Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8614 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2020, (ud. 30/05/2019, dep. 07/05/2020), n.8614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11150/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO;

– ricorrenti –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato CARLO ROMEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CORUZZO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1307/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 04/12/2012 r.g.n. 2991/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., resa all’udienza del 27.2.2014, ha respinto il gravame interposto dall’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei propri crediti S.C.C.I. S.p.A., nei confronti di P.F., socia della Immobiliare Montepania S.n.c., e di Equitalia Centro S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 1307/2012, con la quale erano state accolte le opposizioni avverso alcune iscrizioni a ruolo sulla base del rilievo che l’INPS, sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato i fatti costitutivi dell’obbligo di iscrizione nelle liste dei commercianti e, quindi, nella Gestione dei Commercianti della medesima P., essendosi limitato ad affermare che quest’ultima era stata, negli anni controversi, socia di una S.n.c.;

che la Corte di merito, per quanto ancora di interesse in questa sede, aveva osservato che “l’appello non ha ragionevoli probabilità di essere accolto”, poichè “il rigetto operato dal primo Giudice risulta basato sul rilievo per cui il mero godimento di un immobile, sia pure attuato a mezzo di società commerciale (nella specie Montepania S.n.c., di cui l’opponente era socia), non configura esercizio di attività commerciale propriamente detta”; ed altresì che “questa Corte ha emesso sentenza proprio fra le medesime parti ma relativamente a diverse annualità e le posizioni dedotte in causa non presentano elementi di novità rispetto a quelle assunte nella precedente decisione (sent. n. 1304/2013, in senso adesivo alle conclusioni cui è giunto il primo giudice”;

che per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei propri crediti S.C.C.I. S.p.A., articolando un motivo, cui resiste con controricorso P.F.;

che Equitalia Centro S.p.A. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1; L. n. 1397 del 1960, art. 1, così come modificato della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e segg., cit. L. n. 1397 del 1960, art. 2; artt. 2249,2251 c.c. e segg. e art. 2697 c.c., ed in particolare, si deduce che la sentenza impugnata sarebbe errata, perchè non avrebbe tenuto conto del fatto che i redditi prodotti da una S.n.c. sono redditi di impresa e, come tali, attribuiti ai singoli soci in relazione alla partecipazione agli utili; ed inoltre del fatto che il socio amministratore e legale rappresentante di una S.n.c. assuma la piena responsabilità dell’impresa e tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; la qual cosa, a parere dell’Istituto, sarebbe sufficiente a fondare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, non essendo indispensabile l’esercizio abituale e prevalente di lavoro aziendale da parte del socio;

che il motivo non è fondato, in quanto la Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare, Cass., SS.UU., nn. 17076/2011; 17074/2011) -, secondo cui “In caso di esercizio di attività in forma di impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208”;

che, nella fattispecie, la Corte di Appello ha condivisibilmente affermato, sulla base di un accertamento in fatto, censurato solo in modo generico dall’Istituto ricorrente, che la P. è socia, insieme alla nipote, di Immobiliare Montepania S.n.c., società che gestisce un unico immobile in località marittima – pervenuto alle medesime per via ereditaria -, cedendolo in locazione ai villeggianti nel periodo estivo; che, come innanzi osservato, la pronunzia oggetto del presente giudizio è del tutto in linea con il principio, in più occasioni ribadito da questa Suprema Corte, alla stregua del quale “la mera locazione di immobili di proprietà non costituisce esercizio di attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non comporta l’obbligo di iscrizione alla predetta gestione” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3146/2013);

che, pertanto, dovendosi tenere in considerazione soltanto lo svolgimento in concreto di una attività commerciale, ai fini dell’iscrizione di cui si tratta, correttamente, la Corte di merito ha reputato che l’attività di mera gestione posta in essere dalla P. non esorbiti dal mero godimento di immobili propri, non essendo finalizzata alla prestazione di servizi a terzi, ovvero a compravendita o costruzione, e non possa, quindi, configurare lo svolgimento di attività commerciale propriamente detta;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo in favore di P.F., seguono la soccombenza;

che nulla va disposto in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Centro S.p.A., rimasta intimata;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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