Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8608 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/04/2011, (ud. 04/10/2010, dep. 15/04/2011), n.8608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente dom.to in Roma, Viale Regina

Margherita 262-264, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Taverna,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORSI Francesco, per procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/16/04 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 18 novembre 2004, depositata il 24

dicembre 2004, R.G. 649/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 ottobre 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Diana Ranucci per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente C.R. proponeva opposizione all’avviso di accertamento del 27 dicembre 1977 con il quale l’ufficio distrettuale delle Imposte dirette di Pistoia accertava, per l’anno fiscale 1972, un maggior reddito da assoggettare a imposta di ricchezza mobile e imposta complementare di L. 20.989.823, somma percepita dal C. il 21 febbraio 1972 a titolo di indennità per cessazione del rapporto di agenzia con Le Assicurazioni d’Italia.

Il contribuente eccepiva che il reddito afferiva all’anno di imposta 1970.

La Commissione tributaria di primo grado rigettava il ricorso. La Commissione tributaria di secondo grado e la Commissione tributaria centrale rigettavano le impugnazioni del C. che ricorreva per cassazione. La Corte di Cassazione con sentenza n. 10000/1994 riconosceva la tardività della notifica dell’avviso di accertamento in quanto avvenuta dopo il decorso del termine di decadenza decorrente dalla data di omessa presentazione della denuncia relativa al reddito in contestazione. La Corte di Cassazione cassava la decisione impugnata e rinviava la causa alla C.T.C., che accoglieva l’eccezione dell’Ufficio di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 392 c.p.c.. Il contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione e la Corte con sentenza n. 12188/2001 lo accoglieva statuendo che nell’ipotesi di cassazione con rinvio alla C.T.C. è applicabile il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, che prevede il deposito del ricorso presso la segreteria della C.T.C., e la notifica ad opera di quest’ultima del ricorso alla controparte. La Corte cassava la sentenza e rinviava la causa alla C.T.R. della Toscana.

Riassumeva la causa davanti alla C.T.R. il C. chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento e la restituzione delle somme versate in pendenza di giudizio.

Con decisione n. 13/16/2004 la C.T.R. toscana accoglieva l’eccezione dell’Ufficio di intervenuta proroga dei termini di accertamento di cui al D.P.R. n. 645 del 1958, art. 32 ad opera del D.L. n. 30 del 1976, art. 5 convertito in L. 2 maggio 1976, n. 160 e dichiarava che il percepimento del reddito nel 1972 lo rendeva tassabile in quell’anno. Conseguentemente riteneva legittimo e tempestivo l’accertamento.

Ricorre infine per cassazione il C. affidandosi a due motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’economia e delle Finanze. Il controricorso del Ministero è inammissibile in quanto il giudizio davanti alla C.T.R. della Toscana si è svolto, dopo il 1 gennaio 2001, fra il contribuente e la sola Agenzia delle Entrate (cfr., fra le molte decisioni, Cass. civ., sez. 5^ n. 1123 del 19 gennaio 2009).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente eccepisce il carattere vincolante del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10000/1994 e contesta conseguentemente la legittimità della decisione della C.T.R. che ha accolto l’eccezione tardiva sollevata dall’amministrazione finanziaria relativamente alla proroga del termine di decadenza per l’accertamento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 32, comma 2, come sostituito dalla L. 31 ottobre 1966, n. 958, art. 1 e dal D.L. 4 marzo 1976, n. 30, art. 5, convertito nella L. 2 maggio 1976, n. 160, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente ritiene che l’indennità, maturata nel 1970, concorreva a formare l’imponibile di quell’anno di imposta con conseguente decadenza anche sotto questo profilo dell’amministrazione finanziaria dall’accertamento.

La pronuncia della Corte di cassazione n. 10000/1994 ha reso intangibile l’accertamento del 1972 come anno fiscale cui afferiva la dichiarazione dell’indennità percepita dal C., in applicazione del principio di cassa, come pure ha reso intangibile l’accertamento della decadenza dell’amministrazione finanziaria, per tardività della notifica dell’avviso di accertamento rispetto al termine indicato dal D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 32, comma 2, vigente ratione temporis. Le due questioni di diritto affrontate e risolte nel modo indicato dalla Corte di Cassazione non potevano essere oggetto di nuovo esame da parte del giudice di rinvio, non ricorrendo l’ipotesi dello jus superveniens o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata e costituendo l’affermazione del principio di diritto, in sede di giudizio di legittimità, con annullamento della decisione impugnata, una definizione preclusiva del giudizio finalizzata alla decisione, nel senso indicato dal giudice di legittimità, della controversia (cfr.

fra le altre Cass. civ., sezione lavoro, n. 26241 del 15 dicembre 2009, n. 18824 del 9 luglio 2002, n. 12095 del 24 maggio 2007, n. 19307 del 25 settembre 2004, Cass. civ., sezione 2^ n. 3568 del 12 marzo 2002, sezione 3^ n. 4725 del 30 marzo 2001 e n. 538 del 19 gennaio 2000).

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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