Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8614 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12520-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA

PORTUESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1099/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

Rilevato:

1. che M.A. adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 e la condanna dell’INPS alla relativa erogazione;

2. che il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda, ha condannato l’INPS a corrispondere i ratei della prestazione in controversia a decorrere dal 1.2.2010;

3. che la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la originaria domanda;

3.1 che la decisione di secondo grado è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in secondo grado, la quale aveva escluso la sussistenza di una situazione di totale invalidità;

4. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso affidato a due motivi la parte privata;

5. che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Considerato:

6. che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. 1) convertito nella L. n. 11 del 2011 e si censura la decisione per non avere rilevato la inammissibilità del ricorso in appello in quanto privo della dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, come prescritto dalla modifica introdotta dalla norma richiamata all’art. 152 disp. att. c.p.c., è manifestamente infondato;

6.1 che, infatti, la decisione è coerente con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’onere di dichiarare l’esatto valore della prestazione dedotta in giudizio, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111, sussiste solo per il ricorso introduttivo del giudizio e non anche per quelli concernenti i gradi successivi al primo. (Cass. ord. n. 12439 del 2013, ord. n. 6241 del 2014);

7. che è inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e successive modifiche, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2, comma 1 e del D.M. 5 febbraio 1992 contenente la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, elaborata sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni effettuata dall’OMS, censurandosi la decisione in quanto fondata su una consulenza tecnica d’ufficio errata sia nell’attribuzione alle singole patologie dei codici previsti da dette tabelle sia nella stessa indicazione della percentuale di invalidità non corrispondente a quella del codice di riferimento;

7.1 che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione, oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa o, come nella specie, nella sentenza che l’ha recepita, ha l’onere di trascriverne integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche fotinulate in ordine agli accertamenti ed alle- conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono, pertanto, possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., tra le altre, Cass. 4201/2010);.

7.2 che nella specie le critiche fondate sulla non corretta applicazione dei codici previsti dalle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, sia sotto il profilo della riconducibilità di determinate patologie ad un codice diverso da quello utilizzato dal consulente di secondo grado, sia sotto il profilo della errata attribuzione delle percentuali stabilite dai detti codici correttamente individuati, non risultano idonee alla valida censura della decisione, posto che parte ricorrente omette del tutto di trascrivere i pertinenti brani della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado e le osservazioni dell’ausiliare a fronte delle critiche mosse dalla parte privata alla relazione peritale;

7.3. che tale modalità di articolazione del ricorso preclude al Collegio ogni verifica ex actis in merito al percorso logico – giuridico seguito dal consulente tecnico nel pervenire alla percentuale di invalidità contestata dall’odierno ricorrente e, di conseguenza, impedisce il sindacato sulla stessa pertinenza delle doglianze svolte all’effettivo contenuto della relazione peritale di secondo grado, condivisa dal Collegio, sindacato prodromico all’esame nel merito della censure svolte;

8. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

9. che ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.,

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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