Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8617 del 29/04/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 8617 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GRECO ANTONIO

Data pubblicazione: 29/04/2015

SENTENZA

sul ricorso 14854-2013 proposto da:
CERQUETI PERICLE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo studio
dell’avvocato LIPPI ANDREA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
. Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

avverso la sentenza n. 374/2012 della CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO,
depositata il 21/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
GRECO;
udito l’Avvocato ANDREA LIPPI e l’Avvocato ORSOLA
BIAGINI, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

– controricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte dei conti, sezione centrale d’appello, nel
giudizio promosso da Pericle Cerqueti, infortunato civile da
fatto bellico, per il riconoscimento del trattamento
pensionistico di guerra di “l^ categoria Tab. A + assegno di
superinvalidità tabella E lettera A bis l”, in relazione
all’aggravamento dell’infermità – “amputazione terzo medio
dell’avambraccio dx con periartrite calcarea scapolo omerale dx e

omerale sin.” – già ascritta alla prima categoria tab.
accogliendo l’appello del Ministero dell’economia e delle finanze
“sotto il profilo dell’insufficiente e contraddittoria
motivazione in ordine all’effettivo aggravamento delle infermità
pensionate”, ha parzialmente annullato la sentenza della Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, rimettendo ad
essa la causa “affinché provveda alla motivata definizione della
questione relativa all’effettività dell’aggravamento e alla sua
valutazione alla data della domanda, tenendo conto di quanto
finora osservato”.
Il giudice d’appello, infatti, disattesi i primi due motivi
di impugnazione, con riguardo al profilo di gravame attinente
alla “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione”,
ha anzitutto osservato che nei giudizi pensionistici per
trattamenti privilegiati è legittimo il rinvio per relationem ad
argomentazioni o ad atti, generalmente pareri medico legali,
intervenuti nel procedimento amministrativo sfociato con
l’emanazione del provvedimento impugnato o in atti acquisiti nel
contesto dello stesso procedimento giurisdizionale – come nella
specie il parere medico legale acquisito a seguito di ordinanza
istruttoria -, senza che ciò possa integrare carenza di
motivazione”, risultando “tuttavia evidente che i riferimenti e
le argomentazioni fatti propri dal Giudice devono essere
contenuti in atti noti alle parti, acquisiti al fascicolo
processuale e debbono essere ragionevoli e coerenti quanto a

ratio giustificativa della decisione assunta”.
“Rileva infatti sul piano della legittimità, senza scadere
in valutazioni di e/o sul “fatto”, il sindacato sulla motivazione
volto ad appurare se sussista un vizio della stessa circoscritto

3

conseguente accentuato deficit funzionale e lievi note artrosi

alle ipotesi di motivazione
meramente

“apparente”,

“radicalmente assente”,

ossia tale da

ovvero

“estrinsecarsi in

argomentazioni non idonee a rivelare la ratio décidéndl”, ovvero
ancora

“perplesse

obbiettivamente incomprensibili”

ed

nonché

contraddittorie, come chiarito da Corte dei conti, sez. riun., n.
10/2000/90M.
Assume quindi rilevanza, prosegue il giudice d’appello,
valutare la sussistenza dei presupposti in ragione dei quali il

aggravamento, l’art. 19 del d.P.R. 23 diceMbre 1978, n. 915,
recante il t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra secondo cui quando il militare o il civile già affetto per causa

estranea alla guerra da perdita anatomica o perdita funzionale di
uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per causa di
guerra l’organo superstite, la pensione o l’assegno, la pensione
o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente
all’invalidità complessiva risultante dalla lesione del due
organi. Lo stesso trattamento compete all’invalido che cippo aver
conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o perdita
totale della funzionalità

di uno degli organi pari, venga a

perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte,
l’organo superstite

e ha riconosciuto al Cerqueti, già

pensionato per la perdita di un terzo dell’avambraccio destro per
causa di guerra, la spettanza dell’assegno di superinvalidità in
ragione di un aggravamento della mobilità attiva e passiva delle
due articolazioni della spalla, della colonna vertebrale ed in
particolare della perdita di funzionalità del braccio sinistro.
Ciò posto, la statuizione del Giudice territoriale è
scarsamente motivata e contraddittoria, limitandosi la sentenza a
riportare il parere dell’Ufficio medico legale del Ministero del
lavoro, il quale, a sua volta, risulta privo di concreti e
sufficienti riscontri atti a comprovare l’effettiva perdita anche
funzionale dell’arto sinistro e tali da giustificare il
riconoscimento del beneficio della super invalidità a decorrere
dal 2006 – non risultando la documentazione acquisita all’epoca
della domanda “probante circa la perdita della funzionalità
(compromissione permanente, anatomica funzionale dell’organo

4

giudice di primo grado ha ritenuto applicabile, in sede di

medesimo) dell’organo superstite ai fini dell’applicazione”
dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 915 del 1978.
Le valutazioni e le conclusioni cui è pervenuto il
consulente (l’UML del Ministero del lavoro) “appaiono quindi
incoerenti e contraddittorie laddove le certificazioni e le
relazioni allegate al fascicolo di causa … non evidenziano, pur
nell’ingravescenza del quadro clinico complessivo, la sussistenza
di una menomazione dell’arto superiore configurabile ed
dell’istanza di aggravamento.
Ne consegue che la sentenza – nel riportare, quale
motivazione, il breve parere dell’UML – non solo risulta
incoerente quanto alle risultanze di fatto sopra evidenziate, ma
appare acritica quanto alla situazione descritta dal consulente
stesso nonché insufficiente per non aver fornito – come avrebbe
dovuto – valutazioni e comparazioni del controverso quadro
clinico”.
Nei confronti della sentenza Pericle Cerqueti propone
ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. illustrato con successiva
memoria.
Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con
controricorso.

mem

DELLA DECISICNE

Con l’unico motivo, denunciando “violazione del limite
esterno di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale per
sconfinamento dalla giurisdizione di legittimità”, il ricorrente
assume che la Sezione d’appello della Corte dei conti sarebbe
incorsa in una palese violazione del limite esterno fissato
all’ambito della sua giurisdizione, sconfinando dalla
giurisdizione di legittimità per statuire direttamente nel
merito, essendosi palesemente occupata di profili attinenti
all’aggravamento della patologia contratta e alla valutazione
operata dal Giudice di primo grado in ordine alla concessione
dell’emolumento richiesto, “compiendo un riesame del merito della
vicenda che, come è noto, è precluso al Giudice dell’appello”.
Ciò in quanto, a norma dell’art. l, coma 5, del d.l. 15 novembre
1993, n. 453, convertito nella 1. 14 gennaio 1994, n. 543, come
successivamente modificato, avverso le sentenze delle sezioni

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equiparabile alla effettiva perdita dello stesso dalla data

giurisdizionali regionali “è ammesso l’appello alle sezioni
giurisdizionali centrali che giudicano_ con competenza in tutte
le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti.
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per
soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle
relative alla dipendenza da infermità, lesioni o morte da causa
di servizio o di guerra quelle relative alla classifica o
all’aggravamento di infermità o lesioni”. Ed il vizio di

riun., 2 ottobre 2000, n. 10/Q4, “è deducibile in appello
soltanto ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o
abbia motivazione apparente”.
Il ricorso è inammissibile, alla luce del principio,
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, anche a
seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella
formulazione dell’art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni
unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dalla Corte
dei conti e dal Consiglio di Stato è limitato all’accertamento
dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria
giurisdizione (art. 360, primo comma, cod. proc. civ.) da parte
del giudice speciale, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano
l’essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo
esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui
limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli errores
in indicando o in procedendo (Cass., sez. un., 9 giugno 2011, n.
12539, 14 giugno 2005, n. 12726, 19 luglio 2013, n. 17660, 3
dicembre 2008, n. 28653).
In tal senso è, ad esempio, Cass., sez. un., 14 giugno
2005, n. 12726, che in una fattispecie “avente ad oggetto il
ricorso avverso una sentenza della sezione giurisdizionale
centrale della Corte dei conti, di rigetto dell’appello proposto
nei confronti di una sentenza resa da una sezione regionale di
detta Corte, la quale aveva dichiarato inammissibile un ricorso
in materia pensionistica, ritenendo che anche nei giudizi in
detta materia il ricorrente, pena l’inammissibilità del ricorso,
è tenuto a notificare al resistente l’atto introduttivo del
giudizio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto
diretto a denunciare un asserito errore nell’interpretazione

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motivazione su questioni di fatto, secondo Corte dei conti, sez.

delle norme che disciplinano il processo davanti al giudice
contabile; ovvero Cass., sez. un., 27 giugno 2003, n. 10291, che
ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui ci
si doleva dell’eventuale errore commesso dal Consiglio di Stato
nel dichiarare l’inammissibilità o l’irricevibilità dell’appello
proposto allo stesso Consiglio contro decisioni di primo grado;
o, ancora, Cass., sez. un., 21 febbraio 1984, n. 1241, che ha
ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione contro una

che essa avesse pronunciato su domanda spettante alla cognizione
del tribunale arrministrativo regionale, omettendo di rimettere gli
atti a quest’ultimo.
Alla Corte dei conti è attribuita dagli artt. 13 e 62 del
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la giurisdizione sui ricorsi
“contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a
carico totale o parziale dello Stato”; nella materia sono
pacificamente comprese anche le pensioni di guerra (Cass. S.U. 23
giugno 1995, n. 7087), come poi esplicitamente confermato
dall’art. 5, comma l, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Cass.,
sez. un., 29 febbraio 2008, n. 54309, in motivazione).
Nel caso in esame, il dedotto “eccesso di potere
giurisdizionale per sconfinamento dalla giurisdizione di
legittimità”, per avere la Corte violato il limite, di cui
all’art. 5, comma l, del d.l. n. 453 del 1993, come convertito
nella legge n. 543 del 1994, posto alla proponibilità in appello
di (quella che il ricorrente nella specie assume essere compresa
fra le) “questioni di fatto”, non attinge i limiti esterni della
giurisdizione del giudice contabile, risolvendosi nella denuncia
della violazione dei limiti interni della distribuzione della

potestas

fra primo e secondo grado nelle controversie

pensionistiche, e quindi nella denuncia di un error in procedendo
ovvero di un error in ludicando.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, che si
liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma l

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

7

decisione emessa dal Consiglio di stato, con il quale si deduceva

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del
giudizio, liquidate in euro 2.800 per compensi di avvocato, oltre
alle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma l

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2014
Il consigliere estensore

quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte

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