Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 26/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15822-2019 proposto da:
ABACO SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini
previsti dalla legge;
– ricorrente non costituito-
contro
ISOLPACK SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,
elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCO ZIDARICH;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1015/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata l’08/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cassazione notificato dalla Abaco S.p.A. alla Isolpack s.p.a. in data 8.1.2019, la ricorrente impugnava la sentenza resa dalla CTR Piemonte indicata in epigrafe.
La parte intimata si è costituita.
Il ricorso per cassazione è improcedibile, lo stesso non risultando depositato presso la cancelleria di questa Corte entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, come attestato dalla cancelleria con nota del 30.5.2019.
Il ricorso è quindi improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in favore della Isolpack S.p.A. in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021