Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8617 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.r.l. SO.GE.A., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elettivamente domiciliata in Salerno V. Leucosia 49 presso lo studio

degli avv.ti BRINDISI Mario e Virginia;

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/9/04, depositata in data 19.1.05, della

Commissione tributaria regionale della Campania;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Giovanni

Carleo;

sentita la difesa svolta per conto di parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza

impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle

spese processuali.

Udito il P.G. in persona del Dr. Immacolata Zeno che ha concluso per

l’inammissibilità del primo motivo, l’accoglimento del secondo e

terzo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento per l’anno 1997 l’Ufficio II.DD. notificava alla srl SO.GE.A., esercente autotrasporto per conto proprio e di terzi, una maggiore Irpeg di L. 46.281.000 ed una maggiore Ilor di L. 20.264.000 oltre sanzioni, dovute al recupero di 125 milioni relativi a costi indeducibili per personale prestato ad altra ditta, esattamente la ditta individuale D.R.A..

L’avviso in questione si fondava su un pvc della polizia tributaria di Salerno, relativo ad una verifica del maggio-giugno 1998, e sull’esame delle schede contabili relative ai costi della produzione per il personale.

La contribuente, deducendo che il rapporto dei tre dipendenti con la ditta De Rosa era cessato da tempo, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale lo accoglieva. Proponeva appello l’Agenzia ribadendo le tesi esposte in primo grado ma la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze, svolte dalla ricorrente, si articolano attraverso tre profili: il primo, fondato sulla considerazione che nel caso di specie la motivazione della sentenza sarebbe omessa o comunque insufficiente non avendo la CTR spiegato le ragioni dell’asserita carenza di prova; il secondo, fondato sulla violazione dei principi sull’onere probatorio; il terzo sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

La prima delle tre doglianze riportata, nella sua essenzialità, merita di essere presa in considerazione. A riguardo, giova premettere che l’intera motivazione della sentenza impugnata si fonda sul seguente assunto: “sia il verificatore che l’accertatore non hanno minimamente fornito l’elemento probatorio che dimostra che le prestazioni di lavoro sono state rese a favore della ditta individuale e non a favore della società. Vi è la sola apodittica affermazione che trattasi di prestito di personale ma non vi è la prova di tale circostanza…..Nè può essere riconosciuta come prova, come intesa e definita dalla norma codicistica, la presenza di schede contabili intestate ai singoli dipendenti giacchè tale semplice affermazione non riesce ad essere, da sola, prova di alcuna attività a finalità evasiva”.

Ciò posto, risulta di ovvia evidenza come la CTR abbia esaurito la motivazione della sentenza in proposizioni tanto vaghe quanto generiche evitando di esaminare le considerazioni formulate dall’Ufficio sia in ordine al fatto che le schede contabili, essendo scritture dell’imprenditore, facessero prova contro di lui a norma dell’art. 2709 c.c., sia in ordine al rilievo che tali schede non costituissero l’unico elemento emerso dalle indagini in quanto erano confortate altresì dalle fatture emesse dalla ditta individuale.

A fronte di tali considerazioni, la CTR ha quindi del tutto omesso di spiegare le ragioni per cui esse, a suo avviso, non meritassero di essere condivise ed ha rigettato l’impugnazione con una motivazione del tutto priva di argomenti volti a confutare le doglianze dell’appellante. E ciò, senza considerare che, a fronte del quadro indiziario offerto dall’Ufficio nel p.v.c., era obbligo del giudice di merito approfondire gli elementi relativi, attività quest’ultima che la CTR colpevolmente si è ben guardata dal fare.

Ciò posto, è appena il caso di sottolineare che sussiste il vizio di motiva/ione, sotto il profilo dell’omissione e/o dell’insufficienza, dedotto dalla ricorrente, quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile come nella specie traccia evidente del mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio. Ne consegue che nella specie l’omesso compimento degli accertamenti richiesti dall’Amministrazione, tali da comportare una decisione diversa nella sua sostanza, inficia la correttezza del ragionamento svolto dal giudice del merito e ne determina la sua infondatezza.

Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, assorbiti gli altri. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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