Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8619 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Portuense

104 presso Antonia De Angelis e rappresentato e difeso giusta procura

speciale a margine del ricorso dall’avv. PORQUEDDU Giuseppe e BONARDI

Pietro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– intimati –

nonchè

Esatri – Esazione Tributi Spa, in persona del legale rapp.te p.t.,

con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza 235/66/05, depositata in data 9 gennaio 2006,

della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

Udita la difesa svolta per conto di parte ricorrente che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

Udita la difesa dell’Agenzia che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

Udito il P.G. in persona del Dr. Immacolata Zeno che ha concluso per

l’inammissibilità ed in subordine per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avvisi di accertamento emessi ai fini Irpef ed Ilor, relativamente agli anni di imposta 1989 e 1990, l’Ufficio II.DD. di Brescia contestava a S.A. un maggior reddito, accertato sinteticamente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, sulla base dei beni posseduti, quali un’abitazione di 160 mq, un’autovettura, previa applicazione dei coefficienti ex D.M. 19 novembre 1992. Il contribuente, premesso di essere emigrato in Spagna dal 1992, di essere iscritto all’Aire e di aver appreso l’esistenza degli accertamenti soltanto nel 2000, proponeva ricorso avverso i due avvisi di accertamento, le relative cartelle esattoriali e gli avvisi di mora, deducendo la nullità-inesistenza delle notifiche e l’infondatezza degli accertamenti presuntivi effettuati.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglieva il ricorso ritenendo l’invalidità delle notifiche. Proponeva appello l’Amministrazione rilevando che la notifica degli atti tributari per i soggetti residenti all’estero per redditi prodotti in Italia deve essere sempre effettuata entro i confini nazionali per cui è sufficiente la sola affissione all’albo comunale. Nelle more del giudizio di secondo grado il contribuente inoltrava domanda di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, istanza denegata in quanto l’avviso di mora per il quale era stata presentata la richiesta era un atto di mera riscossione, come tale non condonabile.

Il contribuente impugnava il provvedimento di diniego. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello dell’ufficio e dichiarava l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di condono. Avverso la detta sentenza S.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed ha successivamente depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto della legittimazione passiva, atteso che l’appello presentato dal contribuente fu depositato il 2.3.2005 – data successiva a quella (1.1.2001) di entrata in funzione delle agenzie fiscali – contro la sola Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero nel diritto controverso e che la sentenza impugnata fu pronunziata unicamente nei confronti di tale Agenzia, con tacita esclusione del Ministero, il quale non è conseguentemente legittimato a resistere in questo grado di giudizio.

Non si provvede sulle spese in quanto l’Amministrazione, non costituendosi, non ne ha sostenute.

Passando all’esame della prima doglianza svolta dal ricorrente, si deve rilevare che, deducendo il vizio di violazione di legge, in tema di condono L. n. 289 del 1992, ex art. 16 e di ultrapetizione, nonchè il vizio di errata o insufficiente motivazione, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per aver la CTR, sulla errata premessa che nella specie fossero stati impugnati soltanto gli avvisi di mora e non anche gli avvisi di accertamento e le relative cartelle esattoriali, erroneamente ritenuto corretto il diniego di condono opposto agli avvisi di mora trattandosi di atti non aventi carattere impositivo. Al contrario, la CTR in considerazione dell’opposizione agli avvisi di accertamento, proposta dal contribuente, avrebbe dovuto ritenere la sussistenza della pendenza di una lite Fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 16 e quindi dichiarare l’estinzione del giudizio sulla base della presentazione della domanda di definizione, presentata dallo stesso contribuente, in una al pagamento di quanto da lui dovuto.

Inoltre ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 16, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 137 c.p.c., e segg., L. n. 212 del 2000, art. 6) nonchè della motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia – la C.T.R. avrebbe sbagliato nel ritenere la ritualità delle notifiche, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, con deposito presso la casa comunale di Brescia (ultima precedente residenza in Italia), e quindi l’opponibilità, degli atti come sopra notificati, al contribuente, atti portati a sua conoscenza, in modo solo formale, con violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e del principio di uguaglianza di trattamento tra contribuenti residenti in Italia e contribuenti residenti all’estero, di cui all’art. 3 Cost..

I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo profili di censura sostanzialmente connessi. A riguardo, deve premettersi che, come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente era emigrato in Spagna sin dal 1992 e risultava iscritto all’Aire ben prima che venissero emessi – ciò accadde nel 1997 -gli avvisi di accertamento. Ciò premesso, si deve sottolineare che la normativa in base alla quale la CTR ha ritenuto valide le notificazioni dell’avviso e della cartella di pagamento impugnate era in contrasto coi principi di eguaglianza delle parti e del diritto di difesa in giudizio garantiti dalla costituzione, ed è stata espunta dall’ordinamento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007. Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo, art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f); e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., nella parte in cui prevedeva nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base alla iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 c.p.c., non si applicano (Corte Cost. 366/2007).

Sulla base di tali considerazioni questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui” in tema di accertamento delle imposte sul reddito, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c), e) ed f) e art. 58, comma 2, secondo periodo, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 cod. proc. civ., non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 60, lett. e) cit., mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell’Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero” (Cass. n. 11759/09, n. 8209/08).

Poichè nella specie è pacifico che alla data delle notificazioni contestate la residenza all’estero del contribuente era conoscibile dall’amministrazione finanziaria tramite la consultazione dell’AIRE presso il Comune di domicilio fiscale del ricorrente, i ricorsi proposti da quest’ultimo avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, mai ritualmente notificati (non essendo stato osservato l’art. 142 c.p.c.), non potevano considerarsi tardivi. La sentenza impugnata va dunque annullata, e la causa rimessa per l’esame dei merito ad altra sezione della CTR della Lombardia, che deciderà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero. Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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