Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8607 del 07/05/2020
Cassazione civile sez. I, 07/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 07/05/2020), n.8607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 906/2019 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Stefania Mariani;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/02/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La pronuncia impugnata, di rigetto della domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino della (OMISSIS), S.M., risulta priva dell’attestazione di conformità del difensore, così come prevista del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis. Tal omissione determina ai sensi dell’art. 369, comma 1, lett. b), l’improcedibilità del ricorso, risultando il provvedimento impugnato depositato in copia semplice. La mancanza di difese della parte intimata non consente l’applicazione del principio di diritto affermato dalle S.U. con la pronuncia n. 8312 del 2019 così massimato:
Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente
inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei contro ricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore
contributo, ove dovuto, previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020