Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. Comasina Commerciale, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla Via Settembrini n. 30 presso

lo studio dell’avv. DEL BUFALO Paolo che la rappresenta e difende,

insieme con l’avv. Lorenzo SPALLINO (del Foro di Como), in forza

della “procura” rilasciata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(2) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

(3) l’Ufficio di Como dell’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/12/05 depositata il 19 dicembre 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2010

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della ricorrente, perorate dall’avv. Filippo

Tornabuoni (delegato dell’avv. Del Bufalo);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità (e, in subordine, per il rigetto) del primo motivo

di ricorso, con assorbimento nel “resto”.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 2 febbraio 2007 all’AGENZIA delle ENTRATE ed al suo Ufficio di Como (depositato il 20 febbraio 2007), la s.r.l.

Comasina Commerciale – premesso che: (1) “con avviso di accertamento INVIM” il competente Ufficio “rettificava il valore al 31 dicembre 1992 degli immobili” da essa venduti il giorno 8 novembre 1996; (2) “una copia” di detto avviso “veniva notificato … in data 3 novembre 1998 alla Comasina Commerciale srl e per essa a G.A.L. in qualità di legale rappresentante pro tempore alla residenza della … G. in (OMISSIS), madre del legale rappresentante di Comasina Commerciale srl, … G.T., non convivente con la stessa e residente in (OMISSIS), con domicilio fiscale a (OMISSIS)”; (3) “un’altra copia” veniva notificata “in data 10 novembre 1998 alla Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con deposito dell’atto presso la casa del Comune di Milano e con invio della raccomandata-avviso a (OMISSIS) presso l’abitazione di … G.A.L. (legale rappresentante della Comasina Commerciale srl solo all’epoca della stipulazione del rogito notarile di compravendita e non anche alla data della notificazione dell’avviso di accertamento)”; (3) “con ricorso depositato in data 31 dicembre 1998 … G.A.L. proponeva ricorso avverso il sopraindicato avviso di accertamento …, dichiarandosi erroneamente legale rappresentante di essa Comasina Commerciale srl”; (4) “con ricorso depositato in data 13 ottobre 2000 … G.A.L., dichiarandosi sempre rappresentante di essa) Comasina Commerciale srl, impugnava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale” che “con sentenza n. 125/12/01 resa in data 25 giugno 2001, depositata in data 16 luglio 2001, … confermava la decisione” di primo grado; (5) “con ricorso depositato in data 15 luglio 2005 essa Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante G.T. chiedeva la revocazione, ai sensi … dell’art. 395 c.p.c., n. 3, della sentenza resa della Commissione Tributaria Regionale … per fatto dell’avversario, per aver rinvenuto l’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576 rilasciata dall’…. USSL n. (OMISSIS) ad adibire detto immobile a ristorante, documento che … non aveva produrre precedentemente nel corso del giudizio perchè entrambe le notifiche dell’avviso di accertamento erano state effettuate in luogo e a persona ad essa totalmente estranei e pertanto erano inesistenti” -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 193/12/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 19 dicembre 2005) che aveva respinto il suo ricorso in revocazione della indicata decisione n. 125/12/2001 della stessa Commissione.

Nel controricorso notificato il 14 marzo 2007 (depositato il 29 marzo 2007) l’Agenzia intimata ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze instavano per il rigetto dell’impugnazione.

L’Ufficio locale dell’Agenzia non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del controricorso del Ministero perchè questo ente non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) o di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.: 2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341;

3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, la domanda giudiziale è stata proposta “con ricorso depositato in data 15 luglio 2005”, quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo (di revocazione) si è svolto sin dall’inizio solo tra l'(Ufficio locale dell’)Agenzia e la contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità tra il Ministero e la società vanno compensate integralmente ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

2. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che “con ricorso per revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, Comasina Commerciale srl in persona del legale rappresentante G.T. espone” (a) che “avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto ricorso per cassazione … pendente presso il giudice di legittimità”, (b) che “il 10 maggio 2005 presso VISA srl di cui è amministratore G.T. … è stato recuperato il fascicolo di una pratica edilizia relativa allo stesso immobile contenente un frammento di una pratica di autorizzazione sanitaria del ristorante “(OMISSIS)” da cui risulta … che tale locale è divenuto un ristorante soltanto dopo il 20 gennaio 1995 e non all’epoca dell’accertamento (1992) come ritenuto dalla CTR” e (e) che ala mancata produzione nel giudizio di appello di tale documento è avvenuto per fatto dell’avversario in quanto l’…

avviso di accertamento è stato notificato il 3 novembre 1998 a G.A.L. quale amministratrice … mentre sia dalle dichiarazioni dei redditi e sia dai documenti camerali risulta che all’epoca della notifica dell’accertamento amministratore era G. T.” e, quindi, che “non ha potuto produrre in giudizio il documento proprio perchè la notifica dell’accertamento non è stata effettuata all’amministratore pro tempore” -, specificato aver ” T.G.” esposto “all’odierna udienza” che ” G.A. L. è sua madre” (“la quale, ricevuto l’avviso, ha attivato i mezzi di impugnazione senza avvertire il figlio che dunque non ha potuto richiamare i documenti in suo possesso”), ha rigettato il ricorso per revocazione della sentenza n. 125/12/2001 della stessa Commissione osservando:

– ” G.A.L. nella sua dichiarata qualità di amministratore unico di Comasina Commerciale srl, nonchè G. T. personalmente, hanno proposto il ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento nonchè il successivo appello alla sentenza” per cui “appare scarsamente comprensibile il riferimento dell’odierna ricorrente … di non aver potuto produrre in giudizio pacificamente già a quell’epoca in suo possesso in conseguenza di una erronea notifica dell’avviso oggetto dell’opposizione”: “la circostanza che l’avviso fu inviato presso la sede indicata dalla stessa società e in persona dell’amministratore dichiarato, e la personale partecipazione di G.T. all’intero giudizio, sono dati ampiamente idonei a vanificare la prospettazione … versata in causa”;

– “nel merito, inoltre, la vicenda … non appare del tutto comprensibile” perchè, “a prescindere dall’inopinato …

ritrovamento peraltro presso la propria sede, dell’autorizzazione ASL del 20 gennaio 1995 per l’adibizione dell’immobile in contestazione a ristorante …, non è … contestabile che l’adibizione dei medesimi locali a crocco ristorante come da piantine allegale emerge già da un contratto di locazione … sottoscritto il 28 marzo 1994 a breve distanza dall’atto di acquisto”, per cui “non sussiste alcun serio dato” per “considerare comprovato che i locali di cui è causa hanno avuto uno sfruttamento commerciale in epoca molto successiva rispetto all’accertamento”;

– “nessun argomento contrario emerge dalla … relazione di stima immobiliare datata 10 ottobre 2001, risalente … a molti mesi prima della data in cui è stata discussa (25 giugno 2001) e depositata (16 luglio 2001) la sentenza … oggetto dell’odierna domanda di revocazione, priva di timbro di deposito” in quanto il CTU, “in un paragrafo alla pag. 16 riguardante la definizione del valore iniziale ai fini INVIM e finale al 31 dicembre 1992”, “si limita a riportare i valori iniziali dichiarati nell’atto di compravendita (tra l’altro, definendo come immobili con locale ad uso ristorante quelli in esame), con l’aggiunta spese incremenlative: nessuna”.

3. La società impugna tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo la ricorrente – esposto che la ” G. è stata amministratore solo dal 31 ottobre 1996 al 12 dicembre 1996″ mentre il ” G. è stato amministratore dal 30 novembre 1992 al 30 ottobre 1996 e dal 12 dicembre 1992 in avanti” e che “nella fattispecie la notifica 3 novembre 1998” dell’avviso di accertamento “è stata eseguita … nei confronti della … G.” – denunzia “violazione o falsa applicazione degli artt. 140, 145, 156 e 160 c.p.c. ed … omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” esponendo:

(1) il “primo presupposto del sillogismo, ovvero che l’originario avviso di accertamento …fu notificato presso la sede legale di Comasina Commerciale in persona del legale rappresentante G.A. L. non corrisponde al vero” perchè “l’avviso di accertamento …

non è mai stato notificato alla sede di essa Comasina Commerciale srl” in quanto (“quesito di diritto”) “la notifica dell’accertamento … alle persone giuridiche può essere eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c. anche alla persona fisica che rappresenta la società alla data della notificazione, e non anche a quella che ha rappresentato la società alla data di stipulazione dell’atto pubblico di compravendita relativamente al quale è stato emesso l’avviso di accertamento”;

(2) il “secondo presupposto del sillogismo, ovvero che G.A. L. nella sua dichiarata qualità di amministratore unico di Comasina Commerciale srl, nonchè G.T. personalmente, hanno proposto il ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento nonchè il successivo appello alla sentenza” è (a) “in contraddizione con quanto risulta dagli atti processuali” (“perchè … G. non ha proposto il ricorso di secondo grado” e, per il primo grado, “ha solo firmato al legale della propria madre un foglio in bianco, sul quale il legale ha successivamente apposto la delega rilasciatagli dalla … G. …, nell’erroneo convincimento che si dovesse compilare un documento per uso personale di quest’ultima”) e (b) “frutto della falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.” (“perchè la notifica inesistente di un atto di accertamento tributario non viene sanata dalla proposizione della relativa impugnazione”): “l’inesistenza della notifica di un avviso di accertamento”, quindi (“quesito di diritto”), “perchè effettuata in luogo e a persona totalmente estranei al destinatario dell’atto”, “non è sanata dalla proposizione del ricorso avverso detto avviso di accertamento”.

B. Con il secondo motivo la società denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” sul “capo … relativo alla denegata rilevanza probatoria dell’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576” adducendo che “dall’esame congiunto del contratto di locazione” (“stipulato in data 28 marzo 1994”, con il quale essa Comasina “ha concesso in locazione alla società VISA spa” l’immobile “adibito a crotto ristorante”) “nonchè dalla … sentenza della Corte … di Cassazione, sez. 3^ penale, 18 settembre 1996 n. 1078 … risulta evidente che l’immobile ha conseguito la funzione di ristorante solo a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria …

e non anche prima, ancorchè ne avesse la destinazione urbanistica”:

“quindi solo dal 20 gennaio 1995 l’immobile ha visto accresciuto il proprio valore”.

C. Con il terzo (ultimo) motivo la contribuente denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” sul “capo … relativo alla denegata rilevanza probatoria della relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni” esponendo (a) che “la circostanza” secondo cui detto consulente “nella propria relazione si limita a riportare i valori INVIM dichiarati nell’atto di compravendita” …

non corrisponde al vero” perchè “nell’atto di compravendita … non si indica alcun valore INVIM” e (b) che la “precisazione” di detto consulente “spese incrementative rinvenute: nessuna … non costituisce una mera aggiunta … ma rappresenta uno specifico accertamento svolto dal CTU, diretto a quantificare l’imposta INVIM”.

5. Il ricorso – integrata la motivazione della sentenza impugnata (in forza dell’art. 384 c.p.c.) con le osservazioni che seguono – deve essere respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va rilevata la inutilità della formulazione di quesiti ex art. 366 bis c.p.c., perchè questa norma inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e successivamente abrogata (dal 4 luglio 2009), dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), come disposto dall’art. 27 dello citato D.Lgs. del 2006, si applica(va) soltanto alle sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006:

nel caso, infatti, la sentenza impugnata è stata depositata 11 19 dicembre 2005.

B. La ricorrente fonda la sua richiesta di revocazione sul disposto dell’art. 395 c.p.c., n. 3, per il quale “le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione … se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”.

B.1. In ordine a tale previsione – “la più delicata”, come evidenziato da autorevole dottrina, tra quelle previste come motivi di revocazione, per la sua possibile strumentalizzazione a rimedio di precedenti manchevolez-ze probatorie – va ricordato e (in carenza di argomentazioni contrarie) ribadito che:

(a) la norma “fa riferimento ad una situazione di impossibilità di produrre documenti che presuppone una diligente iniziativa di chi è gravato del relativo onere, frustrata dal comportamento dell’avversario” (Cass., trib., 20 marzo 2009 n. 6821): “il destinatario della norma” (“colui che intende promuovere la revocazione”), quindi, “deve dimostrare che l’avversario gli ha reso impossibile il compito durante il giudizio”; “il rimedio straordinario della revocazione”, infatti, “può essere concesso soltanto a chi abbia fatto tutto il possibile per produrre un documento decisivo e non ci sia riuscito … per fatto dell’avversario” cfr. Cass., 3^, 29 febbraio 2008 n. 5522, per la qua le “il motivo che giustifica la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, consiste non già nella sola impossibilità di produzione dei documenti che si assumono decisivi, ma nella circostanza che l’impossibilità non sia derivata da colpa del soccombente (Cass. 4 febbraio 2005, n. 2287), sì che non può ritenersi configurabile un tale motivo di revocazione ove risulti che, attraverso una elementare indagine la parte avrebbe potuto acquisire la disponibilità dei documenti stessi (Cass. 13 agosto 2002, n. 12188)”;

(b) “nel giudizio di revocazione instaurato a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 3” non sono deducibili (Cass., 2^, 11 giugno 2008 n. 15534) “circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre o eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore previsto dalla norma in una ignoranza assoluta dell’esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell’interessato (cfr.: Cass. … lav., 26 novembre 1985, n. 5873;

Cass. … 2^, 29 gennaio 1980, n. 691)”; “ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione per revocazione” in esame, pertanto (Cass., 2^, 16 gennaio 2008 n. 735), “è necessario che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento asseritamente decisivo nel giudizio di merito ed incombe sulla stessa (…), in quanto attrice nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava fino al momento dell’assegnazione della causa a sentenza non era dipeso da colpa o negligenza, ma da fatto dell’avversario o da causa di forza maggiore”.

B.2. L’applicazione di tali principi mostra, in primo luogo, l’insussistenza, nel caso, dell’imprescindibile presupposto – da verificare ex officio anche da questa Corte in quanto Cass., 1^, 14 luglio 2010 n. 16561 rientra “nei compiti del giudice l’indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione” (Cass., sez. 1^, 1 marzo 2007, n. 4853, m. 595179)” – dato dal materiale rinvenimento (“sano stati fra vati”), in epoca successiva alla emissione della pronuncia gravata, di un documento decisivo atteso che lo specifico documento posto a fondamento della istanza di revocazione (“autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995”) è un atto pubblico (peraltro necessario per l’esercizio dell’attività di ristorazione da parte del conduttore dell’immobile concesso in locazione dalla stessa contribuente il 28 marzo 1994), la cui esistenza (oltre che reperibilità presso l’autorità che l’aveva rilasciata) era, per la natura e la funzione dello stesso, ampiamente nota anche prima della stessa notifica dell’atto impositivo per cui la società avrebbe potuto acquisire la “disponibilità” di quel documento con una “indagine” effettivamente ben “elementare”.

B.3. Peraltro e comunque, lo specifico “fatto dell’avversario” addotto dalla società (“notifica dell’accertamento … alla persona fisica … che ha rappresentato la società alla data di stipulazione dell’atto pubblico di compravendita” oggetto dell’accertamento stesso invece che “alla persona fisica che rappresenta la società alla data della notificazione”) non è giuridicamente idoneo a giustificare la omessa anteriore produzione dell'”autorizzazione” in questione e, quindi, a far sorgere l’indefettibile condizione di ammissibilità della proposta istanza di revocazione:

(1) perchè il vizio dedotto (violazione dell’art. 145 c.p.c.) attiene ad un atto (“avviso di accertamento”) e, soprattutto, ad una attività esterni al processo per cui quel “fatto” non può ritenersi verificato (come l’esegesi della norma impone) “durante il giudizio” e (2) perchè, come correttamente ritenuto anche dal giudice a quo, tale vizio è stato comunque sanato (art. 156 c.p.c.) dalla tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale avverso detto “avviso di accertamento” da parte di essa società, la quale, pertanto, ha avuto piena ed integra possibilità, sia giuridica che di fatto, per richiedere all’ente pubblico e poi produrre nel giudizio, a conclusione del quale è stata emessa la pronuncia revocanda, l'”autorizzazione sanitaria” predetta.

Il punto relativo alla intervenuta sanatoria del vizio di notifica dell’avviso di accertamento, peraltro, deve ritenersi ormai irreversibilmente statuito inter partes – essendo stato respinto il ricorso per cassazione della società avverso la sentenza revocanda (125/12/01 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia) con la decisione del 21 maggio 2008 n. 12887 (e ordinanza n. 16473 del 2 luglio 2010, pronunciata sulla richiesta di revocazione della prima) dichiarando “del tutto errata l’affermazione secondo la quale la sola eccezione di nullità dell’avviso di accertamento precludeva l’esame del merito, in quanto … il giudice tributario giudica della legittimità dell’atto impositivo impugnato e del merito della fondatezza della pretesa fiscale”.

B.4. E’ appena il caso, a questo punto, di rilevare che il riscontrato sopravvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza revocanda non produce effetti sul presente giudizio avendo questo ad oggetto un vizio ritenuto dall’ordinamento sintomo di una “ingiustizia” (lato sensu) della stessa, dall’esame della cui (eventuale) sussistenza deve ritenersi comunque subordinata la produzione definitiva degli effetti propri della cosa giudicata.

La contemporanea pendenza del giudizio di revocazione e di quello di cassazione della medesima sentenza, infatti, è regolata dall’art. 398 c.p.c., comma 4 (nel testo, applicabile alla specie ratione temporis, novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 68) “in forza del quale” (Cass., 2^, 11 maggio 2010 n. 11413, tra le recenti) “la proposizione dell’impugnazione di una sentenza per revocazione non ha più effetto sospensivo ipso iure, detta sospensione potendo conseguire solo ad un apposito provvedimento all’uopo adottato, ricorrendone le condizioni di legge, dal giudice della revocazione (Cass. 23 agosto 2002, n 12422; 4 febbraio 2005, n. 2287)”.

Dalla norma discende evidente comunque la pregiudizialità (anche giuridica, oltre che logica) del processo di revocazione rispetto a quello di cassazione (e, quindi, pure rispetto alla eventuale decisione assunta da questa Corte) atteso che solo il processo di legittimità può essere sospeso (se venga delibata la fondatezza della relativa domanda) per la pendenza ed in attesa della definizione di quello per la revocazione della medesima sentenza e non viceversa: solo la riforma, nel senso voluto dal ricorrente, della sentenza impugnata contemporaneamente per revocazione e per cassazione, infatti (cfr., Cass., 2^, 12 novembre 2007 n. 23515, nonchè Cass., un., 29 novembre 2006 n. 25278, secondo cui “nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione sia stata revocata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata per cassazione giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronunzia che ne costituiva l’oggetto”: a maggior ragione ed a contraris, quando, come nel caso, la sentenza emessa dal giudice di appello sull’istanza di revocazione sia già pendente innanzi al giudice di legittimità), determina la perdita di qualsiasi interesse (art. 100 c.p.c.) del ricorrente medesimo ad una pronuncia sul proprio ricorso per cassazione (che, di conseguenza, in siffatta ipotesi, va dichiarato inammissibile per tale ragione): l’interesse detto, invece, non viene meno nell’ipotesi inversa (che caratterizza la fattispecie).

B.5. La riscontrata possibilità di produrre tempestivamente nel corso del giudizio di merito lo specifico documento che si assume solo successivamente “rinvenuto”, poi ed infine, non può ritenersi affatto ostacolata dai fatti (incarico a proporre il ricorso di primo grado per la società conferito anche da ” G.A.L.”, madre di ” G.T.”, amministratore dell’epoca; ” G. non ha proposto il ricorso di secondo grado”; G. “ha solo firmato al legale della propria madre un foglio in bianco, sul quale il legale ha successivamente apposto la delega rilasciatagli dalla … G. …, nell’erroneo convincimento che si dovesse compilare un documento per uso personale di quest’ultima”) addotti dalla società essendo gli stessi (del tutto interni ad essa società ed alla sua difesa tecnica nel processo), all’evidenza, esclusivamente propri di tale parte e non addebitabili affatto all'”avversano” e, comunque, privi di qualsivoglia efficienza causale in ordine all’asserito impedimento alla tempestiva produzione del documento (“autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576”) nel processo in quanto (Cass., 3^, 18 luglio 2008 n. 19912) l'(eventuale) carenza di legittimazione della persona fisica che ha conferito l’incarico a rappresentare essa società (persona giuridica), in assenza di specifica contestazione da parte dell’avversario, non è rilevabile d’ufficio perchè (Cass., 3^, 18 luglio 2008 n. 19912, da cui i brani testuali riprodotti qui di seguito, nonchè Cass., 3^, 16 gennaio 2009 n. 961, ex multis), non avendo “la persona fisica che sta in giudizio ed ha conferito il mandato al difensore, in quanto organo di detta parte, … l’onere di dimostrare tale sua qualità”, il giudice non “deve svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull’effettiva esistenza della legittimazione” “a meno che”, ma tanto non è stato neppure adombrato, “dagli atti prodotti risultino elementi idonei a convincerlo dell’assenza del potere rappresentativo (Cass., 11 aprile 2002, n. 5136; Cass., 30 gennaio 1992, n. 964)” per cui l’attività processuale svolta su incarico (quand’anche esclusivo) di G.A. L. (qualificata e presentata dal difensore tecnico come “legale rappresentante”) è sempre e comunque attribuibile alla parte indicata (nell’atto processuale) come rappresentata, quindi alla società ricorrente.

C. L’infondatezza del primo motivo di ricorso giuridicamente impedisce lo scrutinio degli ulteriori, i quali, quindi, vanno considerati inammissibili.

C.1. Nel giudizio di revocazione, invero (Cass., 1^, 3 marzo 2006 n. 4702, tra le recenti, che richiama “Cass. 21 dicembre 1999, n. 14370;

… Cass. 20 dicembre 1994, n. 10978; 16 maggio 1997, n. 4329”), solo il fondamento della “fase rescindente” (ad “oggetto l’accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata”), “volta … ad annullare la sentenza viziata” (Cass., 2^, 20 dicembre 1994 n. 10978), consente al giudice di passare alla successiva (detta “rescissoria”, “diretta alla sostituzione della medesima sentenza con una nuova che, eliminato il vizio che inficiava la precedente, prenda di essa il posto”), di rinnovo del giudizio sull'”esistenza o sul contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata”.

La “fase rescissoria”, infatti (Cass., 2^, 20 dicembre 1994 n. 10978, cit.), “costituisce un posterius rispetto a quella rescindente” e la stessa “non può iniziare se non quando il giudice abbia esaurito” (ovviamente in senso favorevole per l’istante) “la fase rescindente”.

In conseguenza di tale meccanismo processuale le osservazioni del giudice a quo sulla “(ir)rilevanza probatoria” sia “dell’autorizzazione sanitaria 20 gennaio 1995 n. 2576” che “della relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni” – contestate dalla società con i detti motivi di ricorso -, proprio perchè attinenti all'”esistenza o al contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione si è pronunciata”, debbono ritenersi veri e propri obiter dieta perchè emessi in carenza di potere giurisdizionale a causa dell’insussistenza (accertata dallo stesso giudice) dell’addotto motivo revocatorio: il giudice della revocazione (che, per l’art. 398 c.p.c., comma 1, è lo “stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”), infatti, ha il potere di giudicare nuovamente sullo stesso “rapporto giuridico” sul quale si è già pronunciato con la sentenza revocanda, così altrimenti esaurendo ogni suo potere, unicamente se esso stesso abbia accertato che detta sua decisione è veramente affetta dal vizio revocatorio denunziato dalla parte.

Le pronunce di “merito … effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale”, come noto (Cass., un., 2 aprile 2007 n. 8087, tra le tante), si risolvono in “argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare (v. Cass. Sez. Un. 15 maggio 1992 n. 5794 e da ultimo Cass. Sez. Un. 13 febbraio 2007 n. 3840)” perchè “estranee all’unica ratio decidendi della sentenza”.

C.2. Va, infine, evidenziato che dal ricorso per cassazione della società non emergono le ragioni per le quali la “relazione di stima 10 ottobre 2001 del CTU P.E. Neroni”, redatta dopo il deposito della sentenza revocanda, dovrebbe e/o potrebbe costituire motivo di revocazione o, comunque, trovare ingresso nell’afferente giudizio.

6. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto contro del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa le spese del giudizio di legittimità tra tale ente ed la ricorrente; rigetta il ricorso contro l’Agenzia; condanna la società a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00), di cui Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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