Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8613 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29597/2007 proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

13/10/2006, n. 1130/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO ADAMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.A. conveniva avanti alla Corte d’appello di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentirla condannare a corrispondergli l’equa riparazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, dovutagli a causa dell’irragionevole durata di un giudizio svoltosi avanti al TAR della Campania ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al computo dell’indennità integrativa speciale nel calcolo del T.F.R..

La C.A. adita riconosceva la fondatezza della domanda attrice ed accertata una durata ragionevole di anni tre ed irragionevole di anni sei liquidava in favore del ricorrente la somma di Euro 3000,00 pari ad Euro 600,00 all’anno.

Per la cassazione del decreto della C.A. proponeva ricorso, fondato su 13 motivi, G.A. resiste con controricorso la P.C.M..

Con i numerosi motivi di ricorso proposti il ricorrente censura l’impugnato decreto sotto due distinti profili: insufficiente liquidazione del quantum e delle spese di giudizio.

Il ricorso è fondato nei limiti in prosieguo precisati.

In relazione all’ammontare dell’equa riparazione liquidata, censurata con i motivi da 2 ad 8, si osserva che la Corte EDU ha precisato in più sentenze che il ristoro dovuto per l’irragionevole ritardo nella definizione di un giudizio deve essere contenuto nell’ambito di Euro 1.000,00/1.500,00 per anno, assumendo in un primo tempo che la base di calcolo doveva essere costituita dall’intere giudizio, successivamente specificando che il calcolo doveva ritenersi limitato alla sola irragionevolezza, con ciò uniformandosi alla granitica giurisprudenza dei giudici di merito e di legittimità della Repubblica italiana, fondata sulla L. n. 89 del 2001, art. 2 e sull’art. 111 Cost..

Ciò premesso si osserva che la C.A. di Napoli ha liquidato l’equa riparazione in ragione di Euro 500,00 per anno in misura assolutamente insufficiente rispetto al parametri della Corte EDU senza fornire a sostegno di tale riduzione giustificazioni attendibili.

Sul punto pertanto l’impugnato decreto va cassato.

Infondata deve ritenersi al contrario la richiesta di liquidazione del bonus di Euro 2000,00 motivata con la natura della controversia, considerato che la sola natura della controversia non è sufficiente a giustificare la richiesta, essendo necessario un “quid pluris” non indicato dal ricorrente.

Le numerose censure svolte avverso la liquidazione delle spese devono essere dichiarate assorbite posto che a seguito dell’accoglimento dei. motivi relativi al quantum le spese dovranno essere oggetto di nuova ed autonoma liquidazione.

Va infine dichiarato inammissibile il I motivo in ragione della sua astrattezza, avulsa come tale da specifici riferimenti al provvedimento impugnato.

Pertanto non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto possono essere liquidati in favore del ricorrente Euro 5250,00 così calcolate: Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevolezza ed Euro 1000,00 per ciascuno degli anni successivi.

Le spese vanno liquidate nella misura di Euro 1140,00 per il merito e di Euro 965,00 per la legittimità da liquidarsi in ragione di 1/2 per quest’ultime, attesa la reiezione di parte del ricorso, il tutto da distrarsi in favore dell’avv. A. L. Marra antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna la P.C.M. in persona del Presidente pro tempore a corrispondere ad G.A. la somma di Euro 5250,00, oltre agli interessi dalla domanda; condanna altresì la P.C.M. a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in relazione al merito in complessive Euro 873,00 di cui Euro 50,00 per esborsi Euro 378,00 per competenze ed Euro 445,00 per onorari e per il giudizio di legittimità, che compensa in ragione di 1/2, in complessive Euro 482.5 di cui Euro 25,00 per esborsi, così operata la decisa compensazione; dispone che entrambe le liquidazioni siano distratte in favore dell’avv. A. L. Marra.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

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