Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8618 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 07/05/2020), n.8618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5685/2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, in persona del Rettore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– ricorrenti –

contro

K.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO BAZZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 275/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 19/11/2014 r.g.n.

94/2014.

La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

la Corte d’Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari con sentenza in data 29 ottobre – 19 novembre 2014 pronunciando sul gravame interposto da K.I. avverso la pronuncia n. 717/13 del locale giudice del lavoro, riformava quest’ultima ed in parziale accoglimento della domanda del K. nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari, accertava la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin al 20 novembre 2006, con le caratteristiche di cui alla parte motiva della pronuncia, condannando quindi l’Università appellata al risarcimento del danno determinato nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione, oltre accessori di legge. Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi gradi del giudizio. Infatti, l’appellante, collaboratore esperto di lingua madre, aveva convenuto in giudizio l’Università degli Studi di Sassari al fine di sentir dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la stessa negli anni accademici compresi tra il 2003 ed il 2011. L’adito giudice del lavoro aveva rigettato la domanda. La Corte territoriale, premesso che gli anzidetti reiterati contratti risultavano pacificamente stipulati in attuazione della L. n. 236 del 1994, art. 4, osservava che detta norma aveva inteso porre termine a tutte le problematiche e al connesso contenzioso che si era originato sulla figura del lettore di lingua straniera di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28. Riteneva che l’anzidetto art. 4, comportava l’insorgere di un rapporto di lavoro di diritto privato connotato da specialità perciò sottratto alla disciplina di cui al testo unico ex D.Lgs. n. 165 del 2001. Contrariamente a quanto opinato dal primo giudicante, secondo la Corte sassarese, si era venuto a determinare un tertium genus di contratto di lavoro privato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, tenuto altresì conto delle previsioni di cui all’art. 51 c.c.n.l. 21 maggio 1996, richiamato nei successivi rinnovi, che aveva recepito in pieno il dettato normativo, stabilendo la possibilità per i collaboratori linguistici di essere assunti a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo e a tempo determinato per una durata massima gli anni tre in relazione ad esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, licenziabili per giusta causa e giustificato motivo. Di conseguenza, la legittimità della clausola del termine andava verificata in relazione alle indicate previsioni legislative e collettive, sicchè l’apposizione del termine poteva ritenersi giustificata soltanto laddove l’amministrazione interessata avesse provato la temporaneità dell’esigenza didattica nei sensi precisati da contratto collettivo. Tale prova non era stata assolutamente offerta nel caso di specie, risultando per contro che l’appellante era stato impiegato in ben otto anni accademici consecutivi in base a tre distinti contratti a tempo determinato, con successive proroghe, per cui all’evidenza vi era la dimostrazione di un’esigenza di carattere duraturo che avrebbe dovuto imporre l’assunzione a tempo determinato, quantomeno al termine del primo utilizzo, quando cioè l’Università aveva certamente acquisito la piena consapevolezza del perdurare dell’esigenza didattica. In sostanza, vi era stata divergenza tra lo schema contrattuale utilizzato, le previsioni collettive e la L. n. 236 del 1995, art. 4 e da ciò non poteva che derivare la declaratoria di nullità della clausola sul termine, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 novembre 2006, primo contratto dopo il triennio iniziale nell’ambito della prima selezione, donde pure la sanzione risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, determinata in ragione di sei mensilità dell’ultima retribuzione avuto riguardo al numero complessivo dei contatti a termine affetti da clausola nulla.

Avverso l’anzidetta pronuncia, “irritualmente notificata il 22.12.2014 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari”, ha proposto ricorso per cassazione Università degli Studi di Sassari con l’Avvocatura Generale dello Stato, come da atto in data 19-02-2015, affidato a due motivi, cui ha resistito K.I., mediante controricorso del 2 aprile 2015 (v. anche l’a.r. pervenuto all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma il 15-04-2015).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo parte ricorrente ha denunciato, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, dell’art. 2, comma 2, nonchè art. 36, comma 5; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, nonchè del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito in L. n. 236 del 1995, attesa l’erroneità della impugnata sentenza nel qualificare il rapporto stipulato tra collaboratori linguistici e Università quale tertium genus, con caratteristiche esclusive, non riconducibili al pubblico impiego sicchè risulterebbe inapplicabile l’art. 36 del T.U. di cui al cit. Decreto n. 165 del 2001. In particolare, il ragionamento seguito della Corte territoriale finiva con l’ignorare il fatto che si trattava pur sempre di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ovvero di uno dei soggetti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, dell’anzidetto testo unico, concernente tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese quindi le Università. La sentenza impugnata meritava di essere censurata in quanto non spiegava come dalla pur dedotta specialità del rapporto derivasse tout court l’applicazione ad esso del D.Lgs. n. 368 del 2001, volto però a disciplinare il solo rapporto di lavoro diritto privato, e, per contro, non potesse applicarsi del Decreto n. 165 del 2001, art. 36, pur essendo all’evidenza l’Università datrice di lavoro pubblico alla stregua di tale normativa. Pertanto, l’accertata stipulazione di più contratti a tempo determinato, anche al di là delle esigenze indicate nella cit. L. n. 236, art. 4, non poteva che restare assoggettata all’applicazione del menzionato art. 36, comma 5, per cui la illegittima violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte di pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma ogni responsabilità o sanzione. In proposito la Corte territoriale richiamava anche il principio affermato come da sentenza di Cass. lav. n. 21831 in data 15-10-2014 (l’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito in L. 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 e poi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, poichè il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” – ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 2, esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato);

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.pc., comma 1, n. 5, è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., risultando la decisione impugnata comunque censurabile nella parte in cui, dichiarata la illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato in questione, aveva condannato l’Università al risarcimento del danno commisurato a sei mensilità. Non erano stati considerati alcuni fatti debitamente rappresentati e comprovati dalla difesa dell’ateneo nella propria comparsa di risposta depositata in appello il 17 ottobre 2014, laddove si era evidenziato in particolare come le assunzioni temporanee in parola non erano derivate da una serie di contratti reiterati nel tempo, bensì a seguito di tre distinte procedure all’esito di rispettive selezioni pubbliche, con la formazione quindi di rispettive graduatorie, a seguito di ciascuna delle quali le proroghe dei rispettivi rapporti non avevano superato il limite del triennio imposto dalla normativa richiamata da parte attrice. Il rapporto di lavoro scaturito dalle distinte procedure, proprio per le modalità rigidamente disciplinate, non poteva ritenersi la prosecuzione senza soluzione di continuità del precedente rapporto, ma derivava sempre da un distinto contratto, stipulato all’esito di un’apposita procedura di nomina, avviata, attingendo dalle graduatorie, sulla base del contingente fabbisogno dell’amministrazione. In proposito la ricorrente ha richiamato anche la documentazione già prodotta davanti al Tribunale ed allegata alla comparsa di risposta depositata unitamente al fascicolo di parte di primo grado. La Corte distrettuale, quindi, aveva omesso di rilevare che, in assenza di continuità dei rapporti, il periodo di legge non poteva ritenersi superato, essendo pacifico tra le parti che dal superamento di ogni procedura di selezione non erano scaturiti più di tre rinnovi triennali, nei limiti dunque previsti dal citato art. 51 c.c.n.l. 1996. Parimenti, inoltre, era stato omesso il dato relativo alle esigenze didattiche poste a base della stipula dei contratti, indicate negli stessi, ma comprovate anche dal richiamo al piano delle attività didattiche relative alle esercitazioni lingua straniera per le singole facoltà e dalla Delibera del senato accademico per i corsi di studio da attivare per l’anno successivo sulla base delle proposte avanzate dai consigli di facoltà. Era stato, altresì, comprovato il profilo relativo al mutare delle esigenze didattiche, richiamato con riferimento al caso concreto “attraverso la documentazione relativa al numero degli studenti che hanno sostenuto l’esame relativo alla lingua di riferimento in tutte le facoltà dell’ateneo in cui era previsto l’insegnamento, negli anni accademici dal 2001 ad oggi, nonchè attraverso la documentazione relativa ai dati riguardanti la previsione dell’insegnamento in tutte le facoltà dell’ateneo dal 2001 ad oggi”. Pertanto, la considerazione del dato relativo al numero degli studenti avrebbe dunque dovuto indurre la Corte di merito anche in tal caso a conclusioni ben diverse da quelle invece assunte con la sentenza impugnata, essendosi dimostrato che l’esigenza di provvedere a rinnovi scaturiva effettivamente da concrete esigenze di apprendimento delle lingue in modo pienamente rispondente allo schema legale di cui della citata L. 236, art. 4 e soprattutto alle previsioni di cui all’art. 51 del c.c.n.l. 2006, poi rinnovato in modo conforme;

tanto premesso, rilevata preliminarmente la tempestività del ricorso notificato a mezzo del servizio postale con spedizione in data 19-02-2015 (comunque entro il 60mo dalla pur irrituale notificazione del 22 dicembre 2014), il primo motivo risulta fondato nei seguenti termini, dovendo per contro rilevarsi l’inammissibilità della seconda censura; invero, a tale ultimo riguardo, posto che la motivazione dell’impugnata sentenza non appare inferiore al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., va rilevata altresì la carenza di compiute allegazioni dovute ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6 (specialmente per quanto concerne la menzionata documentazione, solo vagamente richiamata, perciò non adeguatamente riprodotta in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità, indispensabili ai fini della ritualità del ricorso), d’altro canto non è stato debitamente individuato alcun preciso fatto storico rilevante ai fini della decisione, avendo la ricorrente fatto piuttosto riferimento a questioni di carattere più strettamente giuridico, inerenti alla procedura selettiva seguita per la stipulazione dei contratti a termine in questione, sicchè la doglianza sotto tale profilo appare inconferente rispetto alla portata dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sua attuale formulazione, nella specie ratione temporis applicabile, risalendo l’impugnata sentenza all’anno 2014. D’altro canto, è anche inammissibile, siccome ad ogni modo non consentita dall’art. 360 c.p.c., qualsiasi censura inerente a valutazioni di contenuto compiute dalla Corte di merito circa le acquisite risultanze istruttorie, di modo che i relativi apprezzamenti ed accertamenti fattuali non possono essere sindacati in questa sede di legittimità; per contro, sono giustificati i rilievi mossi da parte ricorrente con il primo motivo, non risultando corrette in punto di diritto le argomentazioni con le quali la Corte distrettuale ha escluso nel caso in esame la disciplina dettata in materia dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in vigore dal 24-5-2001), specialmente per gli sbarramenti categoricamente imposti, nei riguardi di tutte le pubbliche amministrazioni, con le sole eccezioni espressamente previste dalla legge al riguardo, dall’art. 36, in ordine a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave” (principio rimasto sostanzialmente inalterato anche a seguito delle successive modifiche, tra cui, per quanto nella specie qui ratione temporis, più direttamente interessano la L. 24 dicembre 2007, n. 244, con D.L. n. 25 giugno 2008, n. 112, art. 3, comma 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con l’art. 49, comma 1, ed il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 con l’art. 17, comma 26, lett. a), b), c) e d), essendo d’altro canto pure evidente che nell’ampia nozione di pubbliche amministrazioni non possono di certo escludersi le Università statali, tra cui quindi anche quella di Sassari;

pertanto, va data continuità al succitato principio di diritto, affermato da questa Corte con la sentenza n. 21831 del 25/06 – 15/10/2014, le cui condivisibili lineari argomentazioni appaiono pertinenti anche al caso di specie qui in esame (“… In via di premessa, è bene chiarire come nessuno dei precedenti di legittimità invocati dalla ricorrente a fondamento del proprio assunto impegni questa Corte nella soluzione della controversia in esame: non la sentenza Cass. s.u. 14 febbraio 2007, n. 3200,…; non la sentenza Cass. s.u. 15 aprile 2010, n. 8985, secondo cui l’avvenuta generale contrattualizzazione, in materia di pubblico impiego, dei rapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con la P.A. (nella specie, tra i lettori di lingua straniera e le Università) sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anche quest’ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina, ponendosi tale soluzione (tenuto anche conto della non integrale parificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato) in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore (con esclusione, nel caso di specie relativo a controversie in materia di assunzione promosse dai lettori universitari, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, della qualificazione del rapporto come di pubblico impiego, con conseguente necessità del concorso, attesa la natura speciale dell’art. 4, D.L. cit.).

Occorre allora procedere ad una corretta lettura della disposizione speciale in esame, non tout court assoggettabile alla medesima disciplina dei rapporti di pubblico impiego (solo principio ricavabile dall’ultimo arresto richiamato), tenendo conto dei vincoli di regime da essa dettati, pure nella riconosciuta possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e soltanto eccezionalmente, per esigenze temporanee, a tempo determinato. E tali vincoli sono costituiti dalla “compatibilità con le risorse disponibili nei propri bilanci” e dalla previsione per l’assunzione di una “selezione pubblica” con “modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti”. Appare indubbio che essi configurino una disciplina peculiarmente propria delle istituzioni universitarie, che, se non perfettamente omologabile a quella del pubblico impiego, neppure può esserlo a quella del rapporto di lavoro subordinato, come declinato nel regime dell’autonomia privata (con specifico riferimento, per quanto qui interessa, alla disciplina prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 2, prima e dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 poi). Il vincolo di bilancio è, infatti, alla base della facoltà (“possono assumere”) per le università di instaurare i rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o eccezionalmente, per esigenze temporanee, a tempo determinato) in questione e ha trovato recente riscontro nella differenziazione dalla posizione dei dipendenti privati di quella dei lettori di lingua dell’Università degli studi, in quanto dipendenti privati di enti pubblici non economici, per la ricorrenza per questi, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, di quelle “ragioni di contenimento della spesa pubblica” alla base della disciplina differenziata secondo la ratio decidendi di Corte Cost. 459/2000 (così: Cass. 10 gennaio 2013, n. 535, che per tale ragione ha escluso l’applicabilità per essi del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994). La compatibilità con le risorse disponibili nei propri bilanci, nella determinazione delle università di instaurare i rapporti in esame, altro non significa che la riserva di un’area di valutazione dell’ente pubblico non economico, secondo criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e quindi di buona amministrazione non solo economica, ma in senso ampio, nella rispondenza ad un interesse generale, che sul versante della qualificazione di competenza del personale in tal modo assunto, si coniuga coerentemente con il secondo vincolo: di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, a garanzia di imparziale valutazione meritocratica. E quest’area di discrezionalità, in funzione di buona amministrazione finanziaria e di qualità del servizio di pubblica istruzione reso, risponde certamente a quel principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (art. 97 Cost., comma 2), che rende palese la non omogeneità dei rapporti di lavoro in esame con la disciplina del lavoro privato: con pertinente applicazione ad essi delle ragioni (pure in mancanza qui di accesso mediante concorso) giustificanti la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati (Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 89). Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del motivo esaminato (naturalmente comportante quella del sesto, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217 e 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto della propria domanda risarcitoria per i periodi non lavorati tra i singoli contratti a termine, sul presupposto della loro conversione a tempo indeterminato, appunto respinta), che giustifica, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del seguente principio di diritto: “L’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle Università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, conv. con mod. in L. n. 236 del 1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2, e poi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5. Ciò è escluso dalla peculiare disciplina dell’art. 4 cit., che prevede i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti: ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (art. 97 Cost., comma 2), che rendono palese la non omogeneità dei rapporti di lavoro in esame con la disciplina del lavoro privato”….);

per altro verso, non è ravvisabile alcun contrasto con la direttiva 1999/70/CE, nè alcun fondato sospetto d’illegittimità costituzionale della normativa per violazione dell’art. 3 Cost.. Ed invero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha da tempo chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione in rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C212/04, Adeneler). A sua volta, la Corte Costituzionale, la quale peraltro in varie pronunce ha evidenziato l’assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l’impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati dall’art. 97 Cost., ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. nn. 89/2003). Di conseguenza, una volta esclusa la possibilità della conversione, da rapporto a termine a rapporto a tempo indeterminato, nei sensi per contro ipotizzati dalla Corte territoriale, nemmeno è applicabile la tutela, invece contemplata dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 (poi abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015), per i soli “casi di conversione del contratto a tempo determinato” (cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 5072 del 15/03/2016: il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione, ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. V. anche Cass. lav. n. 6046 del 13/03/2018: il danno subito dal lavoratore nell’ipotesi di contratto di lavoro nullo per violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, di cui sia chiesto il risarcimento ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, deve essere allegato e provato dallo stesso lavoratore, ma non coincide con le retribuzioni ed i correlati oneri contributivi e previdenziali, dal momento che tali voci sono comunque dovute, in virtù del principio di corrispettività di cui all’art. 2126 c.c., per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di fatto del rapporto di lavoro);

pertanto, l’impugnata sentenza va cassata, nei sensi anzidetti, in relazione al primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame nel merito delle dedotte questioni, alla luce dei succitati principi di diritto, applicabili nel caso di specie, tenuto altresì conto delle pretese risarcitorie azionate dalla sig.ra P. (cfr. in part. sul punto il riprodotto secondo motivo d’appello, come da pagine 11 – 16 del ricorso per cassazione), provvedendosi quindi all’esito pure al regolamento delle spese relative a questo giudizio di legittimità;

tenuto conto, infine, dell’accoglimento, sebbene in parte, del ricorso, in ogni caso non ricorrono i presupposti processuali di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte ACCOLGLIE il PRIMO MOTIVO di ricorso, dichiarando INAMMISSIBILE il SECONDO. CASSA, per l’effetto, l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e RINVIA, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pa e ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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