Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 861 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. III, 14/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 14/01/2011), n.861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3080-2010 proposto da:

G.N. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

DI BONAVENTURA MASSIMO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO SPA, BANCA DELLE MARCHE SPA, INTESA

GESTIONI CREDITI SPA;

– intimate –

contro

ITALFONDIARIO SPA, società autorizzata all’esercizio dell’attività

finanziaria, nonchè nell’Elenco Speciale del T.U.B., quale società

incorporante della Castello Gestione Crediti S.r.l., a seguito di

atto di fusione nella qualità di procuratrice della Intesa San Paolo

Spa (già Banca Intesa Spa, società incorporante Intesa Gestione

Crediti Spa prima cessionaria del credito, società capogruppo del

“Gruppo Intesa San Paolo”, aderente al Fondo Interbancario di tutela

dei Depositi, in persona del suo procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio

dell’Avvocato BARBARA PICCINI, presso lo studio dell’avvocato

GALLIGARI MARIA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA

GIOVANNA GALLIGARI, giusta procura in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 16/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

9/12/08, depositata il 17/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Piccini Barbara, (delega avv. Garrigari Maria

Giovanna), difensore della resistente che si riporta agli scritti e

deposita nota spese; è presente l’Avvocato Generale in persona del

Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

p. 1. M.F. e G.N. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Cassa di Risparmio di Foligno, la Intesa Gestioni Crediti e la Banca Marche s.p.a. avverso la sentenza del 17 gennaio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Fermo, il quale, investito dalla detta Cassa della domanda per ottenere la dichiarazione di inefficacia in revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. di un atto pubblico con cui essi ricorrenti avevano costituito un fondo patrimoniale in favore dei figli, l’aveva accolta.

Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, è stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

In data 21 luglio 2010 la Italfondiario s.p.a., che in sentenza risulta indicata come parte unitamente alla Intesa Gestione Crediti (anche se nella sentenza nessuna spiegazione si fornisce al riguardo), ha depositato direttamente in cancelleria senza notificarlo ai ricorrenti un atto denominato “atto di costituzione in giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, perchè l’illustrazione dei tre motivi, il primo deducente vizi di violazione di norme del procedimento e di motivazione, il secondo ed il terzo di norme di diritto sostanziale e di motivazione, non si concludono con la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., quanto ai vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e quanto ai vizi di motivazione – ammesso che riguardino la cd.

quaestio facti e non l’applicazione delle norme di cui si denuncia la violazione – non si concludono e non contengono il momento di sintesi espressivo della “chiara indicazione”, cui alludeva la detta norma (in termini, si veda, fra tante, Cass. sez. un. n 20603 del 2007).

E’ da rilevare che l’art. 366-bis c.p.c., dopo la sua abrogazione (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47), è rimasto ultrattivo, ai sensi dell’art. 58, comma 5, per i ricorsi proposti, successivamente alla sua abrogazione, contro provvedimenti depositati prima della data di entrata in vigore di tale legge, come quello in esame (ex multis, si veda Cass. (ord.)n. 7119 del 2010)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi da parte dei ricorrenti.

Viceversa, è necessario esaminare la ritualità del cd. “atto di costituzione in giudizio” della Italfondiario s.p.a. Essa l’ha depositato adducendo – senza, peraltro, produrre la documentazione in esso evocata a fondamento della propria legittimazione – che tale “costituzione” avviene nella qualità di società incorporante la s.r.l. Castello Gestione crediti, nella qualità di procuratrice della Intesa San Paolo s.p.a., incorporante della Intesa Gestione Crediti s.p.a..

Nell’atto si enuncia espressamente che la costituzione è avvenuta per contestare il ricorso avversario, del quale si chiede il rigetto e con riserva di partecipazione all’adunanza della Corte. Nulla si osserva sulla mancanza di notificazione del ricorso (notificato alla Intesa Gestione Crediti) all’Italfondiario.

Per l’ipotesi che la “costituzione” sia avvenuta come soggetto succeduto alla Intesa Gestione Crediti s.p.a. il Collegio osserva che essa va trattata come costituzione tardiva del soggetto intimato ancorchè irritualmente e come costituzione avvenuta senza che si lamenti alcuna irritualità della proposizione del ricorso contro l’incorporata.

Ora, nel giudizio di cassazione l’intimato che non abbia notificato controricorso non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione. La partecipazione alla discussione è possibile, naturalmente previo deposito anche all’udienza o all’adunanza della Corte della procura. Poichè a norma dell’art. 83 c.p.c., comma 3, nel testo anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 69 del 2009 ed applicabile al giudizio ai sensi dell’art. 58, comma 1, stessa legge, il rilascio della procura poteva avvenire, per il resistente in cassazione, soltanto con il controricorso oppure, a norma dell’art. 83, comma 2, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, la costituzione dell’intimato che non avesse presentato il controricorso, poteva avvenire solo con il deposito di una procura notarile o per scrittura privata autenticata.

L’atto di costituzione depositato dalla Italfondiario reca, invece, in disparte ogni considerazione sulla sua irritualità, posto che equivale ad una memoria al cui deposito non vi era abilitazione (art. 369 c.p.c., comma 1), una procura autenticata dal difensore in esso nominato. L’atto, in conseguenza, è nullo perchè posto in essere senza valido ministero di difensore munito di rituale procura speciale, onde va dichiarata la mancanza di costituzione dell’Italfondiario e l’irritualità della partecipazione all’adunanza del difensore, delegato dal difensore nominato nel detto atto.

Per l’ipotesi – che peraltro si forma per absurdum, stante l’assenza di doglianze circa la mancata proposizione del ricorso contro l’Italfondiario – che la costituzione sia avvenuta senza rinuncia a prospettare l’invalidità ed anzi l’inesistenza della vocatio contro la società incorporata, le conseguenze sarebbero le medesime. E’ vero che la costituzione poteva avvenire quale costituzione spontanea (non incisa dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso, stante la mancanza di notificazione del ricorso all’Italfondiario), ma doveva avvenire con un controricorso notificato ai ricorrenti e non con un atto di costituzione. Solo se la costituzione fosse avvenuta con un controricorso la procura autenticata dal difensore sarebbe stata legittima.

Da quanto fin qui rilevato discende che l’irritualità della costituzione comporta che non possano essere liquidate spese a favore dell’Italfondiario.

p.3. Il ricorso è dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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