Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8615 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 07/05/2020), n.8615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12534/2014 proposto da:

M. M. E O. M. S.N.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAMBERTO GIUSTI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO e LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 127/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/02/2014 R.G.N. 637/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 12.2.2014, la Corte di Appello di Ancona ha respinto il gravame interposto dalla S.n.c. M.M. & O.M., nei confronti dell’INPS, della S.p.A. SCCI e dell’INAIL, avverso la pronunzia del Tribunale di Ascoli Piceno n. 546/2013 con la quale era stata respinta l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali e sanzioni;

che per la cassazione della sentenza la S.n.c. M.M. & O.M. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi;

che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell'”atto di rinunzia ad ogni effetto di legge al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione”, sottoscritto dall’avv. Lamberto Giusti, difensore della parte ricorrente, nel quale si dà atto che quest’ultima “ha aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. nella L. n. 225 del 2016, con ricorso del 6/2/2010, come da documentazione già trasmessa via PEC” e che, “pertanto, la s.n.c. M. & O. intende formalmente rinunciare al contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione”, in quanto, “essendo stato del tutto estinto il debito oggetto del presente giudizio, non v’è più materia del contendere, nè interesse ad agire da parte della ricorrente”;

che, unitamente all’atto di rinunzia, è stata depositata analitica documentazione da cui risulta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indirizzata ad Equitalia – Servizi di riscossione S.p.A., corredata dalle ricevute di pagamento delle somme poste a carico della società per il mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni;

che la rinunzia ritualmente notificata, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., produce l’estinzione del procedimento anche in assenza di accettazione, poichè, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede, appunto, l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. ord. n. 7535/2019; Cass. nn. 3971/2015; 9857/2011; 21894/2009);

che “l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” (cfr. Cass. ord. n. 7535/2019, cit.);

che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

che la condotta processuale tenuta dalla parte ricorrente, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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