Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8608 del 26/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/03/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 26/03/2021), n.8608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14355-2020 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI,

81, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE GIUDICE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto R.G. 4523/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 18/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.D., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35-bis, in relazione al giudizio di non credibilità personale, al mancato esercizio di poteri officiosi di indagine e alla mancata audizione;

il motivo è inammissibile;

l’audizione del richiedente non è obbligatoria dinanzi al giudice del merito, come questa Corte ha chiarito da ultimo con le sentenze n. 25312-20 e n. 21584-20, nè il ricorrente ha specificato (nell’ottica di Cass. n. 25312-20) su quali circostanze l’audizione fosse stata richiesta;

a sua volta quello relativo alla credibilità è un tipico giudizio di fatto, dal tribunale nella specie correttamente motivato e come tale non sindacabile in questa sede;

II. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, a proposito del diniego di protezione umanitaria, in mancanza della necessaria comparazione tra il processo di integrazione lavorativa e la situazione del paese di provenienza;

il motivo è egualmente inammissibile;

il tribunale ha osservato che non erano stati allegati dal ricorrente fattori di vulnerabilità diversi da quelli incentrati sulla non credibile e incongruente ragione di impossibile rientro in patria;

per questa parte il ricorrente semplicemente oppone che il ritorno coattivo in Nigeria lo esporrebbe a un contesto di minacce e violenze; contesto che invece il tribunale ha escluso con valutazione in fatto motivata e insindacabile; dopodichè il giudice a quo ha sottolineato che la documentazione prodotta a supporto della paventata integrazione era inidonea, essendo limitata a un contratto di lavoro scaduto;

III. – a fronte di ciò il ricorrente si limita a opporre che dalla documentazione prodotta (non meglio specificata) era da desumere che egli “avesse compiuto in Italia un significativo e rilevante percorso di integrazione linguistica, sociale e lavorativa”;

l’affermazione è del tutto generica e non è assistita neppure dal necessario livello di autosufficienza;

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2021

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