Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8614 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 15/04/2011), n.8614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. Comasina Commerciale, con sede in

(OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla

Via A. Bertoloni n. 35 presso lo studio dell’avv. BIAGETTI Vittorio

che la rappresenta e difende, insieme con l’avv. Alfredo RIZZO (del

Foro di Milano), in forza della “procura” rilasciata in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, e (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma

alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

(3) la s.p.a. ESATRI, con sede in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata (nel giudizio di appello) in

Milano

al Viale dell’ Innovazione n. 7, (4) l’Ufficio di Como dell’AGENZIA

delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/01/05 depositata il 16 marzo 2005 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2010

dal Cons. Dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese della ricorrente, perorate dall’avv. Vittorio

BIAGETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato all’AGENZIA delle ENTRATE, all’Ufficio di Como della stessa AGENZIA ed alla s.p.a. ESATRI di Milano (nella sede legale), la s.r.l. Comasina Commerciale – premesso che: (2) con avviso di accertamento il competente Ufficio aveva elevato il “valore della compravendita, di diversi immobili, dalle dichiarate L. 930.000.000 … alle presunte L. 6.920.000.000”; (2) “il messo notificatore, assumendo che in luogo non vi era traccia” di essa società “nè un luogo fisico ove affiggere l’avviso di mancata notificazione, ex art. 140 c.p.c., depositava, presso la Casa Comunale di Milano, l’atto da notificare e spediva raccomandata a Como, Via Mugiasca 4, presso … G.A.L., indicata, dalla dipendente della vicina società Autotrasporti Aurora, come amministratrice di essa Comasina, per informarla del deposito eseguito”; (3) “successivamente” il messo “ripeteva la procedura medesima, per l’avviso di liquidazione n. 581, … questa volta nella sede indicata nell’atto di Via Comasina, 130/21, inviando la notizia del deposito dell’atto sempre a … G.A.L., citata come amministratrice della società, nell’atto di compravendita del 19 novembre 1996”; (4) “il vero amministratore di essa Comasina Commerciale, al tempo delle notificazioni dei due avvisi, … T. G., non ebbe alcuna notizia degli atti spediti dalla Agenzia delle Entrate di Como”) “egli ebbe conoscenza delle notifiche pregresse soltanto con la notifica delle cartelle esattoriali” avvenute “il 10 ottobre 2001” ed il “1 novembre 2001″; (5) ” T. G., nella sua qualità di Amministratore Unico di essa s.r.l.

Comasina Commerciale, presentò ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Como … per eccepire la nullità della notificazione dell’accertamento a persona diversa dall’amministratore in carica al momento della contestazione del valore, in quanto la iniziale amministratrice, … G.A.L., non era più tale al momento della notifica”; 6) “frattanto l’avviso di accertamento era stato oggetto di ricorso avanti la Commissione Provinciale di Como e la sua decisione impugnata avanti la Commissione Regionale e successivamente avanti la Corte di Cassazione” (“presso la quale tuttora pende in attesa di una decisione”) ; (7) “in data 28 novembre 2001, veniva notificato a … T.G., amministratore unico di essa srl Comasina Commerciale, avviso di vendita immobiliare …

promosso dalla Esatri di Milano … per i ruoli emessi nel marzo 2001 e giugno 2001”;

“la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sul ricorso tempestivo di essa Comasina, pronunciava la sentenza del 22 aprile 2002, con la quale si dichiarava incompetente a decidere, indicando competente la C.T.P. di Como”; “il ricorso veniva ripresentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Como l’11 novembre 2002, che lo respingeva con la sentenza n. 14/10/2003” -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 47/01/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 16 marzo 2005) che aveva respinto il suo appello avverso la decisione (14/10/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale aveva disatteso il ricorso con cui essa aveva impugnato le predette cartelle.

Nel proprio controricorso l’Agenzia intimata ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze instavano per il rigetto dell’impugnazione.

La s.p.a. ESATRI e l’Ufficio locale dell’Agenzia non svolgevano attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del controricorso del Ministero perchè questo ente (peraltro nemmeno indicato nel ricorso della società) non ha nemmeno dedotto di aver preso parte al giudizio di appello nè allegato (e provato) o di essere titolare di un qualche rapporto giuridico che – come costantemente richiesto da questa Corte (Cass.:

2^, 23 agosto 2007 n. 17922; trib., 7 maggio 2007 n. 10341; 3^, 26 gennaio 2006 n. 1692; 2^, 26 gennaio 2006 n. 1507; 2005 n. 965; 2^, 13 settembre 2004 n. 18346; 2^, 29 aprile 2003 n. 6649; 2^, 4 febbraio 2002 n. 1468; 2^, 23 novembre 2001 n. 14910) – lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. 100 c.p.c.), a resistere all’impugnazione.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero (dell’Economia e) delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – disposto dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (2) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributar (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività: nel caso, le cartelle impugnate sono state notificate “il 10 ottobre 2001” ed il “2 novembre 2001”, quindi dopo il primo gennaio 2001 detto, per cui il processo si è svolto sin dall’inizio solo tra l'(Ufficio locale dell’)Agenzia e la contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità tra il Ministero e la società vanno compensate integralmente ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2;

2. La Commissione Tributaria Regionale – premesso che: (1) “il contribuente impugnava le cartelle … assumendo che tali atti erano i primi regolarmente notificati alla società essendo stati sia l’avviso di accertamento che l’avviso di liquidazione, presupposti per l’iscrizione a ruolo, irregolarmente notificati”; (2) “la Commissione di prima istanza respingeva il ricorso avendo rilevato che sia l’accertamento, atto prodromico per l’iscrizione di un terzo della maggiore imposta accertata, sia l’avviso di liquidazione degli ulteriori due terzi sulla base dei minori valori decisi dalla Commissione di prima istanza erano stati impugnati dalla società ed oggetto di due distinte sentenze di altre sezioni della Commissione di prima istanza di Como che avevano, rispettivamente, ridotto il valore accertato e confermato la legittimità dell’ avviso di liquidazione emesso a seguito di tale sentenza attinente l’accertamento”; (3) “opponeva … gravame il ricorrente …

argomentando in ordine all’illegittimità degli atti prodromici all’iscrizione a ruolo” -, “acquisita” (“ordinanza dell’ 11 gennaio 2005”) “ulteriore documentazione” e precisato che la “pubblica udienza” aveva costituito “occasione, per le parti, per precisare le loro conclusioni”, ha rigettato l’appello della società osservando:

– “la legittimità delle cartelle impugnate trova il suo fondamento nei ruoli formati per effetto del mancato pagamento di un terzo della maggiore imposta accertata e non pagata e della liquidazione notificata il 29 novembre 2000 a seguito dell’ appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado sulla base dei valori decisi dalla Commissione di primo grado”;

– “le eccezioni opposte dalla parte appellante non riguardano …

vizi propri delle cartelle ma, bensì, l’accertamento del maggior valore ed il successivo avviso di liquidazione”;

– “risulta agli atti del processo che l’accertamento di valore era stato oggetto di ricorso avanti la C.T.P. di Como, di successivo appello avanti questa Commissione che, con sentenza 125/12/01 depositata il 16 luglio 2001 (gravata di ricorso per Cassazione tuttora in pendenza di giudizio) confermava la sentenza di primo grado”;

– “il ricorso avverso l’avviso di liquidazione dei due terzi dell’imposta sulla base della decisione citata, opposto dal ricorrente con riferimento a supposti vizi di notifica dell’accertamento avanti la Commissione di prima istanza di Como veniva respinto e la sentenza di questa Commissione n. 43/11/03 la confermava”.

“Allo stato degli atti”, conclude il giudice di appello, “la cartella risulta legittima per essere stati confermati gli avvisi di liquidazione, atti prodromici alla formazione del ruolo”.

“Da ultimo” la Commissione Tributaria Regionale afferma che “la domanda di annullamento dell’accertamento prodotta dal ricorrente all’Agenzia delle entrate di Como con cui deduce l’inesistenza, alla data del 31 Dicembre 1992, di alcuni fabbricati … non può trovare ingresso in questa sede per i motivi già detti e, se accolta, non potrà che far conseguire lo sgravio delle somme iscritte”.

3. La società impugna la decisione con tre motivi. A. Con il primo la ricorrente – esposto che “il collegio … presieduto dal dr. B. emise … ordinanza di rinvio onde consentire l’acquisizione della perizia del geom. N.N. e decidere nel merito” e che di detto collegio in quello che ha emesso la sentenza impugnata faceva parte solo la “dott. M.G.” (“giudice”) – denunzia “nullità della sentenza e del procedimento … in relazione agli artt. 132, 158, 161, (274 bis) e 115 c.p.c.” per violazione del “principio della immutabilità del collegio giudicante” (per la presenza di “due nuovi componenti del collegio che non avevano partecipato alla discussione e non avevano deliberato l’ordinanza collegiale”), affermando esser “pacifico … che la sentenza redatta da un giudice estraneo al collegio giudicante, senza alcuna menzione di eventuali impedimenti …, è viziata di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio … (Cass. 14 dicembre 1994 n. 10681 e … 7 febbraio 1997 n. 1149)”.

B. Con il secondo motivo la società – dedotto che il “primo marzo 2005” la Commissione, “D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 3” aveva ritenuto di “esaminare la valutazione data dai beni dall’Agenzia delle Imposte di Como, in relazione all’elaborato peritale del P.E. N.N., depositato presso la cancelleria della sezione esecuzioni del Tribunale civile di Como” e ne aveva ordinato “l’acquisizione in causa” – denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” (“omesso esame ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”) esponendo che il “collegio giudicante, pur conoscendo l’ordinanza collegiale” detta “ha omesso … il suo esame senza specificarne i motivi” (nonostante che “il rinvio” fosse stato “ritenuto dal precedente collegio necessario per concludere l’iter processuale”, (“cioè” avesse “ritenuto rilevante l’acquisizione dell’ elaborato tecnico per completare il proprio convincimento e dar luogo a pronunce”) e sostenendo che “tanto costituisce … un errore “in procedendo”” (“omessa attività necessaria”) che causa “la nullità della sentenza”. C. Con il terzo (ultimo) motivo la contribuente – addotto aver “esposto nei precedenti gradi … la irregolarità delle notificazioni degli avvisi di accertamento e liquidazione, delle imposte di registro ed INVIM relative alla decisione dell’Ufficio di elevare il valore dichiarato dalle parti in occasione della vendita di alcuni beni immobili” – denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)” esponendo:

“il messo notificatore dell’… avviso n. 862/98, nello stendere la seconda relazione di notifica il 6 novembre 1998, riferì che da ulteriori ricerche in (OMISSIS), non vi sono uffici, locali, targhe riferite ad essa s.r.l. Comasina Commerciale, nè luogo fisico ove affiggere l’avviso previsto dall’art. 140 c.p.c.”, precisando che “in luogo esistono i depositi della Società Aurora Trasporti e l’impiegata di quest’ultima società, … P. R. conferma la situazione sopradescritta, inoltre dichiarando di essere a conoscenza dello indirizzo degli Uffici Amministrativi della Comasina Commerciale S.r.l. che trovasi a Como, in (OMISSIS)”;

“detta precisazione smentisce l’affermazione precedente, del 2 novembre 1998, resa dal messo comunale sul trasferimento di essa società Comasina, in luogo ignoto”: “la Società di Trasporti Aurora era inquilina della Società Comasina, mentre erano stati rilasciati dalla Ditta D’Errico i locali adiacenti, ove la Comasina intendeva aver fissato la propria sede”;

– “… P.R., quindi, era la vicina prevista dall’art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, richiamato dall’art. 145 c.p.c.”.

La ricorrente aggiunge:

– “il giorno 10-11-98, veniva stesa, con l’uso della macchina dell’ufficio, una terza relazione, ai sensi dell’art. 60, lett. e) senza accedere in luogo” per cui “veniva … violato l’art. 145 c.p.c., che disciplina le notificazioni dirette alle persone giuridiche”, “secondo il quale, se risulta impossibile la notifica, prevista dall’art. 145 c.p.c., si procede secondo il comma 3” (ovverosia “”se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’ atto è indicata la persona fisica del rappresentante V ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 (c.p.c.)”;

– “la persona fisica era indicata nell’ atto, anche se non era più la sua rappresentante legale …, per cui il messo doveva, ai sensi dell’art. 139 c.p.c, consegnare la copia alla vicina di casa, …

P.R., oppure dichiarare che la stessa si era rifiutata di accettarla” ma “di tutto ciò non risulta alcunchè nelle relazioni” (“in quanto la notifica fu redatta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nei locali del Comune”) per cui “essa è da ritenersi …

radicalmente nulla, poichè l’atto era diretto a persona giuridica per la quale è applicabile l’art. 145 c.p.c.”;

– “le norme disciplinate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60 recte:

600” (che “andavano applicate” per “le notifiche degli atti tributar”) non introducono “alcuna deroga alla disciplina generale delle notificazioni alle persone giuridiche” (“si introduce soltanto una facilitazione, ma non deroghe”) perchè “nel ribadire che a il fronte della impossibilità di notificare gli atti alle società, ex art. 145 c.p.c., si potrà procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non si opera una innovazione, ma un aumento delle possibilità concesse alla Autorità Tributaria”, “cosicchè l’art. 145 c.p.c., rimane … il perno su cui ruotano le notifiche alle persone giuridiche”.

In definitiva, secondo la ricorrente, l’Agenzia “non solo non si è servita di detto mezzo, sia per la notifica dell’ accertamento che per la notifica della liquidazione, ma ha erroneamente indicato come rappresentante legale di essa s.r.l. Comasina Commerciale … G. A.L., mentre tutte le dichiarazioni annuali dei redditi di essa s.r.l. Comasina Commerciale indicavano come amministratore unico … T.G., al quale andavano notificati gli avvisi di accertamento e liquidazione” (“da ultimo … Cass. n. 5358/06”).

4. Il ricorso è infondato.

A. Per il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 3, “alle deliberazioni del collegio si applicano te disposizioni di cui all’art. 276 c.p.c., e segg.”: l’art. 276 c.p.c., a sua volta, dispone (nell’ inciso finale del suo comma 1) che alla “deliberazione … possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alta discussione”.

La “discussione” considerata dalle norme – tenuto conto della collocazione (“capo 3^, della decisione della causa”, “titolo primo” del secondo libro del vigente c.p.c.) di quella codicistica di riferimento -, univocamente è soltanto l’attività (prevista e regolata, nel processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 34) in esito alla (ed in prosecuzione della) quale è stata adottato (“subito dopo”) il provvedimento decisorio impugnato per cui l'”immutabilità” dalle stesse disposta riguarda soltanto i componenti del collegio che hanno assistito alla “discussione in pubblica udienza” ed emesso quel provvedimento e non anche (cfr., per l’ordinario processo civile, Cass.: 3^, 31 marzo 2007 n. 8066; 2^, 28 febbraio 2007 n. 4785; lav., 10 agosto 2006 n. 18156) i giudici che hanno adottato anteriori provvedimenti.

B. Gli altri due motivi di ricorso sono inammissibili per sopravvenuto giudicato esterno, rilevabile da questo giudice di legittimità ex officio – quindi pur a prescindere da una specifica eccezione di parte ed “anche se … si sia formato”, come nel caso, “in seguito ad una sentenza di questa Corte” (Cass., 3^, 7 aprile 2009 n. 8379, che richiama “S.U. 26482/2007, 14014/2007” – giusta il conforme principio enunciato dalle sezioni unite (sentenza 28 novembre 2007 n. 24664), essendo tale giudicato “assimilato” (Cass. 2^, 5 marzo 2010 n. 5419, tra le recenti; cfr., altresì, Cass., 3^, 16 marzo 2010 n. 6326) “agli elementi normativi” (“cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici”).

Questa sezione, in proposito, ha precisato (Cass.: 1^, 30 aprile 2005 n. 9027 ordinanza e già un., 11 aprile 1981 n. 2121 sentenza) e ribadito (Cass., trib., 15 giugno 2007 n. 14014, da cui gli excerpta che seguono) che “quando il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Cassazione, i poteri cognitivi della…

Corte si estendono e possono pervenire alla cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante”, precisando che ciò non importa “violazione del diritto di difesa” perchè “i litiganti sono a conoscenza della formazione della cosa giudicata”.

Nel caso la sezione, disattendendo (sentenza del 21 maggio 2008 n. 12891 ed ordinanza n. 14745 del 18 giugno 2010 emessa sull’ istanza di revocazione ex art. 391 bis c.p.c. dell’altra) il ricorso per cassazione della società avverso la sentenza n. 43/11/93 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ha reso definitivo il rigetto, statuito dai giudici tributari di merito, dell’impugnazione della contribuente avverso gli avvisi di “liquidazione” (fondati sulla sentenza n. 72/03/99 della Commissione Tributaria Provinciale e sulla sentenza n. 125/12/01 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia), specificamente affermando, in ordine alla “violazione e falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti… (artt. 137 e 145 c.p.c., anche con riferimento all’art. 2457 ter c.c. e art. 160 c.p.c., nonchè il D.P.R. 29 settembre 1873, n. 600, art. 60) ” (ivi denunziata) che “non ricorre un’ipotesi di inesistenza, ma … di nullità” e che “ogni vizio di notifica resta superato per effetto delle relative impugnazioni”, dovendosi ritenere “pienamente operante il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.”.

Del pari la sezione (sentenza del 21 maggio 2008 n. 12887 e ordinanza n. 16473 del 2 luglio 2010, pronunciata sulla richiesta di revocazione della prima) ha disatteso il ricorso della contribuente avverso la sentenza n. 125/12/01 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad oggetto l’impugnazione dell'”avviso di accertamento notificato il 3 novembre 1998″ (“con cui l’Ufficio … rettificava i valori finali, ai fini INVIM”), affermando esser “del tutto errata l’affermazione secondo la quale la sola eccezione di nullità dell’avviso di accertamento precludeva l’esame del merito, in quanto … il giudice tributario giudica della legittimità dell’atto impositivo impugnato e del merito della fondatezza della pretesa fiscale”.

In conseguenza e per effetto di tali decisioni deve ritenersi ormai irretrattabilmente affermata tra le parti (a) la intervenuta sanatoria (art. 156 c.p.c.) della notifica dell’atto impositivo, per raggiungimento dello scopo, e (b) la fondatezza della pretesa impositivo dell’ Ufficio.

L’irretrattabilità detta, intuitivamente (giusta il noto principio del ne bis in idem) impedisce l’esame delle medesime questioni (concernenti lo stesso fatto) poste in questo giudizio.

5. Per la sua totale soccombenza la ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannata a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe professionali forensi, tenuto contro del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il controricorso del Ministero e compensa le spese del giudizio di legittimità tra tale ente ed la ricorrente; rigetta il ricorso contro l’Agenzia; condanna la società a rifondere all’Agenzia le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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