Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8615
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28973-2007 proposto da:
C.S.F.A. (c.f. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LICIA 44, presso l’avvocato
ADAMO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati CIANFANELLI DEBORAH, DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il
20/06/2007, n. 481/06 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Ancona, depositato il 28 luglio 2006, C.S.F.A. proponeva nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso con ricorso tardivo L. Fall., ex art. 101, presentato in data il 6 maggio 2001 e tuttora pendente, per ottenere l’ammissione del proprio credito di Euro 7.861,51 per retribuzioni di lavoro subordinato al passivo del fallimento della coop. Nuove Costruzioni a resp. lim..
Costituitosi ritualmente, il Ministero della Giustizia eccepiva l’inammissibilità, per difetto di specificità, e l’infondatezza della domanda, in considerazione anche della negligenza dimostrata nell’omettere opportuni impulsi sollecitatori.
Con decreto emesso il 20 giugno 2007 la Corte d’appello di Ancona rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di giudizio.
Motivava che nella specie non era ravvisabile un ritardo irragionevole, tenuto conto, in punto di fatto, che la domanda di ammissione risultava depositata non – come indicato in ricorso – il 6 maggio 2001, bensì il 21 giugno 2004, come da attestazione del cancelliere, e che la relativa ammissione de credito era avvenuta su accordo delle parti in data 19 dicembre 2006: e dunque senza alcun ritardo irragionevole, in considerazione delle particolari caratteristiche del processo concorsuale e dell’istanza d’insinuazione tardiva svolta.
Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il C. S., deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè la carenza di motivazione, dal momento che la tardività della proposizione della sua istanza di ammissione al passivo non aveva in alcun modo influito sui tempi di svolgimento della procedura, data la sua entità irrisoria in rapporto al passivo fallimentare.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In esso non viene contestata l’esattezza dell’accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data del 21 giugno 2004, in cui fu presentata dal C.S. la dichiarazione tardiva di credito, L. Fall., ex art. 101; e non, come da quest’ultimo allegato, in data 6 maggio 2001.
Appare quindi corretta l’inferenza del rispetto dell’ordinario termine triennale, per il primo grado di un processo di media complessità, conforme a canoni valutativi consolidati, in relazione all’ammissione disposta con decreto del giudice delegato, sull’accordo le parti, emesso il 19 dicembre 2006.
Per di più, il decreto impugnato da anche atto di una omissione documentale del ricorrente in sede di deposito del ricorso.
Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita, nel caso in esame, alla durata della causa di ammissione al passivo – al pari di un ordinario giudizio di cognizione – e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, è corretta: con la conseguenza che il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione dell’istanza L. Fall., ex art. 101, e non può cumulare, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale, cui è rimasto estraneo.
Non vi è luogo a provvedere sul regolamento delle spese giudiziali, data la tardività della notificazione del controricorso del Ministero della Giustizia, in data 4 gennaio 2008, rispetto a quella del ricorso principale (13 ottobre 2007).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010