subito un furto di bestiame, si era rivolto alla polizia per denunciare i ladri, senza ricevere però nessun concreto aiuto; aggiunse di essere stato accoltellato e minacciato di morte se si fosse nuovamente rivolto alla polizia o anche soltanto agli anziani del suo villaggio.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento H.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che la rigettò con ordinanza 4.1.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza 22.5.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi sia perchè il racconto del richiedente era inattendibile, sia perchè la vicenda da lui narrata non integrava gli estremi della “persecuzione”;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa sia perchè:

-) il relativo motivo d’appello era generico;

-) in ogni caso il rimpatrio non avrebbe comportato un’effettiva lesione dei diritti fondamentali del richiedente, sia in considerazione del tempo trascorso dei fatti narrati (2011), sia in considerazione del fatto che egli proveniva da una regione dove non solo era negli ultimi anni è diminuito il numero complessivo dei fatti violenti, ma costituiva anche “il cuore dell’attività politica ed economica del (OMISSIS) e una provincia in forte sviluppo buone infrastrutture che rappresenta lo scenario di sicurezza migliore dell’intero (OMISSIS)”;

-) l’integrazione lavorativa in Italia è di per sè irrilevante, se il rimpatrio, come nella specie, non espone il richiedente al vizio di violazione dei diritti umani fondamentali.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da H.A. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, se pur formalmente unitario, contiene varie e disorganiche censure, così riassumibili:

a) la Corte d’appello non ha valutato la credibilità del richiedente alla luce dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;

b) non h considerato che in (OMISSIS) esiste una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

c) ha errato nel ritenere non assolto l’onere di allegazione da parte del ricorrente;

d) ha errato nel ritenere generico il racconto del richiedente;

e) ha trascurato di considerare che a distanza di tempo, il racconto del richiedente possa presentare alcune lacune;

f) ha violato il dovere di cooperazione istruttoria.

1.1. Tutte le suddette censure sono inammissibili.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato sia la domanda di asilo, sia la domanda di protezione sussidiaria con riferimento alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 sulla base di una doppia ratio decidendi:

-) l’inattendibilità del racconto;

-) l’insussistenza, nei fatti narrati dal richiedente, degli estremi di una “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in quanto fatti aventi natura prettamente privata.

Questa seconda ratio decidendi non viene impugnata dal primo motivo di gravame, nè dai successivi.

Diventa pertanto irrilevante stabilire se la Corte d’appello abbia correttamente o erroneamente compiuto il giudizio di credibilità, dal momento che la seconda ratio decidendi (giusta o sbagliata che fosse), non impugnata, è di per sè idonea a sorreggere il rigetto della domanda di asilo e di protezione sussidiaria per le lett. a) e b).

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria, per avere richiamato fonti “non aggiornate in quanto risalenti al 2017”.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello a fondamento della propria decisione ha richiamato un rapporto EASO dell’ottobre 2018 (la sentenza è stata deliberata il 14 maggio 2019 e depositata il 22 maggio dello stesso anno). Ha, quindi, assolto l’onere di avvalersi di fonti attendibili ed aggiornate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

3. Col terzo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deduce, in buona sostanza, che la Corte d’appello al fine di valutare la condizione di “vulnerabilità” del richiedente non avrebbe tenuto conto delle condizioni oggettive del Paese di provenienza, e del rischio che, in caso di rimpatrio, possa essere esposto al rischio di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.

4. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari essenzialmente in base a due considerazioni, così riassumibili:

-) perchè il richiedente era inattendibile;

-) perchè nel Paese di provenienza del ricorrente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata.

Ambedue queste affermazioni non sono conformi a diritto.

Come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la disciplina applicabile ratione temporis), può fondarsi tanto su circostanze soggettive (condizioni di salute, età, insuperati traumi psichici), quanto su circostanze oggettive dipendenti dal luogo di provenienza del richiedente.

Le circostanze oggettive che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare, consistono nel concreto rischio che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa subire gravi violazioni dei propri diritti fondamentali della persona (ad esempio vita, salute, libertà personale). Ed il rischio di violazione dei diritti umani impedisce il rimpatrio di qualunque persona: sincera o mendace, attendibile od inattendibile.

Da ciò consegue che la ritenuta inattendibilità del richiedente non esonera il giudicante dall’onere di accertare comunque – e farlo d’ufficio – se nel Paese e nella regione di sua provenienza sussistano sistematiche violazioni dei diritti fondamentali della persona, tali da esporre quella particolare persona al rischio di una grave violazione dei suddetti diritti.

Ha errato, pertanto, la Corte d’appello, nel ritenere che “anche in considerazione della non credibilità delle dichiarazioni (del richiedente) non sono emersi ulteriori profili di rischio nè di vulnerabilità che giustificano il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di carattere umanitario”.

Infatti, per quanto detto, le suddette ragioni non necessariamente sarebbero dovute emergere dal vissuto personale del richiedente, ma sarebbero potute discendere altresì dal contesto sociale, politico ed economico del Paese di sua provenienza.

Pertanto la Corte d’appello, una volta esclusa la sussistenza di ragioni soggettive giustificatrici del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avrebbe potuto arrestare la propria indagine, ma avrebbe dovuto accertare d’ufficio, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate, se il contesto di provenienza del richiedente fosse o meno tale da esporlo ad una grave violazione dei diritti fondamentali della persona in caso di rimpatrio. Resta solo da aggiungere che, ovviamente, a tal fine non era sufficiente accertare l’insussistenza di un conflitto armato, circostanza ostativa soltanto alla concessione della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ed infatti anche un Paese che non sia in guerra potrebbe teoricamente essere funestato da carestie, epidemie o regimi di governo che violino sistematicamente i diritti fondamentali della persona.

Pertanto l’accertata insussistenza nel paese di provenienza del richiedente di una situazione di conflitto non esaurisce il dovere di cooperazione istruttoria da parte dell’organo giudicante.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinchè proceda al suddetto accertamento officioso, con limitato riferimento all’esame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidati dal giudice di rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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