Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8608 del 07/05/2020

Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/05/2020), n.8608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9689/2019 proposto da:

M.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Vitali;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che non risulta depositato da parte del ricorrente il provvedimento impugnato, richiesto a pena d’improcedibilità del ricorso dall’art. 369 c.p.c., comma 1, lett. b).

Ritenuto, pertanto che il ricorso è improcedibile e non deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore

contributo, ove dovuto, previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020

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