Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8616 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. III, 26/03/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 26/03/2021), n.8616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6436-2019 proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dagli avvocati c.c.

PAOLOALBERTO POLIZZI, del Foro di Milano e GAETANO BUSCEMI, presso

il cui studio in Roma, via A. Serpieri n. 8 è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI, 2/A, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CRISTINA BIELLA, del Foro di Monza;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3359/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/7/2018 la Corte d’Appello di Milano, rigettato il ricorso in via incidentale spiegato dal sig. C.G., in accoglimento di quello in via principale interposto (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Monza 26/7/2016, ha rigettato la domanda originariamente dal primo nei confronti di quest’ultimo proposta di risarcimento di danni lamentati in conseguenza di “fenomeni di infiltrazione verificatisi nell’appartamento di sua proprietà”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso il (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2 giacchè non è stata dal ricorrente depositata copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pur avendo il medesimo indicato nel ricorso che la stessa gli è stata “notificata il 10.01.2019”.

Orbene, come questa Corte ha – anche a Sezioni Unite – più volte avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il ricorrente espressamente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, senza produrre la relativa relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

L’art. 369 c.p.c. sancisce infatti l’improcedibilità del ricorso senza alcuna eccezione nel caso in cui non venga depositata copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione.

A tale stregua, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno dell’esercizio del diritto d’impugnazione rispetto al termine breve decorrente da quella notificazione questa Corte deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di deposito della relata di notificazione e della sentenza impugnata (v. Cass., 14/1/2014, n. 526; Cass., 3/7/2014, n. 15273; Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

La previsione in argomento è infatti funzionale al riscontro da parte di questa Corte della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve, a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo di cosa giudicata formale (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia autentica della sentenza impugnata con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 nella specie invero non avvenuta, dovendo per altro verso escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Nè d’altro canto tale relata risulta nella disponibilità di questa Corte in quanto prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione dei fascicolo di ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 2/5/2017, n. 10648).

Le spese, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente (OMISSIS), seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente (OMISSIS).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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