Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8618 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

05/10/2006, n. 1013/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 5 ottobre 2006 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di B.M., della somma di Euro 7.366,66, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, del danno da violazione, per anni sette e mesi quattro, del termine ragionevole triennale del processo promosso dinanzi al T.a.r. della Campania in data 10 gennaio 1996 e tuttora pendente, avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio- rifiuto del comune di Napoli formatosi sulla sua richiesta di corresponsione del compenso spettantegli per progetti di produttività e per lavoro straordinario.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il B. deducendo la violazione di legge nella liquidazione di un indennizzo inferiore ai parametri consolidati della Corte Europea di Strasburgo, nonchè l’omessa attribuzione di un bonus di Euro 2000,00 in considerazione dell’oggetto della causa in materia di lavoro, e la liquidazione riduttiva e insufficiente delle spese processuali poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soccombente.

Quest’ultima resisteva con controricorso.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente denunzia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine all’entità dell’equo indennizzo liquidato.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass., sez 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. un. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame dei giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica: onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere immune da mende la liquidazione operata, nella specie, dalla Corte d’appello di Napoli nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Inammissibile è l’ulteriore doglianza relativa al diniego del bonus di Euro 2000,00.

Al riguardo, si osserva, in sede dogmatica, che il riconoscimento del bonus non può discendere automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su puntuali criteri oggettivi di rilevanza della posta in gioco e, di riflesso, sul particolare patema d’animo causato dalla durata eccessiva del processo. Nulla del genere è stato addotto nel caso di specie; nè, del resto, la natura e l’oggetto del processo presupposto prefigurano, in sè, alcuna particolare rilevanza oggettiva per valore, o ragione di urgenza per le qualità soggettive della parte, eccedenti i normali parametri di valutazione.

E’ invece fondata la censura riguardante la liquidazione delle spese processuali, erroneamente ragguagliata, in decreto, alle tariffe valide per i procedimenti camerali, anzichè per quelli contenziosi.

Cassato il decreto impugnato, in parte qua, si può procedere alla riforma del merito, in carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e per l’effetto liquidare le spese del primo grado di giudizio, a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari.

La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione di 2/3 delle spese della presente fase di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 175,00, di cui Euro 142,00 per onorari, sulla base del valore del motivo accolto e del numero e complessità delle questioni trattate; con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione di 1/3 delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 175,00, di cui Euro 142,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; Dispone la distrazione delle predette somme in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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