Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8611 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 07/05/2020), n.8611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25548/2018 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore

D.G.R., D.S.A.T., anche personalmente,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2,

presso lo studio dell’avvocato Naccari Domenico, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Mancuso Mario, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.; Pontili Trinacria S.r.l;

– intimati –

avverso la sentenza n. 720/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 720 del giorno 23.7.2018, la Corte di Appello di Messina rigettava il reclamo, L. Fall., ex art. 18, proposto dalla società (OMISSIS) srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su domanda della società Pontili Trinacria srl.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dei requisiti di fallibilità alla luce dell’informativa della Guardia di Finanza, nonchè l’effettiva esistenza del credito del creditore procedente, Pontili Trinacria srl e la presenza degli indici di decozione quali gli atti di pignoramento subiti, mentre, il decreto di fissazione dell’udienza era stato notificato via pec in tempo utile; in riferimento, invece, alla riduzione del termine a comparire veniva richiamato il provvedimento presidenziale di delega del giudice incaricato dell’esame del ricorso all’adozione di ogni determinazione in merito alla riduzione dei termini, in caso di sussistenza di ragioni di urgenza.

Avverso la sentenza d’appello, la società (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, mentre la curatela del fallimento non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto di motivazione sulle ragioni di abbreviazione del termine di fissazione dell’udienza e per la conseguente violazione del diritto di difesa, in relazione all’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., comma 2.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè il decreto che aveva abbreviato il termine a comparire prima dell’udienza prefallimentare era stato adottato da un giudice privo della necessaria qualifica di presidente di tribunale, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta l’illegittima violazione del termine a comparire, L. Fall., ex art. 15, come vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta l’illegittima violazione del termine a comparire, L. Fall., ex art. 15, come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d’appello non aveva valutato correttamente un fatto decisivo ossia la presenza della motivazione a supporto dell’abbreviazione dei termini e la necessità che la decisione al riguardo venisse assunta dal presidente del tribunale

Con il quinto motivo, la società ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione delle osservazioni contenute nelle note autorizzate e nei verbali di causa (con riguardo all’assenza di debiti e alla presenza di un attivo inferiore a quello necessario per la dichiarazione di fallimento).

Con il sesto motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riferito alle doglianze contenute nelle note autorizzate del 2.2.18 e nei verbali di causa, con riferimento alla relazione della Guardia di Finanza.

Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, sono inammissibili, in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la Corte territoriale ha rilevato che nel provvedimento del tribunale adottato per la comparizione della debitrice, le ragioni d’urgenza sono richiamate nella forma del decreto presidenziale (dell’8.9.2016) con cui il giudice relatore è stato delegato all’adozione di ogni determinazione in ordine alla riduzione dei termini, L. Fall., ex art. 15, commi 3 e 4.

La parte ricorrente, da parte sua, deduce quale vulnus al proprio diritto di difesa come conseguenza del mancato rispetto dell’intero termine di legge a comparire, l’impossibilità di allegare l’insussistenza degli indici di fallibilità (censura che in effetti ha proposto, anche se senza successo), e la mancata possibilità di accordarsi, sempre in ragione dell’immotivata riduzione dei termini a comparire, con il creditore procedente ovvero di adottare le iniziative previste dalla legge per l’estinzione dei propri debiti ma, al contempo, dichiara di non essersi costituita nel corso di quel procedimento perchè non aveva letto la pec di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza ascrivendo gli inconvenienti al minor tempo trascorso (peraltro ridotto di appena 2/3 giorni), senza precisare quando ha effettivamente acceduto alla pec e perchè non ha spiegato possibili istanze successive, visto che l’udienza si era tenuta il 26 ottobre 2016 e la sentenza è stata pubblicata solo il 23.12.2016 (in sentenza è riportata per errore la data del 23.12.2017), con la possibilità, allegando idonea documentazione, anche di proporre istanza di remissione della causa in sede prefallimentare per le ragioni che si assumono – ma solo astrattamente, come si è detto – documentabili.

Infatti, al riguardo vale la regola secondo cui, nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare, allorquando si renda necessario disporre l’abbreviazione dei termini a comparire ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 5, la congruità del termine di comparizione deve essere apprezzata con un bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 2014), si chè ogni doglianza al riguardo deve misurarsi con il preteso cattivo bilanciamento che, nella specie, oltre che allegato in astratto non risulta efficacemente dimostrato.

Il secondo e quarto motivo possono essere anch’essi oggetto di un esame congiunto e sono infondati, in quanto la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del fallendo è delegabile dal presidente del tribunale, come previsto in linea generale dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (infatti, nel comma 5 si fa riferimento al comma 3, implicitamente richiamandolo e così attribuendo la possibilità al presidente del tribunale di delegare anche il potere di abbreviazione dei termini oltre quello di trattazione del procedimento), mentre, solo il potere di dichiarare l’urgenza ai fini dell’abbreviazione dei termini di comparizione spetta esclusivamente al presidente del tribunale, il cui decreto presidenziale, nel caso di specie, è stato richiamato, secondo quanto riporta la Corte d’appello, nel decreto di fissazione dell’udienza comunicato alla (OMISSIS) srl.

Si deve pertanto respingere il ricorso sul punto enunciando il seguente principio di diritto:

Nell’ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d’urgenza, che giustificano l’abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, compete solo al presidente del tribunale (ovvero al presidente di sezione tabellarmente designato per l’adozione di tali provvedimenti) il quale può disporla anche d’ufficio, per la particolare natura dell’istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole “erga omnes”; tuttavia, la facoltà di abbreviare i termini per la comparizione del debitore è delegabile al giudice incaricato dell’esame del ricorso di fallimento dal presidente del tribunale, come previsto dal combinato disposto della L. Fall., art. 15, commi 3 e 5 (che, nel comma 5 facendo riferimento al precedente comma 3, implicitamente lo richiama e attribuisce tale possibilità di delega).

Il quinto e sesto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, perchè strettamente connessi, sono inammissibili, perchè paventano la mancata valutazione delle deduzioni difensive e/o delle risultanze istruttorie, profilo che non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso in cassazione, attenendo al merito della controversia.

La mancata costituzione della curatela del fallimento esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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