Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8609 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.F., rappresentato e difeso, come da procura in

calce al ricorso, dall’Avv. Segarelli Umberto, presso il cui studio

in Roma, via G.B. Morgigni 2/a domicilia;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DELLE ENTRATE,

entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la cui sede in Roma via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria sezione 1 n. 95/91/2004 depositata il 22.12.2004 e non

notificata.

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

udite per il ricorrente le conclusioni dell’Avvocato Umberto

Segarelli;

udite per le resistenti le conclusioni dell’avvocato Tidore Barbara;

udite le conclusioni scritte del P.G. Basile Tommaso che ha chiesto

che venisse dichiarato l’inammissibilità del ricorso e in subordine

il rigetto.

Fatto

CONSIDERATO

quanto segue:

La presente controversia riguarda la tassabilità di un terreno confinante con la linea Ferroviaria Centrale Umbra.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria regionale ritenevano che il suddetto terreno dovesse essere sottoposto a tassazione completa in quanto compreso in una particella catastale riconosciuta come edificabile nonostante lo stesso fosse compreso nella zona di rispetto di cui al D.P.R. n. 753 del 1980, art. 49.

Avverso la suddetta sentenza viene dalla ricorrente proposto ricorso innanzi a questa Corte con il quale viene eccepita l’impossibilità che un terreno adiacente ad una linea ferroviaria possa essere considerato edificabile.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato, per le Amministrazioni in epigrafe indicate, sostenendo che la sentenza di secondo grado sarebbe conforme alla normativa che doveva essere applicata al caso concreto.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In base alla pluriennale e consolidata giurisprudenza di questa Corte: “In tema di espropriazione per pubblica utilità sulle aree site in fascia di rispetto ferroviario, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 49 e stradale o autostradale ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies (cd. legge urbanistica) e successive modifiche, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree, essendo sprovviste delle possibilità legali di edificazione, ai sensi della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 4, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, secondo il criterio di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20, ancora in vigore per i suoli agricoli. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la destinazione edificatoria del terreno solo perchè incluso all’intero del Piano regolatore industriale, senza preventivamente considerare che tale destinazione era preclusa dalla collocazione del fondo in una area di rispetto ferroviarie e stradale” (Cass. sentenza n. 8121 del 03.04.2009. Conforme sentenze 10.11.2008 n. 26899; 15.09.2004 n. 18563; 04.02.2000 n. 1220).

Pertanto la sentenza deve essere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del merito in quando le commissioni tributaria hanno del tutto ignorato la suddetta consolidata giurisprudenza.

Viceversa deve essere condannata la controparte alle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del ricorrente, compensa le spese del merito e liquida quelle di cassazione in Euro 3.200, oltre spese vive ed esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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