Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8617 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29601-2007 proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

03/10/2006, n. 891/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 3 ottobre 2006 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di M.F., della somma di Euro 5.593,00, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per il danno non patrimoniale da violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti della regione Campania dinanzi al T.a.r. della Campania per impugnare il provvedimento del CO.RE.CO. che aveva annullato la delibera del consiglio comunale di Napoli che lo aveva inquadrato nel personale dipendente con l'(OMISSIS) qualifica funzionale: processo, introdotto con ricorso depositato in data 11 gennaio 1996 e tuttora pendente.

Dichiarava irripetibili le spese processuali nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contumace, con la motivazione che quest’ultima non aveva dato causa al contenzioso, nè aveva resistito alla domanda di equo indennizzo.

Avverso il decreto, non notificato, proponeva ricorso per cassazione il M. con atto notificato il 12 novembre 2007, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione nella liquidazione troppo riduttiva dell’equo indennizzo, nel mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00 in materia di lavoro e previdenza e nella compensazione delle spese di giudizio.

Resisteva con controricorso alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il P.G. precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass. sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. un. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configuratale, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo.

Il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando la posta in giuoco sia particolarmente modesta, o vi siano altre circostanze specifiche, richiamate in motivazione, che inducano a ritenere meno intenso l’interesse della parte alla pronta definizione del giudizio.

Nella specie, la corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi, riducendo l’equo indennizzo in ragione della mancata attivazione di istanze sollecitatorie, che peraltro non possono considerarsi nè preclusive del ritardo – come da consolidata giurisprudenza di questa sede – nè in sè significative del limitato interesse della parte per il contenzioso in essere e quindi del modesto patema d’animo connesso alla sua prolungata pendenza.

Il decreto dev’essere quindi cassato in parte qua e, in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito, liquidando l’equo indennizzo nella somma di Euro 6,670,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Inammissibile è, invece, l’ulteriore censura relativa al diniego del bonus di Euro 2000, voce di danno non menzionata nel decreto impugnato, nè oggetto, in questa sede, di uno specifico richiamo alla domanda introduttiva (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), così da dimostrare l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello di Napoli. Inoltre, il bonus richiesto non può discendere automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su puntuali criteri oggettivi di rilevanza della posta in gioco – nella specie modesta, come rilevato dalla corte territoriale – e di riflesso sul patema d’animo dovuto alla durata eccessiva del processo.

E’ invece fondato il motivo inerente la compensazione (rectius:

dichiarazione d’irripetibilità) delle spese processuali.

La giustificazione addotta valorizza la mancata opposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla domanda e la circostanza che non sia stata essa a dare causa al giudizio necessario per ottenere l’equo indennizzo.

In questi termini, appare viziata da illogicità.

Il comportamento processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che, come si legge nella narratio del decreto, si era costituita senza opporsi alla domanda, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese – non è di per sè esimente in un’ipotesi di inadempimento del debitore che comunque abbia lasciato insoddisfatta la pretesa, rivelatasi fondata, all’equa riparazione.

In questo senso, appare perfino scarsamente intelligibile la motivazione addotta, dato che la causa del contenzioso può ben consistere, e normalmente consiste in tema di obbligazioni pecuniarie, in un mero comportamento omissivo: e cioè in sostanza, nella mora del debitore.

Anche in questa parte il decreto va quindi cassato e, con riforma nel merito, vanno liquidate le spese del primo grado in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione di metà delle spese della presente fase di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 272,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le predette somme vanno distratte in favore dell’avv. Marra, antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di M.F. della somma di Euro 6670,00, con gli interessi legali dalla domanda;

Condanna Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, e alla metà delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 272,00, di cui Euro 50,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

Dispone la distrazione delle predette somme in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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