Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8612 del 12/04/2010

Cassazione civile sez. I, 12/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 12/04/2010), n.8612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29580/2007 proposto da:

P.N. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/10/2006; n. 1256/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO ADAMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.N. conveniva avanti alla C.A. di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentirla condannare al pagamento dell’equa riparazione dovutale a causa dell’irragionevole durata del giudizio da lei iniziato avanti al TAR della Campania, al fine di sentir dichiarare il suo diritto all’inquadramento in una qualifica funzionale superiore a quella attribuitale.

Resisteva alla domanda la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La C.A. accertata una durata complessiva del giudizio di anni 8 ha apprezzato una ragionevolezza di anni tre ed una irragionevolezza di anni cinque, liquidando a titolo di equa riparazione la somma di Euro 4000,00 pari ad Euro 800,00 per anno.

Per la cassazione del decreto della C.A. propone ricorso, fondato su undici motivi, P.N., resiste con controricorso la P.C.M..

Con i motivi del ricorso la P. censura in estrema sintesi l’ammontare dell’equa riparazione e delle spese di giudizio, liquidate dalla C.A..

Per ciò che attiene ai motivi attinenti al quantum (2-3-4-5-6-7) si osserva che le censure sono infondate in quanto la C.A. si è discostata ragionevolmente dai parametri elaborati dalla Corte EDU (Euro 1.000,00/1.500,00 per anno di irragionevolezza) avendo liquidato una somma di Euro 800,00 per anno adottando a tal fine adeguata motivazione articolata in due considerazioni; natura collettiva del ricorso, assenza di istanze acceleratorie.

Ugualmente infondata è poi la richiesta di liquidazione del bonus di Euro 2000,00, richiesto in riferimento alla materia trattata, posto che la ricorrente non ha indicato motivi specifici idonei a giustificare la liquidazione del beneficio aggiuntivo in esame, che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto non dovuto proprio per l’assenza di specifiche ragioni che lo giustificassero.

Fondati al contrario devono ritenersi i motivi relativi alle spese di giudizio posto che la C.A. liquidando complessivamente la somma di Euro 356,00 ha violato i minimi di legge.

Pertanto il ricorso va accolto limitatamente alle censure attinenti alle spese, l’impugnato decreto va cassato e considerato che non appaiono necessari ulteriori accertamenti in fatto la vertenza può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., limitatamente alle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno compensate nella misura di 2/3 attesa la reiezione della maggior parte dei motivi del proposto ricorso.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione cassa in parte qua l’impugnato decreto e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., condanna la P.C.M. a rimborsare alla ricorrente le spese di giudizio che liquida in relazione al merito in complessive Euro 923,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, ed Euro 445,00 per onorari e per il giudizio di legittimità, che compensa in ragione di 2/3, in complessive Euro 205,00 per onorari ed Euro 16,66 per esborsi, già detratti i 2/3 compensati, oltre, per entrambe le liquidazioni, alle spesse generali ed accessori di legge; dispone che le somme liquidate siano distratte in favore dell’avv. A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA