Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8609 del 03/04/2017
Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.03/04/2017), n. 8609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 346-2015 proposto da:
SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
GALIENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO
CAMPESAN, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 488/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/06/2014 R.G.N. 4759/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/01/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da L.C. nei confronti della Serenissima Ristorazione S.p.A, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per aver non registrato ricavi nè dato conto di eccedenze di cassa rispetto agli importi contabilizzati, ordinando la reintegrazione della lavoratrice e condannando la Società al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dovuta dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra ed alla regolarizzazione per il medesimo periodo della posizione contributiva ed assicurativa.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provata, alla luce delle risultanze istruttorie, la riferibilità delle anomalie fatte oggetto di contestazione nei confronti della lavoratrice alla responsabilità della medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi. La L. è rimasta intimata.
Peraltro, nelle more dell’udienza di discussione, veniva depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’intimata, di cui si dava atto nel corso dell’udienza.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2017