Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8610 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Caprice s.r.l., elettivamente dom.ta in Roma, Via Flaminia 213,

presso lo studio dell’avvocato REBOA Romolo, che lo rappresentata e

difende unitamente all’avv.to Alessio Menconi, per delega in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

e

Cerit s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 68/31/05 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 10 novembre 2005, depositata il 9

gennaio 2006, R.G. 931/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9 novembre 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Paolo Gentili per l’Avvocatura generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di dichiarazione, da parte della C.T.P. di Massa Carrara, di inammissibilità del ricorso proposto dalla s.r.l. Caprice avverso l’avviso di rettifica del reddito dichiarato ai fini dell’imposizione IRPEG e ILOR per l’anno di imposta 1991 l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Carrara procedeva all’iscrizione a ruolo di cartella di pagamento per la complessiva somma di Euro 42.751,79.

La società contribuente impugnava la cartella per violazione dell’art. 145 c.p.c., inesistenza della notifica dell’avviso di rettifica, mancanza di motivazione della cartella impugnata.

La C.T.P. rigettava il ricorso ritenendo valida ed efficace la notifica dell’avviso di rettifica che aveva raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della società contribuente l’accertamento come dimostrava la sua impugnazione davanti alla C.T.P. di Massa Carrara.

Riteneva inoltre motivata la cartella con riferimento al predetto avviso di rettifica di cui richiamava la parte motiva.

Proponeva appello la società contribuente deducendo che la notifica dell’avviso di rettifica oltre ad essere giuridicamente inesistente era avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973.

La C.T.R. della Toscana ha rigettato l’appello rilevando che “in presenza di una sentenza definitiva che ha statuito la legittimità dell’avviso di accertamento è inammissibile che la parte privata possa impugnare la cartella di pagamento, cioè l’atto meramente esecutivo dell’avviso stesso, e in riferimento al quale non viene formulato alcun rilievo”.

Ricorre per cassazione la s.r.l. Caprice affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La ricorrente contesta l’avvenuta formazione del giudicato sulla validità dell’avviso di accertamento e della sua notificazione rilevando che la pronuncia della C.T.P. aveva investito esclusivamente la invalidità della procura rilasciata dal ricorrente e insiste sulle descritte eccezioni di invalidità e tardività dell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente rileva che l’erronea interpretazione della sentenza della C.T.P. di Massa Carrara dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso aveva portato la C.T.R. a non esaminare l’eccezione di inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento e del vizio conseguente a carico della cartella di pagamento impugnata.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. La pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dalla Caprice s.r.l. avverso l’avviso di accertamento non ha determinato l’effetto preclusivo descritto nella motivazione della sentenza impugnata dato che tale pronuncia di inammissibilità non ha accertato la legittimità dell’avviso di accertamento. Deve peraltro rilevarsi come l’impugnazione della cartella di pagamento non poteva limitarsi a denunciare la pretesa invalidità della notifica ma avrebbe dovuto investire il merito dell’avviso di accertamento in quanto, come è stato rilevato dalla stessa società contribuente nell’atto di appello, la invalidità della notifica dell’atto di accertamento ha come conseguenza che l’atto stesso potrà essere impugnato in occasione dell’impugnazione di atti successivi che lo presuppongono.

Quanto all’eccezione di decadenza dell’amministrazione per la tardività della notifica dell’avviso di accertamento non risulta che essa sia stata ritualmente proposta in primo grado mentre deve considerarsi irrilevante l’eventuale proposizione nel giudizio definito per effetto dell’accertamento dell’invalidità della procura rilasciata dalla ricorrente. Inoltre non risulta dal ricorso per cassazione per quali motivi la società Caprice s.r.l. abbia impugnato per invalidità la notifica dell’atto di accertamento nè risulta se e per quali motivi la società ricorrente ritenga che in ogni caso la notifica sia considerare tardiva in base al (genericamente citato D.P.R. n. 600 del 1973). Per tutti questi motivi il ricorso va comunque considerato, sul punto della eccepita decadenza, irrituale e sfornito del requisito dell’autosufficienza.

Il ricorso va pertanto respinto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione per le seguenti ragioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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