Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8610 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 07/05/2020), n.8610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12694/2018 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Romagna n. 26, presso lo

studio dell’avvocato Sorcinelli Roberto, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9 del giorno 8.3.2018, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il reclamo, L. Fall., ex art. 18, proposto dalla (OMISSIS) srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Cagliari, su domanda di S.S., lavoratrice dipendente, che aveva proposto l’istanza per accedere al Fondo di garanzia dell’Inps, in virtù di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo per Euro 1.178,83.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale, premesso che il concessionario aveva trasmesso gli estratti di ruolo per la riscossione a carico della debitrice, pari ad oltre Euro 400.000,00, ha evidenziato che, in primo luogo, la domanda della lavoratrice ben oltre le parole utilizzate – andava interpretata come effettiva istanza di fallimento, sulla base di un esame complessivo dell’atto. In secondo luogo, l’atto di desistenza della lavoratrice, prodotto per la prima volta con il reclamo e sprovvisto della data certa, non era presente nel fascicolo d’ufficio al momento della pronuncia della sentenza che dichiarava il fallimento della (OMISSIS) srl, sì che la medesima lavoratrice era legittimata a chiedere il fallimento della (OMISSIS) srl.

Avverso la sentenza d’appello, la società (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, mentre la curatela del fallimento di (OMISSIS) srl non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., artt. 6 e 15 e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso rilievo dell’inammissibilità dell’istanza di fallimento ed extrapetizione, perchè erroneamente, la Corte d’appello aveva qualificato la domanda della lavoratrice come istanza di fallimento, mentre, S.S. aveva chiesto nelle conclusione dell’atto il rigetto dell’istanza (per lei sufficiente per accedere al fondo di garanzia) e non il suo accoglimento.

Con il secondo motivo, la società ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, per violazione della L. Fall., art. 6 e degli artt. 99306 c.p.c., per omessa revoca del fallimento nonostante la desistenza dell’unico creditore istante intervenuta prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè erroneamente la Corte d’appello aveva affermato la mancanza di data certa dell’atto di desistenza della creditrice, non eccepita da nessuna delle parti e rilevata officiosamente dal Giudice del reclamo senza provocare il contraddittorio sul punto.

Con il quarto motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell’art. 306 c.p.c. e art. 2704 c.c., perchè la Corte d’appello aveva ritenuto che la data della dichiarazione di desistenza non fosse certa, quando invece la data era certa, in forza dell’autenticazione della sottoscrizione della creditrice desistente da parte del procuratore costituito.

Con il quinto motivo, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. Fall., art. 18 e dell’art. 112 c.p.c., perchè erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto che il debito tributario fosse insussistente, perchè le cartelle esattoriali e gli accertamenti tributari sottostanti al ruolo non erano mai stati notificati alla società ed erano, quindi, nulli.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti, perchè la creditrice istante, in quanto lavoratrice, non aveva affatto domandato la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) srl ma, all’opposto, aveva chiesto la reiezione della sua stessa istanza, in quanto ella necessitava del solo provvedimento di rigetto del suo stesso ricorso per poter accedere all’incasso del suo credito presso il Fondo di Garanzia dell’Inps.

Va rilevato, infatti, che le conclusioni della domanda proposta dalla creditrice in primo grado, e la causa petendi della stessa (necessità di accedere al Fondo di garanzia dell’Inps per il pagamento dei propri emolumenti), vanno interpretate – in difformità da quanto ritenuto dalla Corte territoriale – nel senso che le stesse miravano al solo rigetto dell’istanza, con conseguente inesistente richiesta di fallimento della (OMISSIS) srl, avendo, d’altra parte, la stessa creditrice ritenuto che difettassero nella specie i requisiti di fallibilità. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per la qualificazione della domanda giudiziale occorre tener presente, essenzialmente, il relativo contenuto sostanziale (Cass. n. 8107/06, cfr. anche, Cass. n. 13602/19) che nella specie è volto a conseguire il solo accesso al Fondo di Garanzia dell’Inps, non certo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) srl: vi è, quindi, violazione del principio della domanda (L. Fall., art. 6 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, rigettata la domanda introduttiva della procedura fallimentare.

I profili di strumentalità della controversia, giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda introduttiva della procedura fallimentare.

Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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