Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8611 del 03/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.03/04/2017),  n. 8611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9984-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SURIANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR S.P.A. già SOBARIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 734/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/04/2010 R.G.N. 1394/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato DE LUCA UGO per delega Avvocato SURIANO FRANCESCO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza n. 734 del 6.4.2010 la Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da D.G. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per sgravi ex L. n. 448 del 1998 indebitamente fruiti.

La Corte, in particolare, riteneva che il beneficio degli sgravi ex L. cit. fosse cumulabile con quello delle agevolazioni ex D.L. n. 510 del 1996 (conv. con in L. n. 608 del 1996) in materia di riallineamento contributivo e, ritenendo la equiparazione tra gli accordi di riallineamento contributivo e i contratti collettivi di categoria, concludeva per la sussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio in contestazione.

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. con un motivo. D.G. resiste con controricorso. Equitalia ETR s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inesistenza ed inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di elemento essenziale sollevata dal contro ricorrente per la mancata apposizione della data in calce al ricorso medesimo. Tale omissione, che riguarda pure il contro ricorso, non vizia l’atto dal momento che essa può presumersi coincidente con la data di avvio del procedimento di notifica mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (6 aprile 2011).

2. Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5, 6 e 7, e art. 75, comma 4, nonchè del D.L. n. 510 del 1996, art. 4 (conv. con L. n. 608 del 1996), ed altresì degli artt. 87 e 88, Trattato CE, in relazione alle decisioni della Commissione europea nn. 701/1998 e 545/1998, per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio degli sgravi di cui alla L. n. 448 del 1998 fosse cumulabile con quello delle agevolazioni dettate in materia di riallineamento contributivo dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5.

3. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di sgravi contributivi, le agevolazioni previste dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5 (conv. con L. n. 608 del 1996), in relazione al recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo, non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi lavoratori, con i benefici stabiliti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, per la creazione di nuova occupazione, attese le diverse finalità perseguite dalle due normative (rispettivamente, di favorire la regolarizzazione della manodopera esistente e di incrementare effettivamente l’occupazione), il carattere derogatorio della disciplina sui contratti di riallineamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonchè l’espressa subordinazione – prevista dalla L. n. 448 del 1998, art. 7, comma 4, e dal D.L. n. 510 del 1996, art. 5, comma 1, cit., per come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 75 – dell’attribuzione dei suddetti benefici all’autorizzazione e ai vincoli posti dalla Commissione europea agli aiuti di Stato, le cui decisioni in materia hanno carattere vincolante (Cass. n. 20413 del 2013, il cui dictum è stato ribadito più recentemente da Cass. n. 13966 del 2015 e da Cass. n. 23530/2016).

4. Pertanto, non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve rigettarsi l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) di cui era stata domandato l’annullamento.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del contro ricorrente ed in favore dell’INPS nella misura liquidata in dispositivo per tutti gradi del giudizio.

6. Deve, in particolare, farsi applicazione del principio, espresso da ultimo da Cass. Sez. 6 11 febbraio 2016 n. 2748, secondo cui in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. n. 140 del 2012, art. 41i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purchè, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicchè non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. Non si deve provvedere sulle spese relative ad Equitalia E.T.R. s.p.a. rimasta solo intimata.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione a cartella esattoriale proposta da D.G..

Condanna il contro ricorrente al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio in favore dell’INPS e liquida le stesse: quanto al giudizio dinanzi al Tribunale in complessivi Euro 1.800,00 – di cui Euro 900,00 per diritti- oltre spese forfettarie al 12 per cento, Euro 200,00 per esborsi ed accessori; quanto al giudizio dinanzi alla Corte d’appello in complessivi Euro 2100,00 – di cui Euro 950,00 per diritti- oltre spese forfettarie nella misura del 12 per cento, Euro 200,00 per esborsi ed accessori; quanto al presente giudizio di cassazione in complessivi Euro 2900,00 oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi nella misura di Euro 200,00 ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017

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