Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8609 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 26/03/2021), n.8609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23161-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.A., O.L., eredi del Sig. Ol.An.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2017/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate emetteva a carico di Ol.An. un avviso di accertamento originato dall’imputazione per trasparenza dei redditi accertati con altro avviso di accertamento in capo alla società A.O. & Figli s.n.c. in liquidazione del quale lo stesso contribuente era socio.

L’ufficio, con quest’ultimo atto impositivo rettificava in capo alla società ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, il reddito imponibile da Euro 92.779,00 ad Euro 322.149,00 e conseguentemente accertate maggiori imposte Irap e Iva e irrogate le relative sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate tenuto conto che Ol.An., era socio al 33,34% l’Amministrazione finanziaria accertava in capo al suddetto un reddito da partecipazioni pari ad Euro 107.404,00 con conseguente determinazione di una maggiore imposta Irpef, addizionale regionale e comunale.

Il contribuente impugnava detto avviso avanti alla CTP di Roma che lo rigettava. Avverso tale pronuncia O.A. e O.L., quali eredi di An.Ol. proponevano appello avanti alla CTR del Lazio che lo accoglieva ritenendo che l’accertamento per “trasparenza” eseguita nei confronti della società cui era collegato l’odierno contenzioso, si era risolta in senso favorevole alla contribuente, sicchè doveva considerarsi illegittimo il recupero a tassazione effettuato dall’Ufficio nei confronti del socio.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che la CTR avrebbe accolto l’appello sulla base di un motivo non sollevato dal contribuente il quale pur a conoscenza della pendenza del contenzioso promosso dalla società non ha sollevato alcuna domanda nell’ipotesi di esito favorevole del giudizio riguardante la predetta società.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, dell’art. 124 disp. att. c.p.c., degli artt. 324 e 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’ufficio si duole infatti che la CTR, pur prendendo atto che la sentenza relativa all’accertamento del reddito societario era stata impugnata dall’amministrazione in cassazione e che dunque la sentenza pregiudicante non fosse passata in giudicato ne aveva tratto una conseguenza automatica a favore del contribuente equiparando la sentenza di secondo grado ad una sentenza passata in giudicato che, solo in quel caso, avrebbe fatto stato anche sulle quote di imputazione degli utili ai soci.

Il primo motivo è fondato.

La CTR ha ritenuto sussistente un collegamento con l’accertamento relativo alla società per la vigenza nel nostro ordinamento del c.d. regime di trasparenza fiscale alternativo al regime ordinario e considerata la conseguenzialità del reddito del contribuente con quello della società stante l’esito favorevole a quest’ultima e l’attuale stato di pendenza della controversia riguardante la, predetta società ha ritenuto che illegittimanente l’Ufficio aveva recuperato a tassazione nei confronti del socio gli utili accertati in capo all’ente societario. Si tratta di un profilo di censura che non era stato sollevato in sede di gravame dal contribuente il quale si era limitato ad eccepire la decadenza dei termini di accertamento per effetto della L. n. 208 del 2015.

La CTR in tal modo è incorsa nel vizio di una pronuncia oltre il limite del thema decidendum, in quanto l’interessato non aveva contestato detto aspetto.

Il secondo motivo è parimenti fondato.

La CTR, pur dando atto che il rapporto pregiudicante relativo all’accertamento del reddito della società non era ancora coperto dal giudicato, ha tratto un automatismo non consentito annullando nei confronti del socio il recupero a tassazione degli utili originariamente accertati in capo alla predetta società.

Questa decisione della commissione tributaria regionale merita di essere cassata per il fatto che la sentenza n. 8126/2016 della CTR Lazio concernente la società non esplicava effetto preclusivo nel presente procedimento, perchè ancora sub iudice. (Cass. 2018 n. 32821).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il secondo motivo e rigettato il primo con conseguente Cassazione della impugnata senteza e rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese di legittimità alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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