Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 09/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 8615 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: GARRI FABRIZIA

SENTENZA

sul ricorso 6224-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
2013
917

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

.4

RAMUNNO PASQUALE;

Data pubblicazione: 09/04/2013

- intimato –

avverso la sentenza n. 5790/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 1063/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. FABRIZIA

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GARRI;

Svolgimento del processo
Ramunno Pasquale, operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al iudice del lavoro di Foggia per
ottenere il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione agricola corrisposta in relazione alle giornate di
lavoro effettuate nell’anno 2002, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in relazione alla retribuzione
fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anziché in base al salario medio

Respinta la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Bari, con sentenza
depositata il 12.3.2009, respinta l’eccezione di decadenza accoglieva l’impugnazione e condannava
l’Istituto al pagamento delle differenze chieste condannando l’Istituto alla rifusione delle spese di
entrambi i gradi.
Per la cassazione della sentenza, limitatamente all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione della quota di trattamento di fine rapporto, ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un
unico motivo.
Parte resistente restava intimata.

Motivi della decisione
1.- Con il ricorso per cassazione l’INPS deduce la violazione degli artt. 46, 51 e 55 del ccn1 degli operai
agricoli e florovivaisti del 10.7.2002, in relazione all’art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.1997 n. 314 ed agli
artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della 1. 29.5.1982 n. 297 e contesta la tesi della Corte
d’appello secondo la quale l’emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) e corrisposto
agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale
idonea a determinare la indennità di disoccupazione, invece che non salario differito, escluso, pertanto,
ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett. a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura.
2.- La censura è fondata in quanto, come già ritenuto con la sentenza 9.5.2007 n. 10546, “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4
d.lgs. 16.4.97 n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”.
Ne consegue che “sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti
collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di
disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere
r.g. 6224/2010

F.Garri

convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più incrementato.

in forza della disposizione di cui al d.l. 14.6.1996 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.1996, n. 402, a norma
del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere
individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva” (v. Cass. 5.1.2011 n. 202 e
numerose altre conformi).

norma interpretativa contenuta nel d.l. 6.7.2011 n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede che
“l’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e l’articolo 1, comma 5, del decreto – legge 10
gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel
senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli
a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque
denominato dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, c. 1, c.p.c. si può provvedere nel merito e rigettare la
domanda nella parte in cui include la quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola.
Quanto alle spese si reputa equo compensarle per l’intero e per tutti i gradi di giudizio in ragione
dell’esito complessivo della lite e della sopravvenienza della norma di legge interpretativa.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge la domanda
con riferimento all’ inclusione della quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola . Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013

Il Presidente

3.- Tale orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato dal legislatore il quale con

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