Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8616 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29598-2007 proposto da:

P.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

13/10/2006, n. 1150/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 13 ottobre 2006 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo di Euro 3.500,00 in favore di P.C. a titolo di equa riparazione, ex art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per il danno non patrimoniale subito in conseguenza della violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti del comune di (OMISSIS) – del quale era stato dipendente, in servizio non di ruolo, ai sensi della L. 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile) – per ottenere il computo del servizio prestato dalla data di avviamento fino a quella di assunzione a tempo indeterminato nella base di calcolo dell’indennità di fine rapporto: processo, proposto dinanzi al T.a.r. della Campania con ricorso depositato in data 26 agosto 1998 e tuttora pendente.

Avverso il provvedimento, non notificato, proponeva ricorso per cassazione il P. con atto notificato il 12 novembre 2007, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione nell’omessa applicazione dei principi elaborati dalla Corte Europea di Strasburgo in ordine all’entità dell’equo indennizzo, alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2000,00 dovuto ratione materiae ed alla liquidazione insufficiente delle spese processuali poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

Quest’ultima resisteva con controricorso.

All’udienza della 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente censura la disapplicazione dei principi elaborati dalla Corte Europea di Strasburgo in ordine all’entità dell’equo indennizzo.

Il motivo è inammissibile per omessa indicazione del ritardo irragionevole preso in considerazione.

Al riguardo si osserva che il decreto impugnato non precisa i limiti temporali della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, in concreto accertata rispetto alla durata triennale ordinaria, limitandosi a riportare la data d’inizio del processo presupposto (Agosto 1998) e a dare atto della perdurante pendenza: senza peraltro specificare se essa vada riferita alla data di proposizione della domanda di equa riparazione o a quella della decisione. Ne consegue l’impossibilità, in questa sede, di sindacare la congruità, o no, della liquidazione rispetto ai parametri consolidati della giurisprudenza in materia.

Non sopperisce a tale lacuna il ricorso in esame, che, ripetuta la data dell’originaria edictio actionis nel processo presupposto, ne determina, in sede di conclusioni, la durata complessiva in mesi 91 ed il ritardo in mesi 55: senza però dar conto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, dei dies ad quem considerato, così da consentire la valutazione di congruità dell’indennizzo unitario annuo liquidato dalla corte territoriale.

Inammissibile è pure l’ulteriore censura relativa al diniego del bonus di Euro 2000, che non può discendere automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su puntuali criteri oggettivi di rilevanza del patema d’animo: nella specie modesto, in considerazione dell’inerzia della parte, rilevata dalla corte territoriale, nell’esercitare alcun impulso sollecitatorio.

E’ invece fondata la censura in ordine alla liquidazione delle spese processuali, effettivamente inferiore ai minimi tabellari per i processi di cognizione applicabili nella specie.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere, cassato il decreto impugnato in parte qua, alla decisione nel merito, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione dei due terzi delle spese da fase di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 111,00, di cui Euro 77,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

condanna la Presidenza de Consiglio dei Ministri alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 111,00, di cui Euro 77,00 per onorari;

dispone la distrazione delle predette somme in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

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