Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 17/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27175-2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGOSTINO

DEPRETIS, 86, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CANNIZZARO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL N. (OMISSIS) DELLA REGIONE SARDA, in persona del

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO SEGNERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25910/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 25910/2014 questa Corte ha respinto il ricorso con il quale M.G. ha chiesto, sulla base di dieci motivi, la cassazione della sentenza n. 114/2012 della Corte di appello di Cagliari. Con quest’ultima decisione erano stati respinti gli appelli riuniti proposti dal M., medico per trent’anni presso la divisione radioterapeutica dell’ospedale (OMISSIS) con funzioni di aiuto primario, avverso le sentenze di primo grado con le quali erano state rigettate le domande del M. intese all’accertamento dell’illegittimità di due trasferimenti e dell’asserito demansionamento posti in essere dalla datrice di lavoro, Azienda sanitaria locale – A.S.L. n. (OMISSIS) di Cagliari, ed alla condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.

M.G. chiede la revocazione della decisione di questa Corte sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e dell’art. 391 bis c.p.c.. Assume la sussistenza dell’errore revocatorio con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza di appello era stata censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Premette, quanto al profilo attinente alla violazione e falsa applicazione di legge, che il giudice di legittimità aveva ritenuto le dedotte violazioni inammissibili in quanto neppure specificamente denunziate “non avendo il ricorrente proceduto, come pure avrebbe dovuto, ad una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, nè nella sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa” e comunque insussistenti”.

Sostiene che ad escludere il primo vizio processuale – fondato sul difetto di specificità delle violazioni di legge denunziate – era stato lo stesso Collegio laddove aveva ritenuto tali violazioni insussistenti, con valutazione, quindi, che, attenendo al merito, presupponeva la corretta articolazione della relativa censura. In questa prospettiva assume l’errore percettivo del giudice di legittimità ravvisabile nella ritenuta sussistenza del vizio processuale rilevato.

Analogo “vizio di percezione” parte ricorrente sostiene in relazione alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso nel profilo con il quale è denunziato il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado.

Premesso che tale motivo era stato ritenuto inammissibile sul rilievo che le censure articolate si traducevano, in sostanza, nella richiesta di riesame dell’accertamento in fatto operato dal giudice d’appello, che il ragionamento seguito dalla Corte di merito appariva corretto e privo di vizi logico giuridici, peraltro neppure denunziati, che vi era stata violazione del principio di autosufficienza con riferimento alla documentazione ed alle istanze di prova delle quali non era stata indicata la sede di produzione ed il cui contenuto neppure era stato trascritto, il ricorrente sostiene che l’assunto della mancata denunzia di vizi logico giuridici della sentenza impugnata risultava “inequivocabilmente” smentito non solo dalla semplice lettura del ricorso introduttivo ma anche della medesima sentenza revocanda; invero, se tali vizi non fossero stati correttamente denunziati dal ricorrente i giudici di legittimità non avrebbero potuto valutarne -come invece in concreto avvenuto – l’ammissibilità, alla luce dell’applicazione del principio di autosufficienza, nè avrebbero potuto giudicarli come “nella sostanza” intesi al riesame dell’accertamento operato in fatto dalla Corte territoriale, precisando che la Corte territoriale aveva “motivatamente” esclusa la ricorrenza di alcun danno dipendente dal primo trasferimento, “per il breve intervallo temporale tra questo e la reintegrazione”.

L’odierno ricorrente contesta, inoltre, che, come invece ritenuto dal giudice di legittimità, con il primo motivo del ricorso per cassazione si fosse inteso sollecitare il riesame dell’accertamento di fatto operato dal primo giudice in quanto – assume – le censure articolate investivano, in coerenza con il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla attuale formulazione, la adeguatezza della motivazione, con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria relativa ai danni asseritamente subiti per effetto del primo trasferimento. Afferma, inoltre, che il richiamo alla documentazione prodotta ed alle istanze istruttorie non era inteso a denunziare l’errore del giudice di appello per avere ignorato la detta documentazione o le dette istanze, in quanto ove si fosse inteso sollecitare un controllo a riguardo da parte del giudice di legittimità, il motivo di ricorso sarebbe stato quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’errore revocatorio della sentenza di legittimità emergente dalla dichiarazione di inammissibilità riferita al secondo motivo di ricorso per cassazione, con il quale si chiedeva di accertare la nullità della sentenza di appello per violazione delle norme sulla formazione del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 4 e per violazione degli artt. 175, 187 e 80 disp. att. c.p.c. e art. 2967 c.c. in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

Tale motivo era stato respinto dal giudice di legittimità che lo aveva ritenuto inammissibile argomentando che “Come il precedente, esso è assolutamente generico in ordine alla valutazione della Corte territoriale di mancata assoluzione dell’onere della prova del danno dalla parte ad esso tenuta (ancora a pag. 13 della sentenza) e viola il principio di autosufficienza del ricorso, per il riferimento a copiosa documentazione prodotta e ad istanze di prova non ammesse, nè indicate nella sede di produzione, nè trascritte, nell’inconfigurabilità poi di alcun vizio di nullità della sentenza, meramente enunciato nella rubrica”.

Parte ricorrente deduce l’errore percettivo del giudice di legittimità per avere ritenuto tale motivo inteso a far valere vizi propri della sentenza laddove il ricorso per cassazione prospettava un vizio derivato della decisione di secondo grado, in quanto scaturito dall’error in procedendo nel quale era incorso il giudice di appello nel momento in cui aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado con riferimento al mancato assolvimento dell’onere probatorio sui danni subiti dal dott. M. a seguito del primo trasferimento/demansionamento; tale error in procedendo inevitabilmente andava a ripercuotersi sulla validità della sentenza di appello.(ricorso per revocazione pag. 32).

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’errore revocatorio in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso per cassazione con il quale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, veniva chiesto ai giudici di cassazione, di accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la insufficiente motivazione circa un fatto determinante e decisivo con particolare riferimento al danno biologico, professionale e da immagine patito dal M. a seguito del primo trasferimento/demansionamento disposto dall’azienda sanitaria datrice di lavoro.

Premette parte ricorrente che il motivo è stato dichiarato inammissibile “per le medesime ragioni suindicate esso risolvendosi in una pluralità segmentata di censure a motivazione corretta ed esauriente in relazione ai profili denunciati”.

Argomenta, quindi, che il riferimento alle “ragioni suindicate” non consente di comprendere le ragioni della inammissibilità ed in particolare se le stesse concernevano quelle alla base del mancato accoglimento del primo o del secondo motivo del ricorso per cassazione. Ritiene, tuttavia, che le stesse si riferiscano alle ragioni alla base del mancato accoglimento del primo motivo, in quanto anche con tale motivo si impugnava la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; ciò sarebbe confermato dal fatto che i giudici aggiungono, nel motivare la dichiarata inammissibilità, che il terzo motivo proposto si risolverebbe in una pluralità segmentata di censure a motivazione corretta ed esauriente in relazione ai profili denunciati. Da tale affermazione parte ricorrente trae la conclusione che la sentenza revocanda abbia affermato la inammissibilità del terzo motivo (con il quale era dedotta anche la violazione dell’art. 360, n. 3) sulla base di considerazioni che avrebbero potuto astrattamente attagliarsi solo alla denunzia del vizio di motivazione. Evidenzia inoltre, con riguardo al vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo del ricorso per cassazione che il riferimento del giudice di legittimità alla motivazione corretta ed esauriente del giudice di secondo grado, implicava una valutazione di infondatezza nel merito di tale motivo. In questo ordine di idee deduce l’errore percettivo del giudice di legittimità per avere questi affermato la esistenza di un fatto (processuale) che consentirebbe la declaratoria di inammissibilità del motivo proposto, fatto il quale in maniera n equivoca, risulta inesistente dalla stessa sentenza e comunque dagli atti di causa.

Con il quarto motivo di ricorso afferma l’errore revocatorio del giudice di legittimità con riferimento alla statuizione resa in relazione al quarto motivo del ricorso per cassazione.

Premette che con il quarto motivo del ricorso per cassazione era dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c. e l’omessa motivazione circa un fatto determinante per il giudizio, con particolare riferimento alla dequalificazione subita dal M. in conseguenza del doppio trasferimento, in esito al quale non era stato più reintegrato nelle mansioni di specialista alle quali era in precedenza addetto, ma trasferito in sede inadatta rispetto a tali mansioni.

Tale motivo era stato dichiarato inammissibile dal giudice di legittimità per essere stato formulato in maniera generica “nella prospettazione astratta di ragioni (illustrate a pgg. Da 21 a 25 del ricorso) che non specificano puntualmente la dequalificazione lamentata e neppure confutano le argomentazioni (a pgg. Da 20 a 22 della sentenza), con le quali la Corte sarda ha adeguatamente escluso la dequalificazione lamentata, per le visite precedenti e successive alla cura radioterapica di competenza del dott. M. valutate professionalmente qualificanti, nella corretta (oltre che ovvia) suvvalenza delle esigenze del dipendente trasferito per incompatibilità ambientale rispetto a quelle organizzative del suo datore di lavoro”.

Secondo l’odierno ricorrente anche in questo caso si sarebbe in presenza di errore revocatorio costituito dalla affermata sussistenza di un fatto processuale integrante i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità che dalla medesima sentenza e comunque dagli atti di causa risulta inesistente; l’errore revocatorio verrebbe a profilarsi, innanzitutto, con riferimento all’affermazione del giudice di legittimità secondo la quale, nel ricorso per cassazione, il M. si sarebbe limitato ad una “prospettazione astratta di ragioni (illustrate a pgg. Da 21 a 25 del ricorso) che non specificano puntualmente la dequalificazione lamentata e neppure confutano le argomentazioni”. Ciò in quanto tale assunto sarebbe smentito dalla semplice lettura delle pagine da 21 e 25 del ricorso per cassazione.

Analogamente l’errore revocatorio sarebbe sussistente in relazione all’ulteriore affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe omesso di confutare “le argomentazioni (a pgg. Da 20 a 22 della sentenza), con le quali la Corte sarda ha adeguatamente escluso la dequalificazione lamentata”. Si sottolinea la contraddizione, non spiegabile altrimenti che con l’errore percettivo, tra l’affermazione che il ricorrente avrebbe omesso di specificare in maniera puntuale la dequalificazione lamentata e di confutare sul punto le argomentazioni adottate dalla Corte d’appello e il successivo rilievo, implicante valutazione nel merito del motivo, che la dequalificazione era stata adeguatamente esclusa dal giudice di secondo grado.

Si rappresenta inoltre che, comunque, anche l’affermazione secondo la quale le ragioni addotte dal ricorrente neppure confutano le argomentazioni addotte dalla Corte, sarebbe smentita dalla lettura delle ragioni esposte nel ricorso per cassazione a sostegno del quarto motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di illegittimità costituzionale delle modifiche introdotte all’art. 380 bis c.p.c. dalla L. n. 197 del 2016, sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e della garanzia del diritto di difesa di cui agli artt. 111 e 24 Cost..

Invero le argomentazioni spese dall’odierno ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. non appaiono idonee a giustificare una rimeditazione della valutazione a riguardo espressa, anche con riferimento alla conformità della disciplina sopravvenuta ai principi comunitari, dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. ord. n. 395 del 2017).

Ritiene il Collegio quindi di dovere fare proprie le ampie considerazioni svolte da questa stessa Corte nell’ordinanza n. 395 del 10 gennaio 2017, con la quale, anche con congrui richiami alla giurisprudenza della CEDU (sentenza 21 giugno 2016, Tato Marinho c. Portogallo), si è ribadito come la novella miri proprio ad assicurare l’attuazione dei principi posti dall’art. 111 Cost. in termini di ragionevole durata del processo ed effettività della tutela giurisdizionale.

In tal senso si è precisato che il valore della pubblicità delle udienze, ove lo stesso sia stato assicurato nelle istanze di merito, non è assoluto, e ben può trovare deroga in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte cost., sent. n. 80 del 2011), quali ad esempio l’assenza di valenza nomofilattica, tipica delle cause per le quali si profila la definizione ai sensi del meccanismo processuale di cui all’art. 380 bis c.p.c., ovvero laddove per la struttura e funzione dell’ulteriore istanza, il rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque non “di fatto”, tramite una trattazione rapida dell’affare, non rivestente peculiare complessità.

Tali indicazioni si addicono quindi particolarmente al novellato rito di cui all’art. 380 bis c.p.c., posto che il giudizio di legittimità de quo, oltre a non postulare in sè profili di autonomo accertamento dei fatti, ha assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante la modifica del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., una ancor più spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a quello sul vizio di “motivazione”, limitato nei confini indicati dall’interpretazione offerta da (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). La norma si occupa quindi di ricorsi che si presentino, all’evidenza (“a un sommario esame”: art. 376 c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art. 375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, risulta giustificata la decisione resa con ordinanza succintamente motivata: art. 134 c.p.c.) all’esito di adunanza camerale non partecipata.

Quanto alla garanzia del contraddittorio, la stessa è, comunque, assicurata dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere già compiutamente argomentate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i motivi dell’impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c., sicchè l’interlocuzione scritta attua un bilanciamento, non irragionevole tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari costituzionalmente rilevanti di speditezza e concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo.

Quanto infine alla previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. – in luogo della relazione (o cd. “opinamento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. – si tratta a sua volta di una scelta riconducibile all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, attesa la non vincolatività per il Collegio e che, deve tendenzialmente restare confinata nell’alveo dell’oggetto della lite quale definito dai motivi di impugnazione.

Venendo all’esame dei singoli motivi si rileva che gli errori in tesi imputati alla sentenza della quale è chiesta la revocazione non sono riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c.. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’ errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; esso presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione v. tra le altre, Cass. n. 22171 del 2010 n. 8180 del 2009,n. 14267 del 2007, n. 4015 del 2006, n.3652 del 2006).

Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è poi affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati con la conseguenza che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione. (Cass. 16136 del 2009, n. 3365 del 2009;, Cass. ss.uu. n. 26022 del 2008).

In questa prospettiva è stato precisato che “ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Cass. n. 5221 del 2009, ord. n. 9853 del 2012). Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perchè in tal caso è dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di ricorso (Cass. n. 10466 del 2011, n. 14608 del 2007); va esclusa altresì la ricorrenza di errore revocatorio, nelle pronunzi di questa Corte, nel preteso errore sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anch’esse non integranti “fatto” nei riferiti termini (Cass. n. 11657 del 2006), nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass. n. 5086 del 2008), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass. n. 9533 del 2006) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076 del 2008), così come, infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n. 24369 del 2009).

Alla stregua dei principi richiamati i motivi di revocazione in esame risultano inammissibili.

Parte ricorrente, infatti, non fa valere alcun errore percettivo nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata, e cioè con riferimento a un fatto risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; deduce, infatti, l’errore della sentenza impugnata nel dichiarare la inammissibilità dei singoli motivi di ricorso per cassazione e cioè rispetto non un fatto ma ad una valutazione, espressione dell’apprezzamento del motivo da parte del giudice di legittimità sulla base di considerazioni di ordine logico giuridico rispetto alle quali non è prospettabile alcun errore percettivo.

Parimenti inammissibili i motivi di revocazione laddove assumono che l’esame del ricorso per cassazione e la stessa decisione di appello smentirebbero le ragioni alla base della declaratoria di inammissibilità dei motivi del proposto ricorso per cassazione (v. in particolare l’illustrazione del primo, del secondo e del quarto motivo di revocazione).

Invero, a prescindere dalla modalità non autosufficiente con la quale sono riportati i motivi svolti nel ricorso per cassazione, privi delle argomentazioni destinati ad illustrarli, occorre considerare che, come già ricordato, l’errore percettivo non è configurabile nell’ipotesi in cui ci si dolga dell’interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 9533 del 2006, n. 5076 del 2008 citt., ord. n. 9835 del 2012).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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