Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8617 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 07/05/2020), n.8617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28822/2014 proposto da:

S.S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO GALLUCCI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEL SALENTO, in persona del Rettore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1881/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/07/2014 R.G.N. 3122/2012.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il Consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

Che:

con ricorso in data 18 novembre 2008 la Dott.ssa S.S.B., premesso di aver svolto attività di docenza presso l’Università del Salento, pur essendo stata assunta come collaboratrice esperta linguistica, dapprima con contratti a tempo determinato per gli anni accademici 1998 – 1999 e 1999 – 2000, successivamente a tempo indeterminato dal 1 febbraio 2001, ricevendo compenso orario pari a Euro 24,53 inferiore a quello previsto dal contratto di ateneo in ragione di Euro 25,45; chiese accertarsi il diritto ad una retribuzione adeguata alle mansioni effettivamente svolte, da parametrarsi a quella di ricercatore confermato a tempo pieno in virtù della legislazione nazionale e dei principi affermati in materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in via subordinata il diritto a conservare il trattamento di miglior favore previsto dal contratto di ateneo con riconoscimento degli scatti di anzianità; in ogni caso, la condanna dell’Università al pagamento degli aumenti stipendiali previsti dal c.c.n.l. di categoria, nonchè accertarsi il diritto all’adeguamento degli elementi retributivi integrativi derivanti dall’accoglimento delle domande, con la condanna altresì dell’Università pagamento dei contributi previdenziali dovuti in ragione delle maggiori somme spettanti;

l’adito giudice del lavoro di Lecce con sentenza n. 12482 del 23 novembre 2011 ritenne estinti per intervenuta prescrizione eventuali crediti maturati fino all’8 febbraio 2003 e rigettò nel resto del anzidette domande, osservando in particolare a tale ultimo riguardo che la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, era inapplicabile in quanto il rapporto della ricorrente era stato regolato dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, adottata a seguito della L. n. 236 del 1995, sicchè era estranea alla vicenda ogni questione inerente a diritti quesiti ovvero involgente la diretta applicazione dei parametri retributivi di cui al D.L. n. 2 del 2004, convertito in L. n. 63 dello stesso anno. Inoltre, veniva ritenuta inammissibile, perchè tardiva, la domanda avanzata all’udienza del 23 novembre 2010, diretta alla condanna dell’Università al risarcimento del danno da illegittima posizione del termine;

la Dott.ssa S. appellò l’anzidetta pronuncia come da ricorso depositato il 18 ottobre 2012, lamentando in primo luogo la ritenuta inapplicabilità del succitato art. 26, insistendo altresì per l’adeguamento della retribuzione anche ai sensi dell’art. 36 della Cost., evidenziando in proposito che a seguito della stipula dell’ultimo contratto decentrato non solo le retribuzioni dei collaboratori esperti erano state notevolmente aumentate, ma che era stato anche previsto l’obbligo di rispettare i principi affermati dalla Corte di Giustizia, laddove peraltro l’Università nella memoria ex art. 416 c.p.c., non aveva contestato l’avvenuto espletamento di attività didattica. Con il terzo motivo l’appellante aveva pure dedotto l’erronea interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26. Con il quarto motivo di gravame era stata reiterata la richiesta regolarizzazione della posizione assicurativa e di risarcimento del danno da omissione contributiva;

la Corte d’Appello di Lecce con sentenza n. 1881 in data 25 giugno – 9 luglio 2014, notificata il 29 settembre 2014, rigettava l’interposto gravame, rilevando in primo luogo la formazione di giudicato interno sulla prescrizione di eventuali crediti maturati fino all’8 febbraio 2003, nonchè sull’inammissibilità della domanda risarcitoria della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5. Rilevava, altresì, che al di là della rubrica relativa al primo motivo di appello (sulla richiesta di unicità e continuità del proprio rapporto di lavoro sin dalla prima assunzione), nessun argomento di censura era stato formulato, nè risultava lamentato un vizio di omessa pronuncia sul punto, ad ogni modo insussistente, non avendo l’attrice mai avanzato con il ricorso introduttivo del giudizio alcuna domanda diretta all’accertamento dell’unitarietà del rapporto, nè espresso ragioni che potessero far dubitare delle esigenze didattiche addotte dall’Università al momento della conclusione dei due contratti a tempo determinato. Di conseguenza, non poteva essere considerato tema del giudizio il diritto al computo, ancorchè virtuale, alla ricostruzione della carriera tramite riconoscimento di eventuali scatti di anzianità maturati. Quanto, poi, alla mancata contestazione dell’espletamento continuativo di attività didattica, ciò non corrispondeva alla realtà processuale perchè l’Università assunse specifica e articolata posizione al riguardo nella memoria depositata ex art. 416 c.p.c., sostenuta da apposita documentazione prodotta. Quindi, secondo la Corte territoriale, da tali documenti, pure versati in atti dalla stessa Dott.ssa S. a corredo dell’atto introduttivo, emergeva con ogni evidenza l’aderenza delle mansioni espletate a quelle dedotte nel contratto di assunzione. Pertanto, l’impugnazione, concernente il vantato diritto a miglioramenti economici, andava circoscritto al periodo successivo all’8 febbraio 2003, tenuto conto del protratto espletamento di compiti rientranti nelle mansioni di c.e.l. e del fatto, pacifico, che l’attrice non aveva mai rivestito la posizione di lettrice di madrelingua, poichè il primo contratto con Università risaliva ad epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 236 del 1995, istitutiva della figura professionale del collaboratore esperto linguistico. Tanto premesso, il collegio giudicante reputava che il diritto al trattamento economico parametrato alla retribuzione dei ricercatori confermati poteva essere preteso soltanto dai lettori di lingua madre, anche se successivamente assunti a tempo indeterminato come collaboratori esperti linguistici, in virtù del succitato D.L. n. 2 del 2004, poi convertito con modificazioni nella L. n. 63 dello stesso anno, all’uopo richiamando il precedente di Cassazione n. 19075/2011, nei limiti di quanto previsto dal D.L. n. 120 del 1995, art. 4, comma 3, convertito nella cit. L. n. 236, in proposito citando anche Cass. n. 152 del 2012. Tanto consentiva di escludere l’applicabilità dell’art. 26 citato (menzionando altresì le declaratorie d’inammissibilità delle questioni di costituzionalità proposte come da ordinanza della Consulta nn. 38-2012 e 99-2013) per le condivise ragioni già espresse dal tribunale e ciò indipendentemente dalla interpretazione dell’art. 26, di cui al terzo motivo d’appello. Dunque, secondo la Corte distrettuale, l’appellante non aveva maturato alcun diritto come ex lettrice, sicchè non poteva vantare posizioni economiche al riguardo. Correttamente al rapporto era stata applicata la contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale a tempo indeterminato sottoscritto il 1 febbraio 2001 (corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo, come da c.c.n.l., in ragione di Lire 47.500 orarie per lo svolgimento di 550 ore annue da distribuire mensilmente, suscettibile di variazione a seguito della stipula di un nuovo contratto collettivo di Ateneo). Ripercorsa, poi, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, concernenti essenzialmente le posizioni dei soli ex lettori in virtù della forza espansiva dei principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sicchè unicamente per questa categoria di lavoratori si imponeva l’adozione del parametro della retribuzione assicurata ai ricercatori, la Corte di merito richiamava altresì la contrattazione collettiva in sede decentrata e quella a livello nazionale, per cui la retribuzione dei c.e.l. era stata predefinita secondo classi di anzianità, nonchè incrementata ad ogni rinnovo, cui si è raggiunta la retribuzione integrativa di Ateneo, menzionandosi in particolare l’art. 18 del contratto decentrato del 2009. Pertanto, la valutazione di congruità della retribuzione dei c.e.l. ai sensi dell’art. 36 Cost., era stata oggetto dell’anzidetta contrattazione. Peraltro, oltre al principio dell’inesistenza di parità di trattamento retributivo dei rapporti di diritto privato, come quello in argomento, la Corte d’Appello evidenziava che gli ex lettori potevano legittimamente vantare un trattamento di miglior favore derivante dalla loro pregressa storia lavorativa, la cui valorizzazione scaturiva dalle decisioni della Corte di Giustizia, cui si era uniformato sebbene il ritardo il legislatore nazionale;

l’anzidetta pronuncia d’appello è stata impugnata dalla Dott.ssa S., come da ricorso per cassazione del 28 novembre 2014, affidato sette motivi, cui ha resistito l’Università del Salento con l’Avvocatura generale dello Stato mediante controricorso del 7 gennaio 2015. L’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura speciale datata 31 agosto 2015, in calce al ricorso notificato all’ente 27 novembre 2014;

da ultimo parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa con richiesta di trattazione in pubblica udienza e remissione della causa al primo presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, nonchè con richiesta di rimettere alla Corte di Giustizia la verifica di un eventuale contrasto tra la L. n. 236 del 1995, la contrattazione di categoria ed anche il D.L. n. 2 del 2004, da un lato, e le norme del diritto Europeo, dall’altro, poste a tutela del divieto di discriminazione come identificato ed applicato nei menzionati precedenti della Corte di Giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare vanno disattese le richieste di trattazione della causa in pubblica udienza, di invio degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del giudizio alle Sezioni Unite, nonchè di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non sussistendo il presupposto della particolare rilevanza delle questioni di diritto sulle quali pronunciare ex art. 375 c.p.c., trattandosi di questioni già esaminate in plurime decisioni, ed analogamente va detto per quanto riguarda l’invocato quesito pregiudiziale alla C.G.U.E., di cui non si ravvisano gli estremi in base alle ragioni seguenti, previa sintetica esposizione dei motivi di ricorso;

con la prima censura, formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 3 Cost., delle sentenze della Corte di Giustizia 26 giugno 2001 nonchè 18 luglio 2006, in relazione alla L. n. 236 del 1995, art. 4, art. 51 c.c.n.l. 1996 comparto Università e L. n. 63 del 2004, art. 1, sostenendosi in pratica che la categoria degli ex lettori già assunti D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, non esiste più perchè transitata in quella dei c.e.l., introdotta dalla n. 236-1995. All’interno di tale nuova categoria del personale universitario non esiste più, secondo la ricorrente, alcuna distinzione tra c.e.l. ex lettori e c.e.l. di nuova nomina perchè assunti in seguito alla L. n. 236;

con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 3 Cost., in relazione alla violazione della L. n. 236 del 1995, del c.c.n.l. 1996, della L. n. 63 del 2004, art. 1, nonchè dell’art. 2099 c.c., con violazione altresì del principio di non discriminazione sancito dai trattati UE e dell’art. 117 Cost.;

con la terza doglianza è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nonchè del divieto di discriminazione sancito dal diritto europeo (… Se la Corte salentina avesse esaminato e considerato quanto più volte dedotto in primo e secondo grado dalla dottoressa S. sulla totale identità tra la sua posizione lavorativa e quella degli ex lettori, divenuti c.e.l., non avrebbe potuto, come invece fatto, rigettare l’appello trincerandosi dietro il mero richiamo formale della L. n. 63 del 2004, come interpretata dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, sancendone l’inapplicabilità ai nuovi c.e.l. – v. meglio pagg. da 16 a 19 del ricorso per cassazione);

con il quarto motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 4, è stata lamentata la violazione falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in quanto la Corte d’Appello, avendo considerato come sufficiente e proporzionale alla qualità del lavoro svolto da essa ricorrente la retribuzione riconosciutale dalla disciplina collettiva sino al 2001 e non aver invece considerato quale criteri di valutazione le stesse norme collettive modificate in virtù delle ripetute statuizioni della Corte di Giustizia, o quello della correlazione tra attività di insegnamento prestata dai collaboratori esperti linguistici e l’attività svolta dai ricercatori confermati, aveva erroneamente applicato l’art. 36 Cost.; con il quinto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, in relazione alla violazione della L. n. 236 del 1995, con riferimento alla sentenza di Cassazione n. 21831 del 15 ottobre 2004 in tema di conversione, o meno, dei contratti a tempo determinato illegittimamente stipulati dalle università italiane con i c.e.l. in contratti a tempo indeterminato, sicchè, trattandosi di pubblico impiego, risulterebbe violato l’art. 45 del testo unico n. 165/01 in ordine alla parità di trattamento contrattuale, invece esclusa, nell’ambito dei confini delineati nel precedente motivo di impugnazione, nei rapporti di diritto privato. In tale contesto normativo, quindi, la modifica della disciplina collettiva derivata dalle sentenze comunitarie del 2001 e del 2006 nonchè dall’emanazione della L. n. 63 del 2004, unitamente all’identità di posizioni lavorative dei nuovi collaboratori e di quelli assunti in precedenza come lettori imponeva l’equiparazione retributiva richiesta dalla istante Dott.ssa S.;

con la sesta doglianza, l’impugnata sentenza è stata censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente e generica, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4;

infine, con il settimo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 2103,2077 e 2099 c.c., nonchè della L. n. 230 del 1962, artt. 2 e 5 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, in relazione anche all’art. 3 Cost., artt. 7 e 39 del trattato CEE, artt. 1,3 e 7 del regolamento CEE 1612/68, nonchè della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. In proposito la ricorrente ha asserito di aver già chiesto in primo grado l’adeguamento della retribuzione anche in relazione all’anzianità di servizio, facendo altresì presente che quanto ricevuto in busta paga -almeno sino all’applicazione, a partire da gennaio 2009, del contratto collettivo decentrato applicato a tutti i c.e.l.- non era stato mai progressivamente aumentato nel tempo, mentre la sentenza di primo grado, sebbene avesse omesso qualsiasi pronuncia sul punto, era stata confermata in appello. Anche peri nuovi c.e.l. era stato negato quel riconoscimento retributivo, invece applicato a tutti i lavoratori italiani, fondato sul principio costituzionale in base al quale la retribuzione va proporzionata alla qualità del lavoro prestato, che deve ritenersi migliorato con il progredire dell’anzianità del lavoratore inserito nella medesima organizzazione produttiva. Negandosi, quindi, ad essa istante il diritto degli elementi retributivi legati al decorso dell’anzianità di servizio, il giudice di secondo grado era incorso nelle anzidette denunciate violazioni di legge, derivanti da norme di diritto interno e comunitario, essendo stata assunta a tempo indeterminato soltanto in data primo febbraio 2001, pur avendo iniziato a lavorare presso la convenuta sin dal 19 marzo 1999, sicchè aveva diritto al riconoscimento in termini retributivi della corrispondente anzianità. Valeva in proposito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, sancito, tra l’altro, dalla clausola 4 dell’accordo quadro del 18 marzo 1999, poi trasfuso nella suddetta direttiva del 28 giugno 1999;

tanto premesso, va rilevata in primo luogo l’inammissibilità delle censure formulate con i succitati motivi terzo, sesto e settimo;

ed invero, quanto al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. pagg. da 16 a 19 del ricorso per cassazione), posto che ad ogni modo la ricorrente non ha enunciato diversità di argomentazioni in punto di fatto tra la sentenza di primo grado (impugnata con atto depositato nell’ottobre 2012) e quella d’appello, con conseguente doppia conforme rilevante ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 348-ter c.p.c., u.c., comunque le doglianze di cui alla terza censura attengono a quaestio juris e non già a quaestio facti, non risultando invero ritualmente individuata alcuna precisa e decisiva circostanza fattuale di cui la Corte di merito abbia omesso l’esame;

parimenti inconferenti appaiono le argomentazioni svolte con il sesto motivo (pagg. 22 – 24 del ricorso), laddove, oltre al difetto di autosufficienza per omessa riproduzione della contrattazione integrativa (contratto del 29-09-2009), cui in buona parte si riferisce la critica (sicchè, non trattandosi di contratto o accordo nazionale collettivo, sarebbe stato indispensabile anche specificare, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i criteri di interpretazione violati ai sensi degli artt. 1362 c.c. e segg.), nella sostanza la censura si riduce ad una confutazione delle argomentazioni svolte a pag. 5 della sentenza impugnata circa l’anzidetta contrattazione decentrata, da cui era stata desunta la congruità della retribuzione riconosciuta ai c.e.l. ex art. 36 Cost., unitamente a quella nazionale, argomentazioni peraltro da leggersi complessivamente ed in uno ai corrispondenti motivi di appello (invece non trascritti, ma soltanto sinteticamente riassunti da parte ricorrente, in violazione soprattutto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il cui precetto vale anche per gli errores in procedendo, per i quali, del resto, come è noto, l’accesso diretto ai relativi atti da parte del giudice di legittimità resta comunque subordinato all’esauriente soddisfazione degli obblighi di allegazione imposti dal cit. art. 366, comma 1). Argomentazioni che, ad ogni modo, non appaiono inferiori al minimo costituzionale in tema di motivazione, occorrente nei limiti richiesti dall’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sul punto in particolare Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014, nonchè la pressochè conforme giurisprudenza di legittimità formatasi in seguito alla più recente modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nello specifico v. pure le ampie e coerenti disamine compiute nella sentenza in data 25 giugno – 9 luglio 2014, qui impugnata, laddove in narrativa è stato illustrato anche lo svolgimento del processo, unitamente ai motivi di gravame, di cui si è dato atto nel surriferito storico di lite);

ugualmente inammissibile appare il settimo e ultimo motivo di ricorso, siccome formulato in violazione dei principio di specificità e di autosufficienza, desumibili dalla prescrizioni a pena d’inammissibilità imposte dal succitato art. 366, attesa per contro la genericità e la incompletezza delle allegazioni ivi vagamente formulate per quanto concerne non meglio indicate pretese differenze retributive fondate unicamente sulla vantata anzianità lavorativa e sul principio di non discriminazione, per di più in assenza di precisi riferimenti di comparazione;

per il resto, le anzidette censure, tra loro connesse e perciò esaminabili congiuntamente, appaiono infondate;

invero, il trattamento previsto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 (poi convertito in L. n. 36 del 2004), riguarda soltanto i c.d. ex lettori, ovverosia coloro che furono assunti – prima della riforma infine confluita nel D.L. n. 120 del 1995, con la creazione della figura dei C.E.L.- ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28. A tal fine, come precisato anche dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, di interpretazione autentica dell’art. 1 cit., ai predetti fu riconosciuto il trattamento del ricercatore a tempo definito, salvo riassorbimento allorquando vi sia incremento del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva per i C.E.L.. Si tratta, con tutta evidenza, di normativa provvisoria, destinata a regolare a tempo situazioni caratterizzate da significative diversità rispetto a quelle dei C.E.L., perchè sorte precedentemente alla istituzione stessa di quest’ultima figura, sicchè ogni paragone in proposito, anche senza contare il riallineamento che può derivare dal menzionato riassorbimento, è mal posto. Vanno richiamate in proposito soprattutto le esaurienti argomentazioni – cui per brevità integralmente si rimanda- svolte con la sentenza di questa Corte – sez. lavoro – n. 6341 in data 11/12/2018 – 5/3/2019, secondo cui, in particolare per quanto qui di più immediato interesse: a) al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto del D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4, al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, richiamato art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto; b) conseguentemente l’ex lettore ha diritto a svolgere il monte ore annuo minimo previsto dalla contrattazione collettiva, alle condizioni stabilite dallo stesso CCNL 21.5.1996; c) i rapporti stipulati dalle Università con i collaboratori esperti linguistici sono disciplinati, quanto alle reciproche obbligazioni delle parti, dalla contrattazione collettiva per il personale del comparto Università (art. 51 c.c.n.l. 21 maggio 1996 e successive modificazioni), alla quale il legislatore ha rinviato con il D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 e con i decreti non convertiti dei quali la legge di conversione ha fatto salvi gli effetti, ed agli stessi non sono applicabili il D.L. 14 gennaio 2004, n. 2, convertito dalla L. 5 marzo 2004, n. 63 e L. n. 240 del 2010, art. 26, che riguardano gli ex lettori di madrelingua che abbiano successivamente sottoscritto contratti di collaborazione linguistica o che abbiano ottenuto giudizialmente la trasformazione del rapporto di lettorato a termine del D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, in contratto a tempo indeterminato (cfr. in particolare i seguenti passaggi: “… rileva il Collegio che ai collaboratori esperti linguistici, sin dalla decretazione d’urgenza non convertita, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 236 del 1993, è stato riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto perchè il D.L. n. 530 del 1993, art. 5, aveva stabilito che solo “fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione delle Università, sentito il Senato Accademico”. A sua volta la contrattazione collettiva, della quale si è già dato conto nel punto 13.2, nel disciplinare compiutamente le obbligazioni delle parti, ha considerato le disposizioni dettate in sede di decretazione d’urgenza, prevedendo che, eventuali trattamenti di miglior favore stabiliti nei contratti individuali, sarebbero stati conservati a titolo di trattamento integrativo. La diversa disciplina dettata dal D.L. n. 2 del 2004 e dalla successiva legge di interpretazione autentica n. 240/2010 è applicabile ai soli “collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera…. già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28,…” perchè a questi ultimi si riferivano le pronunce della Corte di Giustizia alle quali il legislatore italiano ha inteso ottemperare con detti interventi normativi. Ne discende che il parametro retributivo previsto dalle norme sopra richiamate ai fini della ricostruzione della carriera degli ex lettori, non può essere invocato dai collaboratori esperti linguistici che non abbiano mai rivestito detta qualità e siano stati assunti dalle Università solo a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. “,….”. V. peraltro anche Cass. lav. n. 20765 del 17/08/2018, secondo cui la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicchè dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, cit., eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito. Inoltre, con la stessa pronuncia n. 20765/18 questa Corte ha confermato il principio, secondo cui la sentenza della Corte costituzionale del 2 novembre 2000, n. 459, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici – nella specie, lettori di lingua dell’Università degli studi-, per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” che sono alla base della disciplina differenziata secondo la “ratio decidendi” prospettata dal giudice delle leggi. Ed invero tali ragioni di contenimento si ricollegano anche alla ratio decidendi per cui questa Corte con la sentenza n. 21831 pubblicata il 15/10/2014, pur confermando in effetti la natura privata del rapporto dei c.e.l. con le università statali, ciò nondimeno ha escluso che l’illegittima stipulazione di contratti a termine comporti la loro conversione in rapporti a tempo indeterminato secondo il regime privatistico: l’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito in L. 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 e poi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, poichè il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” – ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 2, esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato. Di conseguenza, appare anche infondato il richiamo, contenuto nel quinto motivo di ricorso, al succitato precedente di Cass. lav. n. 21831/14, che non ha per nulla ricondotto l’anzidetta normativa particolare sui c.e.l. all’area del pubblico impiego, avendo soltanto escluso la possibilità della ipotizzata conversione per le sole indicate ragioni. Ne deriva altresì l’inconferente richiamo alla parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45);

pertanto, il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle spese a favore della sola parte controricorrente, come liquidate in dispositivo, mentre nulla in proposito va riconosciuto all’I.N.P.S., in quanto l’istituto si è, comunque, limitato a depositare soltanto procura speciale, perciò senza spiegare alcuna attività difensiva e quindi senza nemmeno formulare conclusioni in ordine al ricorso della Dott.ssa S.;

atteso, infine, l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, ricorrono i presupposti processuali di legge per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della sola controricorrente Università, in complessivi Euro 4000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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