Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8613 del 03/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 03/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9103-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO MARIA LOPEZ;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE NIATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.

Rilevato:

1. che la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso di B.E. inteso all’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS Commercianti in relazione all’attività svolta nell’ambito della società AZETA Ricambi s.r.l., esercente attività di commercio all’ingrosso ed al dettaglio di ricambi ed accessori per automobili, della quale il Breveglieri era socio ed amministratore.; 1.2 che, in particolare, il giudice di appello ha ritenuto: che dagli elementi acquisiti risultava che l’attività svolta dal B. nell’ambito della società non era limitata ai compiti inerenti alla carica di amministratore ma eccedeva il mero profilo gestionale concretandosi anche in compiti meramente esecutivi e ciò sia in riferimento ai rapporti commerciali con i clienti (carrozzerie in particolare) sia alle attività di magazzino; che tale attività aveva carattere abituale e prevalente, trattandosi dell’unica attività di lavoro svolta dal B.; che la circostanza che la società si avvalesse anche delle prestazioni di quattro dipendenti e degli altri quattro soci non era decisiva per escludere la esistenza di un’impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari; che l’apporto dei cinque soci risultava, infatti, essere sia quantitativamente che qualitativamente superiore all’apporto di lavoro dei quattro dipendenti e costituiva, quindi fattore fondamentale e decisivo per la concreta organizzazione e direzione dell’attività commerciale svolta dalla società;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.E. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

3. Che l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato:

4. che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2475 c.c. e all’art. 2380 bis c.c., censurandosi la decisione sul rilievo che le attività espletate dal B., quali ricostruite alla luce delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal medesimo e delle deposizioni testimoniali dei testi C.M.G., e G.U., non erano qualificabili come meramente esecutive e/o estranee rispetto a quelle tipiche di amministratore quali desumibili dall’art. 2475 c.c., è inammissibile;

4.1 che, invero, la modalità di deduzione della violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. n. 5353 del 2007, n. 11501 del 2006);

4.2 che parte ricorrente non ha, infatti, specificato quali fossero le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si ponevano in contrasto con la corretta ermeneutica delle disposizioni richiamate; nè ha chiarito quale fosse l’errore di diritto del giudice d’appello con riferimento alla portata precettiva delle dette disposizioni. Le censure svolte sono infatti incentrate sulla contestazione che le mansioni risultanti dalle dichiarazioni del B. e dalle deposizioni dei testi G. e C., fossero qualificabili come meramente esecutive o estranee a quelle tipiche di amministratore, contestazione che attiene all’accertamento in fatto del giudice di merito, accertamento che in quanto congruamente e logicamente motivato si sottrae al sindacato di legittimità.

5. che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 censurandosi, in sintesi, la decisione per avere affermato, tenendo conto anche dell’apporto degli altri soci, il requisito della “prevalenza”, rispetto agli altri fattori produttivi, della partecipazione al lavoro aziendale – requisito richiesto dalla disposizione richiamata, al fine dell’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali – è manifestamente infondato;

5.1 che la giurisprudenza di legittimità in tema di “doppia iscrizione” ha ripetutamente affermato che, al fine dell’insorgenza dell’obbligo di iscrizione (anche) alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina di riferimento richiede che l’esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti debba essere contemporaneo all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata della L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, e che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, autenticamente interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Pertanto, il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d’impresa (Cass. ss.uu. n. 17076 del 2011, ord. n. n. 9803 del 2012 e n. 9153 del 2012).

5.2. che, ai fini dell’affermazione dell’obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa;

5.3 che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 11685 del 2012).

5.4 che, nella specie, il decisum della Corte territoriale, è coerente con i richiamati principi in quanto l’obbligo contributivo del B. relativo alla Gestione esercenti attività commerciali è stato ancorato alla verifica in fatto dello svolgimento da parte di questi di compiti che esulavano quelli propri dell’amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo esecutivo/operativo, alla considerazione che l’apporto dei cinque soci risultava essere sia qualitativamente che quantitativamente superiore a quello dei quattro dipendenti. e al fatto che l’attività espletata nell’ambito della società costituiva l’unica attività di lavoro svolta dal B., così implicitamente desumendosi, in via presuntiva, la prevalenza dell’apporto offerto dal B.;

5.5 che, in tale contesto risulta senz’altro condivisibile l’ulteriore affermazione del giudice di appello secondo la quale, in sintesi, il carattere di prevalenza normativamente prescritto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 non veniva meno in ragione della esistenza dell’apporto operativo degli altri quattro soci;

5.6 che quanto ora rilevato in merito alla esplicitazione da parte del giudice di appello delle ragioni alla base della conferma della statuizione di primo grado, comporta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale è dedotta, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione con riferimento al requisito della “prevalenza”;

6. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

7. che le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della no sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA