Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8609 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 07/05/2020), n.8609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6577/2018 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona dei curatori

avv. D.B., Dott. F.C., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 962, presso lo studio

dell’avvocato D.B., rappresentata e difesa

dall’avvocato Iadarola Claudio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

nonchè dei soci M.F.E.,

M.F.P., Z.E.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Antonio Bertoloni n. 26b, presso lo studio dell’avvocato Meo

Giorgio, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Castellano Michele, Pellegrini Raul Donato, giuste procure in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Concordato Preventivo (OMISSIS) S.r.l., Edilizia Gentile S.r.l.,

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di

Bari;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 31/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 176 del 31.1.2018, la Corte di Appello di Bari accoglieva il reclamo, L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata, L. Fall., ex art. 180, comma 7 e art. 15, dal Tribunale di Foggia e con il contestuale diniego di omologa della procedura di concordato preventivo, procedura che era stata proposta il 18.1.16 dalla società (OMISSIS) srl (d’ora in poi, “(OMISSIS)”); l’accoglimento del reclamo era determinato dall’opposizione di un creditore all’omologazione del concordato in quanto invocava la natura privilegiata e non chirografaria del proprio credito, mentre, in subordine, chiedeva dichiararsi il fallimento della “(OMISSIS)”.

Il tribunale, negava l’omologa, essenzialmente, sulla base dell’insolvenza de “Il Porto” srl in quanto – come indicata nel piano concordatario – debitrice verso (OMISSIS) di una somma di Euro 2.100.000 (da rimborsare in sei anni a partire dal 2018) che costituiva la provvista principale per il pagamento dei creditori chirografari; infatti, l’integrale rimborso di tale credito sarebbe avvenuto in tempi superiori alla conclusione della procedura concordataria, non correlandosi tale profilo con i necessari parametri di sicurezza adempitiva prevedibili ex ante, configurandosi non solo come rischio economico del piano, ma anche come rischio giuridico della non realizzazione della causa concreta del medesimo concordato.

Avverso tale provvedimento, la società “(OMISSIS)” e i soci M.F.P., M.F.E. e Z.L.A. proponevano reclamo che la curatela e la creditrice procedente chiedevano di rigettare.

A sostegno delle ragioni di accoglimento del reclamo, la Corte territoriale – premessa, la correttezza del diniego di omologa del concordato preventivo, per le ragioni già esposte dal tribunale – ha inteso valorizzare gli elementi sopravvenuti all’omologa portati all’attenzione della Corte, in virtù dell’effetto devolutivo pieno del giudizio d’appello (in proposito, v. pp. 6 e 7 della sentenza impugnata), che avrebbero reso “evanescente” l’ipotesi di insolvenza della società “(OMISSIS)”, alla luce del carattere solo temporaneo della difficoltà di pagamento dei debiti da parte di quest’ultima, come risultante anche dalla relazione, L. Fall., ex art. 33, che richiama la temporanea crisi globale del mercato immobiliare, ed alla luce della futura attuazione del programma di edilizia popolare da parte di “(OMISSIS)” e del pagamento dei debiti in favore della fallita da parte di soggetti come la società “il Porto srl” (cioè, quella società che per il Tribunale andava considerata insolvente così da non garantire la previsione del piano concordatario riferito all’adempimento dei creditori chirografari).

Avverso la sentenza d’appello, la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre ha resistito con controricorso la società (OMISSIS) srl.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare della L. Fall., artt. 1,5,15 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’irrilevanza e inammissibilità dei fatti sopravvenuti alla sentenza dichiarativa di fallimento e per erronea valutazione dei requisiti indispensabili per farsi luogo alla revoca della dichiarazione di fallimento.

Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare della L. Fall., artt. 1,5,15 e 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le stesse ragioni del motivo che precede.

Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, in quanto propongono la stessa censura, posta sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio di omesso esame, sono fondati.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (Cass. n. 16180/17, 19682/17, cfr. Cass. n. 16122/19, secondo cui il pagamento del credito dell’unico creditore istante avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, ma rappresentato per la prima volta davanti alla Corte d’appello, se effettuato con atto avente data certa è idoneo a determinare la revoca della sentenza di fallimento).

La ratio sottesa al principio di diritto sopra esposto, e violato dalla Corte d’appello, è quella d’impedire comportamenti strumentali tesi a chiedere la revoca del fallimento e che, di fatto, renderebbero ogni sentenza dichiarativa di fallimento ontologicamente precaria ed eventualmente inutiliter data, rimettendo, di fatto, ad un elemento estraneo ossia al comportamento post fallimentare del soggetto fallito e/o di terzi soggetti (per esempio, attraverso la dichiarazione di voler desistere successivamente alla dichiarazione di fallimento, cfr. Cass. n. 8980/16), le sorti di un giudizio volto a garantire interessi superindividuali ossia vertente su materia indisponibile.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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