Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8614 del 12/04/2010
Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA LUIGI
ALDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
28/03/2007; n. 2195/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
15/01/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 28 marzo 2007 la Corte d’appello di Napoli condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di C.A. della somma di Euro 2720,00, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale derivato dalla violazione per anni due e mesi nove del termine ragionevole triennale del processo da lui proposto in data 24 gennaio 2000 nei confronti della regione Campania, dinanzi al T.a.r. della Campania per ottenere la corresponsione dell’indennita’ di vigilanza dovutagli, quale addetto alla vigilanza antincendi boschivi, ai sensi della L.R. Campania 23 maggio 1984, n. 27, art. 29, comma 3, lett. f) (Nuovo stato giuridico e trattamento economico dei personale regionale) e successive conformi, con decorrenza dal 1 gennaio 1983, anziche’ dal 1 dicembre 1995, come invece riconosciuto con Delib. Giunta regionale 26 marzo 1999, n. 1015.
Compensava integralmente le spese di giudizio.
Avverso il decreto il C. proponeva ricorso per Cassazione, illustrato da successiva memoria, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l’illogicita’ della motivazione nella statuizione compensativa delle spese processuali.
Resisteva con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre disporre la correzione dell’errore materiale del nome del ricorrente – da C.A. a C.A. – nell’iscrizione a ruolo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Il motivo e’ inammissibile per assoluta inidoneita’ del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., formulato in modo assolutamente generico (“In ipotesi di accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese di lite?”), avulso com’e’ dagli elementi individualizzanti della fattispecie concreta: posto che la corte territoriale non ha affatto negato l’astratta applicabilita’ della regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., avendo fatto invece riferimento esplicito a circostanze specifiche inerenti al comportamento delle parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
Con il secondo motivo il ricorrente censura l’illogicita’ della motivazione nella medesima statuizione compensativa delle spese processuali.
Il motivo e’ fondato.
La giustificazione addotta ai riguardo valorizza la mancata opposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla domanda e la circostanza che non sia stata essa a dare causa al giudizio per ottenere l’equo indennizzo.
Tale motivazione appare viziata da illogicita’.
Il comportamento processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che, come si legge nella narratio del decreto, si era costituita senza opporsi alla domanda, limitandosi a chiedere la compensazione delle spese – non e’ di per se’ decisivo, in senso esimente, in un’ipotesi di inadempimento che abbia lasciato insoddisfatta la pretesa, rivelatasi fondata, all’equa riparazione.
In questo senso, appare perfino scarsamente intelligibile la motivazione addotta, dato che la causa del contenzioso puo’ ben consistere, e spesso consiste in tema di obbligazioni pecuniarie, in un mero comportamento omissivo: e cioe’ in sostanza nella mora del debitore.
Il decreto impugnato va quindi cassato e, in assenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di merito, si puo’ procedere alla decisione della causa nel merito; e cosi’ liquidare le spese del primo grado in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti, oltre le spese generali di accessori di legge.
Le spese della presente fase di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari.
Importi tutti, da distrarre in favore dell’avvocato Cucinella, dichiaratosi antistatario.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei limiti di cui in motivazione, e decidendo nel merito condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
condanna la Presidenza del Consiglio alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
dispone la distrazione delle predette somme in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella, antistatario.
Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010